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Sentenza

Sentenza n. 416/2026 - Catania, Sezione 3

per l'esecuzione della sentenza n. 25/2022 del Giudice di Pace di Palazzolo Acreide (SR), pubblicata in data 10.06.2022 nella causa iscritta al n. 4/2022 R.G.

Giustizia amministrativa202502490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Palazzolo Acreide n. 25/2022, recante condanna al risarcimento e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza irrevocabile del Giudice di Pace, non eseguita dalla Provincia di Crotone nonostante la notificazione del titolo e due atti di precetto, oltre a un'intimazione di pagamento. Il ricorso, inizialmente proposto davanti al TAR Calabria, è stato riassunto davanti al TAR Sicilia - Catania in seguito alla dichiarazione di incompetenza territoriale del primo giudice, fondata sull'art. 113, comma 2, c.p.a. Il ricorrente ha documentato la fonte del credito, la definitività della sentenza, la notificazione del titolo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. L'amministrazione intimata non si è costituita e non ha provato l'avvenuto pagamento né altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha verificato la rituale proposizione dell'azione di ottemperanza, la notificazione del titolo presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha rilevato che la sentenza del Giudice di Pace, divenuta irrevocabile, era ancora ineseguita e che l'amministrazione non aveva fornito alcuna giustificazione valida dell'inadempimento. Applicando i principi sull'onere della prova nelle controversie relative all'adempimento di obbligazioni pecuniarie, il Collegio ha ritenuto sufficiente per il creditore provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento, gravando invece sul debitore la prova dell'adempimento o di fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il TAR ha quindi ordinato alla Provincia di conformarsi al titolo, comprendente il pagamento di euro 2.382,00, degli interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo e delle spese di lite liquidate nella sentenza civile, oltre accessori. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro, con facoltà di delega, assegnandogli un termine di 60 giorni dall'istanza della parte interessata. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione fonda l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione di conformarsi al titolo.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    Individua la competenza territoriale del TAR presso il quale deve essere proposta l'azione di ottemperanza relativa alla sentenza emessa dal giudice indicato dalla norma.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente a seguito della dichiarazione di incompetenza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    In materia di adempimento, pone a carico del debitore la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria, incluso l'avvenuto pagamento.

  • art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.

    Il termine per la domanda di liquidazione del compenso del commissario decorre, per l'incarico di esecuzione, dal compimento dell'ultimo atto esecutivo.

Massime di principio

  • Nell'azione di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di una somma dovuta in forza di un titolo giudiziale, il creditore deve provare la fonte del diritto e il termine di scadenza, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento; spetta invece all'amministrazione debitrice provare l'avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
  • L'azione di ottemperanza contro un'amministrazione per l'esecuzione di una sentenza irrevocabile può essere proposta dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'amministrazione non esegue il titolo giudiziale e non fornisce una valida giustificazione dell'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione dell'obbligo risultante dal titolo e può disporre, per l'ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza emessa da un giudice diverso dal giudice amministrativo, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo l'art. 113, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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