Cassazione Penale, Sentenza n. 51154/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato le condanne per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. n.286/1998, capo c) e, per Antonino Calabrò, aveva inizialmente annullato l'effetto della contestazione associativa per prescrizione. I motivi di ricorso censurano: (i) la qualificazione giuridica della fattispecie (si contesta l'applicabilità del comma 3 dell'art.12 invece del comma 1 o del comma 5), deducendo che mancava prova dell'effettivo ingresso degli stranieri o che gli stranieri fossero già in Italia; (ii) la mancanza dell'elemento psicologico e della idoneità delle condotte a favorire l'ingresso (perché i falsi titoli sarebbero facilmente individuabili); (iii) vizi di motivazione circa l'identificazione e il contributo concorsuale di Nascimbene; (iv) contestazioni sulla determinazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e per riproposizione di questioni di fatto già apprezzate in sede di merito. Ha confermato l'interpretazione applicata dalla Corte d'Appello: per i fatti commessi (gennaio/febbraio 2009) si applicava la versione dell'art.12 d.lgs. n.286/1998 risultante dalle modifiche del d.l. n.241/2004; la sussistenza del fine di profitto rendeva applicabile il comma 3 (e l'aggravante correlata al numero dei soggetti il comma 3-bis); è reato di pericolo a consumazione anticipata, pertanto non è necessaria la prova dell'effettivo ingresso. La Corte ha ritenuto generiche e infondate le censure sull'elemento psicologico e sulla valutazione probatoria, e ha ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche (in particolare per Antonino per i precedenti). In conseguenza della inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. n.286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione)
Per i fatti commessi (2009) si applicava la versione modificata dal d.l. n.241/2004: il fine di profitto giustifica l'applicazione del comma 3 (più grave) e l'aggravante del numero dei soggetti si inquadra nel comma 3-bis; la norma è interpretata come reato di pericolo a consumazione anticipata (non è necessario provare l'effettivo ingresso degli stranieri).
d.l. n.241 del 14.9.2004 (modifiche art. 12 d.lgs. 286/1998)
Testo disponibile ratione temporis per i fatti (2009); la Corte ha applicato questa versione per valutare le aggravanti e la qualificazione della condotta.
legge n.94 del 15.7.2009 (richiamata ai fini interpretativi)
Richiamata nelle doglianze difensive come riferimento giurisprudenziale successivo; la Corte ha distinto la disciplina vigente al momento del fatto (2009) dalle modifiche successive del 2009, rilevando che il contrasto giurisprudenziale citato non incideva sull'ipotesi con finalità di profitto vigente tra 2004 e 2009.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per l'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti per la inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- La norma penale va interpretata rispetto al testo vigente alla data del fatto; modifiche legislative successive non si applicano retroattivamente.
- Il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è qualificato come reato di pericolo a consumazione anticipata: quando la fattispecie è integrata da finalità di profitto, non è necessario provare l'effettivo ingresso dello straniero nel territorio nazionale.
- La rilevanza dell'aggravante collegata al numero dei soggetti (comma 3-bis) e del fine di profitto dipende dalla formulazione normativa vigente al tempo del fatto e può innalzare notevolmente il trattamento sanzionatorio.
- Intercettazioni telefoniche, documentazione sequestrata (anche atti propedeutici come false domande di assunzione) e convergenza di indizi possono essere sufficienti a ricostruire il contributo concorsuale degli imputati; la valutazione del giudice di merito sulle conversazioni è difficile da sovvertire in sede di legittimità salvo travisamento o manifesta irragionevolezza.
- Le doglianze che impongono una rivalutazione dei fatti o una diversa ponderazione delle prove sono inammissibili in Cassazione; il sindacato è limitato a questioni di diritto e vizi di motivazione particolarmente qualificati.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere giustificato da un negativo giudizio sulla personalità (precedenti penali) e dalle aggravanti applicate; le censure generiche sul punto sono destinate a fallire.
- La prescrizione può estinguere singole contestazioni (es. associazione per delinquere) incidendo sul cumulo sanzionatorio; occorre verificare termini e decorrenze per ogni capo di imputazione.
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