Sentenza n. 684/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento: - della delibera del direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cuneo n. 1/2022, prot. n. 5777 del 17 marzo 2022, comunicata in data 25 marzo 2022, avente a oggetto il rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente, ex art. 14, comma 2, D. Lgs. 124/ 2004, avverso il verbale di disposizione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cuneo, prot. n. 2647 dell’8 febbraio 2022, notificato il 17 febbraio 2022; - del verbale di disposizione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cuneo, prot. n. 2647 dell’8 febbraio 2022, notificato il 17 febbraio 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di disposizione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro relativo alle modalità di esercizio dello ius variandi sull’orario dei lavoratori a tempo parziale e successivo rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ispettorato del lavoro)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il verbale di disposizione adottato dall’Ispettorato ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 124/2004 e il successivo provvedimento direttoriale di rigetto del ricorso gerarchico previsto dal comma 2. L’Ispettorato aveva ordinato alla datrice di lavoro di adottare un sistema conforme alla disciplina delle clausole flessibili ed elastiche nei rapporti di lavoro a tempo parziale, imponendo l’indicazione delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive legittimanti le variazioni dell’orario, il rispetto del preavviso di due giorni lavorativi e la predisposizione di una procedura aziendale da comunicare ai lavoratori e all’Ispettorato. La ricorrente ha dedotto: 1) eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché violazione dell’art. 3 l. 241/1990, sostenendo che le variazioni dell’orario dipendevano dalle richieste dei lavoratori; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. 81/2015 e degli artt. 80 e 95 del CCNL applicabile, sostenendo che la contrattazione collettiva escludesse l’obbligo di preventiva individuazione delle ragioni tecnico-organizzative e consentisse deroghe al preavviso; 3) violazione dell’art. 14 d.lgs. 124/2004, poiché la previsione di un rimedio risarcitorio civilistico a tutela dei lavoratori avrebbe precluso l’esercizio del potere di disposizione. La ricorrente ha inoltre contestato la tardività della produzione documentale dell’Amministrazione e ha sostenuto che i fatti non specificamente contestati dovessero ritenersi ammessi. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità del ricorso per impugnazione di un atto endoprocedimentale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In rito, ha escluso la tardività della documentazione depositata dall’Amministrazione, rilevando che essa costituiva adempimento dell’ordinanza istruttoria e degli obblighi di produzione previsti dagli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a.; inoltre, non vi era stata lesione del contraddittorio, non essendo stata chiesta alcuna dilazione e avendo la ricorrente potuto interloquire sulla documentazione. È stata respinta anche l’eccezione di difetto di giurisdizione: il verbale di disposizione è un provvedimento amministrativo ordinatorio, immediatamente esecutivo, vincolante e lesivo, la cui legittimità rientra nella giurisdizione amministrativa, distinta dalla successiva controversia sull’an e sul quantum della sanzione pecuniaria. Per la stessa ragione, il verbale non è stato qualificato come atto meramente endoprocedimentale. Il giudice ha precisato che l’oggetto del sindacato giurisdizionale è il verbale di disposizione di primo grado, mentre il provvedimento direttoriale di rigetto del ricorso gerarchico ha effetto confermativo e non sostitutivo, senza autonoma lesività. Nel merito, il TAR ha ritenuto infondato il motivo relativo all’art. 6 d.lgs. 81/2015. Nei rapporti disciplinati dal CCNL applicabile, lo ius variandi deve essere esercitato dal datore di lavoro per specifiche ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive e nel rispetto, salvo diverse intese effettivamente intervenute, del preavviso di due giorni lavorativi. Le clausole flessibili ed elastiche non possono essere trasformate in uno strumento ordinario per soddisfare esigenze personali ed estemporanee dei singoli lavoratori, né possono rendere indeterminabile la collocazione dell’orario. Anche quando il contratto individuale indichi genericamente le ragioni legittimanti, tali ragioni devono essere individuate in concreto nell’esercizio del potere. È stato respinto il motivo di eccesso di potere: l’istruttoria aveva documentato il ricorso sistematico alle richieste individuali dei lavoratori, l’assenza di un orario ordinario stabile e il mancato rispetto del preavviso; la motivazione dell’atto era pertanto coerente con gli accertamenti. È stato infine respinto il motivo relativo all’art. 14 d.lgs. 124/2004, poiché il risarcimento del danno previsto dalla disciplina del lavoro a tempo parziale ha natura civilistica, ripristinatoria e compensativa, e non costituisce una sanzione penale o amministrativa alternativa o preclusiva del potere di disposizione. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 124/2004
Il verbale di disposizione è adottato dall’Ispettorato ai sensi del comma 1; il destinatario può impugnarlo davanti al direttore dell’Ispettorato ai sensi del comma 2; l’inottemperanza comporta la sanzione pecuniaria prevista dal comma 3.
