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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11232/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Cosenza per lesioni (artt. 582, 583 n.11 c.p. in relazione all'art. 577 co.1, n.3 e art. 61 n.1 c.p.). Il ricorrente articolava tre motivi: (1) violazione delle norme processuali (artt. 544 e 545 c.p.p.) e mancanza di motivazione circa la discrepanza tra il dispositivo letto in udienza (termine 60 giorni per deposito della motivazione) e il dispositivo in calce alla motivazione (30 giorni), con pregiudizio dei termini per proporre impugnazione; (2) vizio di motivazione e valutazione errata delle prove e mancanza di considerazione delle testimonianze favorevoli all'imputato, nonché mancata riqualificazione del fatto in reato colposo ai sensi dell'art. 590 c.p. (con conseguente eventuale improcedibilità per difetto di querela); (3) doglianze connesse alla valutazione della attendibilità della persona offesa e dei consulenti tecnici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la discrepanza tra il dispositivo letto in udienza e quello in calce alla motivazione non costituisce causa di nullità della sentenza e, prevalendo il dispositivo d'udienza, la divergenza poteva essere sanata come errore materiale; inoltre la possibilità di abbreviare il termine di deposito è prerogativa del giudice. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura come impugnazione di merito volta a sollecitare una rivalutazione della prova, inammissibile in cassazione; ha inoltre valutato infondate le critiche sull'attendibilità della persona offesa e dei consulenti, rilevando che la Corte territoriale aveva risposto alle doglianze e motivato la conferma della condanna. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma richiamata quale fattispecie di reato (lesioni personali) oggetto dell'imputazione; la Corte territoriale e la Cassazione ne danno rilievo nella conferma della condanna.

  • art. 583 n.11 cod. pen.

    Determinazione di circostanze aggravanti o specifiche previste dalla norma contestata nell'impianto accusatorio; interpretata come elemento aggravante considerato dal giudice.

  • art. 577 co.1 n.3 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla configurazione del reato o alle circostanze ad esso collegate; la Corte lo considera parte della qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 61 n.1 cod. pen.

    Usata per individuare circostanze aggravanti o attenuanti applicate nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 544 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare vizi procedurali relativi al dispositivo della sentenza; la Cassazione rileva che la norma non impedisce la correzione dell'errore materiale e che la divergenza non costituisce di per sé nullità.

  • art. 545 c.p.p.

    Invocato in tema di pubblicità e dispositivo; la Corte ritiene che la discrepanza tra dispositivo d'udienza e quello in calce sia sanabile e non invalida la sentenza.

  • art. 590 cod. pen.

    Norma relativa alle lesioni colpose che il ricorrente invocava per una diversa qualificazione giuridica; la Corte ha giudicato la censura come meramente valutativa e non fondata per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017 (Rv. 269852)

    Richiamata per il principio secondo cui la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non determina la nullità della sentenza se il dispositivo d'udienza è presente, essendo sanabile come errore materiale.

Massime di principio

  • La discrepanza tra il dispositivo letto in udienza e quello in calce alla motivazione non determina automaticamente la nullità della sentenza: prevale il dispositivo d'udienza e la divergenza è sanabile come errore materiale.
  • La fissazione del termine per il deposito della motivazione è una prerogativa del giudice e non genera in sé un vizio procedurale rilevante, salvo che manchi totalmente il dispositivo.
  • In Cassazione le censure che chiedono una rivalutazione del merito probatorio sono, di regola, inammissibili: occorre dedurre questioni di diritto o vizi logico-giuridici nella motivazione che possano essere esaminati in questa sede.
  • Le doglianze sull'attendibilità delle testimonianze e sui consulenti tecnici devono essere specifiche e dimostrare l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione impugnata; non bastano affermazioni generiche o mera richiesta di riconsiderazione della prova.
  • Se si chiede la riqualificazione del reato in una fattispecie colposa (es. art. 590 c.p.), va indicato con chiarezza in che modo la motivazione non abbia considerato elementi decisivi; diversamente la censura si risolve in una valutazione di merito e sarà respinta.
  • Un ricorso inammissibile per motivi di colpa può comportare, oltre al rigetto, la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di somme alla cassa delle ammende.

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