Cassazione Civile, Ordinanza n. 05010/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato, che aveva prestato difesa in un procedimento penale per una parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, aveva ottenuto dal giudice penale una liquidazione dei compensi ritenuta insufficiente: mancata liquidazione della fase introduttiva, compensi inferiori ai valori medi per le altre fasi e omissione dell’indennità di trasferta. Egli aveva quindi proposto opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002, art. 702-bis c.p.c. e art. 15 d.lgs. 150/2011, chiedendo la rideterminazione del compenso e il rimborso della trasferta. Il Tribunale di Roma aveva accolto integralmente l’opposizione, ma aveva compensato le spese del giudizio di opposizione sul solo rilievo che il Ministero della giustizia non si era costituito né aveva resistito. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che la contumacia della controparte non integra una ragione idonea a derogare al principio di soccombenza e che la compensazione è consentita solo nei casi tipizzati dalla legge, oltre che nelle ulteriori ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni motivate dal giudice secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha osservato che il Tribunale, dopo aver accolto integralmente l’opposizione e quindi in presenza di soccombenza totale del Ministero, avrebbe dovuto applicare il principio di cui all’art. 91 c.p.c. anche sulle spese del giudizio di opposizione. La sola contumacia o mancata resistenza dell’Amministrazione non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per compensare le spese ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., ratione temporis applicabile. Conseguentemente l’ordinanza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale base procedurale dell’opposizione al decreto di liquidazione
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale norma sull’opposizione avverso il decreto di pagamento/liquidazione
art. 702-bis c.p.c.
richiamato come rito utilizzato per l’opposizione
art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
richiamato come disciplina processuale dell’opposizione
art. 91 c.p.c.
ribadisce il principio della soccombenza quale regola generale in tema di spese processuali
art. 92, comma 2, c.p.c.
la compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla legge e, dopo l’intervento della Corte costituzionale, in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni da motivare; la sola contumacia della parte soccombente non basta
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
rubrica del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge
art. 106 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per indicare che i compensi liquidati erano già stati ridotti di un terzo
art. 27 D.M. n. 55/2014
richiamato in relazione alla domanda di indennità di trasferta
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato quanto al procedimento camerale e al deposito di memorie
Corte cost. n. 77 del 19 aprile 2018
richiamata per l’ampliamento delle ipotesi di compensazione anche ad altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, purché motivate
Cass. n. 1724/2023
richiamata per escludere che la contumacia giustifichi da sola la compensazione delle spese
Cass. n. 11204/2024
richiamata a conferma dell’orientamento sulla soccombenza e sulla compensazione
Cass. n. 21083/2015
richiamata come precedente conforme
Cass. n. 23632/2013
richiamata per il principio che la mancata opposizione dell’Amministrazione non giustifica la compensazione
Cass. n. 22763/2013
richiamata per il medesimo principio sulla compensazione delle spese in caso di mancata resistenza
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a un decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la parte che ottiene l’accoglimento integrale dell’opposizione è, in linea di principio, vittoriosa anche quanto alle spese del relativo giudizio.
- La mera contumacia o mancata resistenza dell’Amministrazione non costituisce, da sola, una 'grave ed eccezionale ragione' idonea a superare il criterio della soccombenza e a fondare la compensazione delle spese.
- Ai fini della compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, il giudice deve verificare la ricorrenza delle ipotesi tipizzate dalla norma o di ulteriori analoghe ragioni di eccezionalità, dandone conto in motivazione; in difetto, opera la regola dell’art. 91 c.p.c.
- Quando una parte è costretta ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento di un diritto o di un compenso incongruamente liquidato, la mancata opposizione della controparte non elide la sostanziale soccombenza di quest’ultima ai fini della regolazione delle spese.
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