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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18592/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Carosiello ha proposto due ricorsi straordinari ex art. 625-bis c.p.p. contro la sentenza n. 27745/2023 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la conferma della condanna da parte della Corte d'appello di Milano per essere promotore di un'associazione per fini di truffa e reati connessi. Le censure includevano: omissione o tardiva allegazione dell'istanza di rimessione ex art. 45 c.p.p.; mancata acquisizione dei supporti digitali delle intercettazioni; mancata rinnovazione delle prove e riduzione dei testi richiesti; critica al compendio probatorio fondato su intercettazioni; lesione del diritto di difesa per qualificazione giuridica delle condotte; rilievi su ordinanze endoprocessuali (trascrizioni e verbalizzazioni); contestazioni sul trattamento sanzionatorio e sulle statuizioni civili; e questioni relative al regime di procedibilità del reato di truffa dopo la riforma Cartabia, con richiesta di sollevare questioni di costituzionalità relative ad artt. 129 c.p.p., art. 2, comma 4 c.p. e art. 85 d.lgs. n. 50/2022.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché proposti per motivi diversi da quelli consentiti per il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p.; la Corte ha ritenuto assente un errore percettivo nella motivazione impugnata. La Corte ha esaminato point by point le censure e ha confermato: che la richiesta di rimessione (art. 45 c.p.p.) era già stata dichiarata tardiva; l'utilizzo e l'ammissibilità delle intercettazioni erano correttamente motivate dalla Corte d'appello; la mancata rinnovazione dell'istruttoria e la riduzione dei testimoni erano giustificate per carenza dei presupposti di cui all'art. 603 c.p.p.; la rivalutazione delle prove rientra nella cognizione del giudice di merito quando la motivazione è logica e coerente; le eccezioni sulle trascrizioni e verbalizzazioni non hanno trovato riscontri obiettivi; il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili sono stati motivati secondo la giurisprudenza di legittimità; la questione sulla procedibilità post Riforma Cartabia non è stata esaminata nel merito per inammissibilità complessiva. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; non è stato invece condannato al pagamento delle spese processuali della parte civile per l'evidente radicale inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 625-bis, cod. proc. pen.

    costituisce il titolo del ricorso straordinario per errore di fatto

    Il rimedio è circoscritto all'errore percettivo (svista o equivoco nella lettura degli atti interni) che abbia effettivamente alterato la decisione; non consente una nuova valutazione del merito o una generale riesamina delle motivazioni

  • art. 45, cod. proc. pen.

    istanza di rimessione del processo

    La Corte ha rilevato la tardività della richiesta di rimessione, con conseguente inammissibilità per mancato rispetto dei termini processuali

  • art. 603, cod. proc. pen.

    rinnovazione dell'istruzione probatoria

    La richiesta di rinnovazione deve soddisfare i presupposti normativi; la Corte d'appello ha ritenuto l'istanza di natura esplorativa e quindi infondata

  • art. 616, cod. proc. pen.

    conseguenze dell'inammissibilità

    L'inammissibilità comporta la condanna alle spese e può comportare l'inflizione di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in euro 3.000,00

  • art. 129, cod. proc. pen.

    richiamato nella memoria difensiva per questione di costituzionalità

    La questione riferita non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità complessiva dei ricorsi

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    menzionato nella richiesta di sollevare questione di costituzionalità

    Anche questa censura non è stata affrontata sostanzialmente per ragioni di inammissibilità formale del gravame

  • art. 85, d.lgs. n. 50 del 2022

    citato nella memoria come oggetto di possibile impugnazione costituzionale

    Non valutato nel merito a causa dell'inammissibilità complessiva

  • art. 16, d.lgs. n. 58 del 1998

    riferito ai reati per i quali il ricorrente era stato assolto da alcuni capi

    La Corte d'appello aveva assolto il ricorrente per tali delitti e la Cassazione non ha rilevato profili di illegittimità rispetto a quella decisione

  • art. 132, d.lgs. n. 385 del 1993

    riferito ad altro capo di assoluzione

    Analogamente, la statuizione di assoluzione in relazione a questa norma è stata ritenuta rispettosa della giurisprudenza

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è riservato a errori percettivi specifici (svista o equivoco nella lettura degli atti) e non consente una rinnovata valutazione del merito o una rivalutazione delle prove
  • Le censure generiche, prolisse o disordinate che ripropongono le stesse doglianze già esaminate sono inammissibili; i motivi devono essere chiari, circoscritti e puntuali
  • Le questioni processuali relative a termini (es. istanza di rimessione) devono essere tempestive: la tardività determina inammissibilità della questione
  • La valutazione delle intercettazioni e della congruità del compendio probatorio resta in primo luogo di competenza del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo se sussistono profili logici e coerenti di illogicità o travisamento dei fatti
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria richiede il rispetto dei presupposti di legge (art. 603 c.p.p.); le istanze esplorative o non decisive ai fini della prova sono normalmente respinte
  • Le questioni di legittimità costituzionale o di riforma normativa (per es. effetti della Riforma Cartabia) rischiano di non essere esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali o per essere generico
  • L'inammissibilità comporta spesso condanna alle spese e, se previsto, all'erogazione di somme alla Cassa delle ammende; la radicale inammissibilità può comunque escludere la condanna alle spese della parte civile

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