Sentenza n. 1854/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 7855/2023 del 29 dicembre 2023 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7855/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo il mancato adempimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza n. 7855/2023 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.500 mediante emissione di un buono elettronico relativo alla carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso rilevando che l'amministrazione, pur costituita, si era limitata a una costituzione di stile e non aveva fornito elementi ostativi all'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.500 euro per spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostra l'esistenza di impedimenti all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e predisporre contestualmente la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile appartenente alla stessa amministrazione inottemperante, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, purché siano precisati i compiti sostitutivi e il termine per il loro esercizio.
- Nel giudizio di ottemperanza, la soccombenza dell'amministrazione inadempiente comporta la condanna alle spese processuali.
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