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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7312/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione basata su un unico motivo: erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 20-bis e 133 cod. pen., artt. 53, 56-bis, 59 legge n. 689/1981, art. 545-bis cod. proc. pen.; denuncia di mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente sosteneva di aver mutato stile di vita, di aver superato scelte devianti e di svolgere un regolare lavoro, e contestava che il giudice del merito non avesse svolto indagini per acquisire elementi utili sulla richiesta di sostituzione, limitandosi a richiamare in modo tautologico la sua personalità e i precedenti penali (che peraltro la Corte territoriale aveva ritenuto non idonei a fondare la recidiva).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione delle norme richiamate dal ricorrente e ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'Appello, che ha valutato la personalità del condannato alla luce dei reiterati precedenti penali e ha ritenuto tali precedenti ostativi alla concessione della pena sostitutiva. È stato inoltre precisato che l'autonomia degli istituti della recidiva e delle pene sostitutive consente valutazioni differenziate sullo stesso precedente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, con esclusione di responsabilità per dolo o colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    L'art. 133 contiene i criteri per la determinazione della pena; la Corte rileva che la valutazione prognostica per la concessione di una pena sostitutiva è vincolata ai criteri di questo articolo e che il giudice può negare la sostituzione anche in base ai precedenti penali, senza dover fornire ulteriori analisi dettagliate se la motivazione è comunque adeguata.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Articolo evocato nel ricorso (presumibilmente in relazione a circostanze aggravanti o situazioni personali), ma la Corte non ha ritenuto che la sua invocazione incapacitasse la decisione: la valutazione complessiva dei presupposti per la sostituzione è risultata corretta.

  • artt. 53, 56-bis, 59 legge n. 689/1981

    Norme richiamate dal ricorrente in tema di valutazione delle sanzioni e delle circostanze personali; la Corte ha ritenuto che la loro invocazione non abbia dimostrato un vizio di diritto nella decisione sulla sostituzione della pena.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Articolo citato dal ricorrente ma senza che il Collegio di legittimità rilevasse un'applicazione erronea: non è emerso un vizio procedurale che renda il ricorso fondato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per giustificare l'obbligo di comminare una somma alla cassa delle ammende anche quando non si ravvisa colpa grave nella presentazione del ricorso; la Corte ha stabilito, nel caso concreto, l'equità del versamento di euro 3.000.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Citato dalla giurisprudenza richiamata: le modifiche introdotte incidono sul sistema delle pene sostitutive di pene detentive brevi e rafforzano il vincolo del giudice a motivare la valutazione secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Massime di principio

  • La concessione di una pena sostitutiva è subordinata a una valutazione prognostica positiva basata sui criteri dell'art. 133 cod. pen.; i precedenti penali rappresentano uno degli elementi che possono legittimamente indurre il giudice a negare la sostituzione.
  • Il giudice non è obbligato a svolgere indagini supplementari su richiesta dell'imputato se la motivazione di merito, fondata su elementi concreti (es. precedenti, personalità), risulta adeguata e non contraddittoria.
  • La mancata rilevanza dei precedenti ai fini della recidiva non implica automaticamente che gli stessi non possano essere ostativi alla concessione di una pena sostitutiva: i due istituti hanno presupposti e funzioni distinte e possono portare a valutazioni difformi.
  • In cassazione la critica esclusivamente valuativa e di opportunità (disaccordo sul merito della decisione) non è sufficiente: occorre dimostrare un vizio di diritto o di motivazione rilevante che renda il provvedimento illegittimo.
  • Chi chiede la sostituzione della pena dovrebbe fornire elementi concreti e documentati del cambiamento personale e della risocializzazione (stabile impiego, comportamento post-reato, percorso riabilitativo) per contrastare efficacemente la valutazione negativa basata sui precedenti.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a un contributo alla cassa delle ammende, salvo prova di colpa grave nella presentazione del ricorso.

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