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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26897/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dal Pubblico Ministero contro l'ordinanza del GIP del 15/11/2021. Il PM sosteneva che l'appello era stato depositato nell'ultimo giorno utile e lamentava l'illegittimità del provvedimento organizzativo del Tribunale che fissava orari di apertura al pubblico ristretti (denunciando violazione dell'art. 162 della Legge 1196/1960 e dell'art. 172 c.p.p.), non essendo stato detto provvedimento portato a conoscenza dell'ufficio della Procura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha respinto. Ha confermato il principio secondo cui il termine per depositare atti presso l'ufficio giudiziario si considera scaduto all'ora di chiusura al pubblico fissata dal regolamento/atto organizzativo: un deposito attestato dalla cancelleria anche pochi minuti dopo l'orario di chiusura (nel caso specifico 20 minuti dopo) rende l'atto tardivo e quindi l'impugnazione inammissibile. La Corte ha ritenuto legittima la disciplina dell'orario di apertura al pubblico adottata dal Tribunale e ha escluso che la mancata conoscenza del provvedimento da parte dell'ufficio della Procura potesse giustificare la tardività.

Norme richiamate

  • art. 172, comma 6, c.p.p.

    art. 172, comma 6, codice di procedura penale

    Il termine per depositare atti o compiere dichiarazioni in ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico: l'atto depositato dopo tale orario, anche di poco, è tardivo e inammissibile.

  • art. 177, comma 6, c.p.p. (richiamato nella motivazione)

    art. 177, comma 6, codice di procedura penale

    Richiamato nella motivazione in relazione ai termini per il compimento di atti in ufficio giudiziario; conferma che rileva l'orario di apertura al pubblico per la scadenza dei termini.

  • art. 162, Legge 1196/1960

    art. 162, Legge 1196 del 1960

    Riguarda l'organizzazione del servizio negli uffici giudiziari; la Corte ha ritenuto che l'eventuale violazione del relativo dettato non possa automaticamente tradursi nella disapplicazione dell'atto amministrativo che regola l'orario di apertura al pubblico, salvo specifiche e motivate contestazioni dell'illegittimità dell'atto stesso.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 4, n. 42963 del 04/10/2001 (Mormeglio); Sez. 4, n. 6849 del 22/01/2004 (Moscatiello); Sez. 2, n. 40777 del 19/07/2018 (Calabrò); Sez. U, n. 30 del 27/09/1995

    Consolidato orientamento secondo cui l'orario di servizio del personale amministrativo non coincide con l'orario di apertura al pubblico; ai fini di decorrenza dei termini rileva l'orario di apertura al pubblico e un deposito effettuato dopo tale orario, anche di poco, è tardivo.

Massime di principio

  • I termini per il deposito di atti in uffici giudiziari si calcolano rispetto all'orario di apertura al pubblico stabilito dal regolamento o atto organizzativo: presentare un atto dopo la chiusura, anche per pochi minuti, rende l'atto tardivo.
  • La mancata conoscenza interna (es. da parte della Procura) dell'atto amministrativo che fissa gli orari non esonera dal rispetto degli orari stessi, se il provvedimento è stato regolarmente affisso o comunicato.
  • L'orario di servizio del personale e l'orario di apertura al pubblico sono distinti: la presenza di personale in servizio dopo la chiusura non consente depositi fuori dall'orario di apertura al pubblico.
  • Per evitare rischi, chi deposita atti nell'ultimo giorno utile deve prevedere margini temporali adeguati o ricorrere a strumenti alternativi (es. deposito anticipato, sostituto processuale, notifiche/forme telematiche ove ammesse).
  • Contenzioni sul punto possono avere successo solo se si dimostra l'illegittimità formale del provvedimento che ha fissato gli orari (es. non affissione, difetto di competenza, opposizione a norme superiori) o che l'ufficio ha impedito concretamente l'accesso nel periodo di apertura.

Testo integrale

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