Sentenza n. 1676/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti comunali del 7 ottobre 2025 che hanno dichiarato inefficaci o nulle una CILAS del 2022 e una SCIA del 2021, inibito gli interventi e attivato i procedimenti sanzionatori edilizi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il professionista, incaricato dal condominio per lavori di efficientamento energetico, miglioramento sismico e riqualificazione dell’edificio con le agevolazioni del superbonus, aveva presentato una SCIA nel 2021 e una CILAS nel 2022. I lavori non erano mai iniziati, anche perché il condominio non aveva sottoscritto il contratto di appalto e aveva lasciato decorrere il termine utile per il superbonus. Ha impugnato gli atti comunali del 7 ottobre 2025, adottati dopo l’accertamento di difformità tra le pratiche e lo stato reale dell’immobile, comprese due unità abitative aggiuntive al piano sottotetto e abusi edilizi. Con il primo motivo ha dedotto sviamento, assenza di causa e violazione di imparzialità e buona fede. Con il secondo ha contestato l’intervento inibitorio oltre il termine previsto dall’art. 19, comma 3, l. 241/1990 e l’assenza dei presupposti per l’autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies, lamentando inoltre difetto dei presupposti e di motivazione, arbitrarietà, perplessità e lesione dell’affidamento, della correttezza e della ragionevolezza. Con il terzo ha contestato nel merito le ragioni della declaratoria di inefficacia o nullità, sostenendo che le difformità non compromettevano gli interventi né rendevano abusivo l’intero fabbricato, e ha invocato gli artt. 19 l. 241/1990, 119 d.l. 34/2020 e 9-bis d.P.R. 380/2001, oltre ai principi di affidamento, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza. Comune e condominio hanno eccepito il difetto delle condizioni dell’azione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto sia di legittimazione sia di interesse a ricorrere, senza esaminare nel merito i tre motivi. Il ricorrente aveva ricevuto notifica degli atti soltanto quale tecnico incaricato dal condominio di presentare SCIA e CILAS; la titolarità dell’interesse alla realizzazione degli interventi e le questioni relative alla difformità dell’immobile spettavano al condominio, non al professionista. Il contenzioso tra le parti private non incide sulla legittimità degli atti comunali. Neppure la dedotta lesione della reputazione e dell’immagine professionale fonda la giurisdizione amministrativa: la relativa tutela attiene a un diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario, che può disapplicare eventuali provvedimenti illegittimi. Spese compensate per la natura formale della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo impugnatorio, la legittimazione spetta a chi afferma di essere titolare della situazione giuridica sostanziale lesa dal provvedimento; l’interesse a ricorrere richiede un vantaggio pratico e concreto derivante dall’accoglimento dell’impugnazione.
- Il professionista che abbia predisposto o presentato una pratica edilizia per conto del proprietario o del condominio non è, per ciò solo, legittimato a impugnare gli atti che incidono sull’interesse del committente alla realizzazione dell’intervento; tale interesse appartiene al committente.
- La dedotta lesione della reputazione e dell’immagine professionale del tecnico non fonda la giurisdizione amministrativa, trattandosi di tutela di un diritto soggettivo devoluta al giudice ordinario, il quale può disapplicare gli eventuali provvedimenti amministrativi illegittimi.
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