Il potere di disposizione è un potere amministrativo ordinatorio; il relativo verbale è immediatamente esecutivo, vincolante e lesivo. La sua legittimità è devoluta al giudice amministrativo, mentre il rimedio risarcitorio civilistico non impedisce l’esercizio di tale potere.
art. 6 d.lgs. 81/2015
I commi 4 e 5 si applicano quando lo ius variandi è disciplinato dal contratto collettivo; il comma 6 opera quando il contratto collettivo applicato non disciplina le clausole elastiche.
Le clausole flessibili ed elastiche devono essere esercitate entro i limiti legali e collettivi, per specifiche ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive e con preavviso di due giorni lavorativi, salvo effettive diverse intese tra le parti.
artt. 80 e 95 CCNL Aziende del Terziario Distribuzione e Servizi
Il prestatore ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve diverse intese tra le parti; nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano l’applicazione delle clausole flessibili o elastiche.
La contrattazione collettiva integra la disciplina legale imponendo l’individuazione delle ragioni legittimanti e confermando il preavviso, derogabile solo mediante specifiche intese.
art. 10, comma 3, d.lgs. 81/2015
Il datore di lavoro che violi la disciplina dello ius variandi è esposto al risarcimento del danno.
Il risarcimento ha natura civilistica, ripristinatoria e compensativa e non costituisce una sanzione penale o amministrativa alternativa al potere di disposizione dell’Ispettorato.
artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a.
L’Amministrazione deve depositare gli atti e i documenti richiamati dai provvedimenti impugnati.
La produzione documentale richiesta all’Amministrazione in adempimento di tali disposizioni e di un’ordinanza istruttoria non è soggetta alla decadenza connessa ai termini ordinari di deposito, purché sia assicurato il contraddittorio.
art. 73 c.p.a.
La tardività della produzione documentale non determina conseguenze preclusive quando la produzione costituisce adempimento di un ordine istruttorio e non risulta concretamente lesa la possibilità di difesa della controparte.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Il meccanismo dei fatti non contestati non opera quando l’Amministrazione abbia preso espressamente posizione, in fatto e in diritto, sulle allegazioni della ricorrente.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento ispettivo è sufficiente quando espone coerentemente gli accertamenti fattuali e le ragioni giuridiche poste a fondamento dell’ordine.
Massime di principio
- Il verbale di disposizione adottato dall’Ispettorato del lavoro ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 124/2004 è un provvedimento amministrativo ordinatorio immediatamente esecutivo, vincolante e lesivo; la sua impugnazione appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, distinta dalla controversia relativa all’an e al quantum della successiva sanzione pecuniaria.
- Il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico contro il verbale di disposizione ha effetto confermativo e non sostitutivo: il giudizio amministrativo ha per oggetto il provvedimento originario e non richiede l’impugnazione autonoma dell’atto di secondo grado, privo di autonoma lesività.
- Lo ius variandi relativo alle clausole flessibili ed elastiche del lavoro a tempo parziale è una prerogativa datoriale esercitabile per specifiche ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive e non può essere utilizzato sistematicamente per assecondare esigenze individuali ed estemporanee dei lavoratori.
- La disciplina delle clausole flessibili ed elastiche richiede la predeterminazione o concreta individuazione di criteri oggettivi per la collocazione dell’orario e il rispetto del preavviso di due giorni lavorativi, salvo una specifica diversa intesa tra le parti; deve quindi esistere un orario ordinario stabile, rispetto al quale le variazioni operano in via eccezionale.
- La previsione di un rimedio risarcitorio civilistico per la violazione della disciplina del lavoro a tempo parziale non preclude l’esercizio del potere ispettivo di disposizione, poiché il risarcimento ha funzione ripristinatoria e compensativa, mentre le sanzioni richiamate dall’art. 14 d.lgs. 124/2004 sono quelle penali o amministrative.
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