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Sentenza

Sentenza n. 81/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento emesso dal SUAP Carso Isonzo, prot. n. GEN. 0010370 / P dell’8 luglio 2025, notificato via pec in pari data, con il quale è stata disposta la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio veicoli con conducente; - di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali o comunque connessi tra i quali, in particolare, la comunicazione del 4 giugno 2025 di avvio del procedimento di revoca.

Giustizia amministrativa202500371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio veicoli con conducente, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto l'incompetenza dell'autore del provvedimento, sostenendo che la revoca spettasse al Sindaco in base al regolamento comunale e che il responsabile del SUAP non potesse adottarla in assenza di qualifica dirigenziale, essendo presente personale dirigente nel Comune. Hanno inoltre contestato l'insussistenza dei presupposti fattuali della revoca: il conferimento dell'autorizzazione a una società con sede a Roma non avrebbe comportato lo spostamento dell'attività, che sarebbe stata comunque esercitata nel Comune di San Canzian d'Isonzo; la disponibilità della rimessa sarebbe stata comprovata da un contratto registrato; non sarebbe stata necessaria alcuna comunicazione di cambio della rimessa. Infine, hanno dedotto la contraddittorietà dell'azione amministrativa, assumendo che il Comune, nel 2023, avesse consentito l'aggiornamento della licenza a seguito della SCIA per l'abbinamento di un nuovo veicolo, dichiarando l'assenza di motivi ostativi alla prosecuzione dell'attività.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di incompetenza, affermando che la revoca dell'autorizzazione NCC costituisce esercizio di gestione amministrativa e rientra nelle attribuzioni dei dirigenti o, nei comuni privi di personale dirigenziale, dei responsabili degli uffici o dei servizi cui tali funzioni siano state conferite ai sensi dell'art. 109, comma 2, d.lgs. 267/2000. La previsione regolamentare che attribuiva la revoca al Sindaco è stata ritenuta recessiva rispetto alla disciplina legislativa superiore che riserva agli organi politici le funzioni di indirizzo e controllo. È stata inoltre accertata l'assenza, nel Comune, di personale con qualifica dirigenziale in senso proprio e la corretta attribuzione delle funzioni gestionali alle Posizioni Organizzative; il soggetto indicato dai ricorrenti come Direttore Generale era in realtà il Segretario comunale. Il TAR ha poi confermato la violazione del vincolo di territorialità proprio del servizio NCC. Tale vincolo richiede non soltanto la disponibilità formale di una sede operativa e di una rimessa nel territorio del Comune autorizzante, ma anche l'effettivo utilizzo della rimessa e lo svolgimento prevalente del servizio all'interno e a beneficio del territorio comunale. I controlli della Polizia Locale, svolti in più date, fasce orarie e periodi dell'anno tra marzo 2023 e marzo 2025, non avevano mai rilevato il veicolo presso la rimessa; era emerso un utilizzo stabile e continuativo del mezzo fuori regione e la visura camerale della società non indicava la rimessa quale sede operativa. Il contratto di comodato registrato dimostrava soltanto la disponibilità giuridica dell'immobile, non il suo effettivo impiego quale autorimessa. Le fotografie dell'area, priva di segni di attività, con accesso ostruito dalla vegetazione e condizioni strutturali non compatibili con un uso sistematico, rafforzavano gli esiti dei sopralluoghi. Le prove offerte dai ricorrenti, relative a un solo passaggio del veicolo in territorio limitrofo e a un'unica giornata di servizio, non erano idonee a superare il quadro istruttorio comunale. La revoca è stata qualificata come revoca-decadenza o revoca-sanzione in senso lato, derivante dalla verifica della perdita dei requisiti e dall'inadempimento agli obblighi connessi al titolo autorizzatorio. Gli accertamenti successivi all'adozione dell'atto non hanno integrato postumamente la motivazione, ma hanno soltanto confermato un quadro istruttorio già completo al momento della revoca. È stata infine esclusa la contraddittorietà con la precedente pratica SCIA: l'aggiornamento del veicolo aveva oggetto limitato e non costituiva una verifica generale della permanenza di tutti i requisiti, né impediva successivi controlli e l'adozione di una decadenza in presenza di violazioni emerse successivamente. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 21/1992

    La disciplina del servizio NCC concorre a fondare il vincolo di territorialità e il necessario collegamento tra autorizzazione, rimessa e territorio del Comune autorizzante.

