Sentenza n. 205/2026 - Cagliari, Sezione 1
PER LA DECLARATORIA DELL’INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO attivato a seguito della “Istanza per l’adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica e dell’igiene ai sensi della normativa vigente - Situazione di grave degrado igienico-sanitario in -OMISSIS-, proveniente dall’esercizio commerciale bar -OMISSIS-”, inoltrata alle Amministrazioni intimate in data -OMISSIS-; PER L’ANNULLAMENTO DEL SILENZIO E PER L’ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DELL’AMMINISTRAZIONE DI PROVVEDERE adottando il provvedimento finale del procedimento di cui all’istanza su riportata entro un preciso termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune e dall'ASL sull'istanza per l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica e dell'igiene
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, residente sopra un bar, aveva chiesto al Comune e all'ASL l'adozione di provvedimenti urgenti in relazione a una situazione di degrado igienico-sanitario, costituita dall'abbandono e dallo stoccaggio incontrollato di rifiuti sulla terrazza dell'esercizio, con esalazioni e proliferazione di insetti e animali nocivi, nonché dall'utilizzo delle aree esterne delle proprietà vicine come latrine da parte degli avventori nelle ore serali e notturne. Deduceva l'inadempimento dell'obbligo di concludere il procedimento, chiedeva l'annullamento del silenzio e l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere entro un termine.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente secondo cui l'amministrazione aveva successivamente riscontrato l'esposto, trasmettendo una relazione dettagliata sul sopralluogo. Il giudizio non è stato quindi deciso nel merito quanto alla sussistenza dell'obbligo di provvedere o alla fondatezza delle doglianze sul degrado igienico-sanitario. Le spese sono state compensate per il complessivo sviluppo della vicenda. Il Collegio ha inoltre revocato il decreto di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato e dichiarato inammissibile la relativa istanza, poiché l'Agenzia delle Entrate aveva rilevato il superamento dei limiti reddituali e il ricorrente non aveva fornito i chiarimenti richiesti sulla natura dei redditi esenti del nucleo familiare.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato in relazione alla definizione del giudizio in camera di consiglio.
art. 127 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione alla verifica dei limiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
artt. 5 e 6 Regolamento UE 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione riscontra l'istanza e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del processo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza decisione nel merito sull'obbligo di provvedere.
- La revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato e la declaratoria di inammissibilità dell'istanza sono giustificate quando la verifica fiscale evidenzi il superamento dei limiti reddituali e l'interessato non fornisca i chiarimenti richiesti sulla natura dei redditi del nucleo familiare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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