  • art. 8, comma 3, l. 21/1992

    Richiede, nell'ambito del vincolo di territorialità, la presenza della sede operativa e della rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

  • art. 3, comma 2, l.r. Friuli Venezia Giulia 27/1996

    È richiamato quale disposizione regionale rilevante per gli obblighi territoriali e organizzativi dell'attività NCC.

  • art. 12, comma 3, l.r. Friuli Venezia Giulia 27/1996

    È richiamato quale disposizione regionale applicabile alla verifica dei requisiti e dell'esercizio dell'attività NCC.

  • art. 9, comma 1, Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea

    È richiamato tra le disposizioni regolamentari violate per l'assenza del concreto collegamento tra autorizzazione, rimessa e territorio comunale.

  • art. 15, comma 1, lett. a) e d), Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea

    È richiamato quale disciplina regolamentare degli obblighi la cui violazione ha concorso a fondare la revoca.

  • art. 43 Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea

    La previsione regolamentare che attribuisce al Sindaco la competenza alla revoca è stata ritenuta superata dalla disciplina legislativa sull'organizzazione degli enti locali.

  • art. 107, commi 1 e 3, lett. f), d.lgs. 267/2000

    Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare [...] i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo.

    Gli atti di gestione amministrativa, inclusi i provvedimenti autorizzatori e quelli connessi alla loro permanenza, spettano ai dirigenti e non agli organi politici.

  • art. 109, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 [...] possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale.

    Nei comuni privi di dirigenti le funzioni gestionali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, anche se privi di qualifica dirigenziale.

Massime di principio

  • La revoca o decadenza di un'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di un'attività NCC costituisce, per la sua natura gestionale e per la necessità di verificare la permanenza dei requisiti, un atto spettante ai dirigenti o, nei comuni privi di personale dirigenziale, ai responsabili degli uffici o dei servizi cui le relative funzioni siano state validamente attribuite; una diversa previsione regolamentare comunale non può derogare alla ripartizione legislativa delle competenze tra organi politici e apparato gestionale.
  • Il vincolo di territorialità del servizio NCC ha natura sia strutturale sia funzionale: non è sufficiente la mera disponibilità giuridica di una rimessa nel territorio del Comune autorizzante, ma occorre il suo effettivo e organizzato utilizzo, nonché lo svolgimento prevalente del servizio all'interno e a beneficio di quel territorio.
  • La violazione del vincolo di territorialità può essere accertata mediante un quadro istruttorio complessivo fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, quali ripetuti controlli negativi presso la rimessa, l'utilizzo continuativo del veicolo in altro territorio, l'assenza della rimessa quale sede operativa e le condizioni oggettive dei luoghi incompatibili con l'attività autorizzata.
  • La produzione di un contratto di comodato o di altro titolo che dimostri la disponibilità formale della rimessa non prova, da sola, il suo effettivo impiego come centro operativo del servizio NCC e non supera le risultanze di sopralluoghi e documentazione fotografica che ne escludano l'utilizzo concreto.
  • L'esito favorevole di una SCIA avente a oggetto un profilo circoscritto dell'attività, come l'aggiornamento del veicolo abbinato alla licenza, non equivale a una verifica generale e definitiva della permanenza di tutti i requisiti sostanziali dell'autorizzazione e non preclude successivi controlli o provvedimenti di decadenza per violazioni accertate in seguito.
  • Gli accertamenti compiuti dopo l'adozione dell'atto non integrano illegittimamente la motivazione quando si limitano a confermare e rafforzare un quadro istruttorio già completo e autonomamente idoneo a sostenere il provvedimento al momento della sua emanazione.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteSCIA e liberalizzazioniResponsabile del procedimento e competenza
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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