Sentenza del 22/03/2021 n. 395 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - società - cancellazione dal registro delle imprese - effetto ai fini dell'accertamento - decorso di 5 anni - è tale. Accertamento - omessa produzione di scritture contabili - ricostruzione induttiva - è legittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Verifica degli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese ai fini della validità ed efficacia degli atti tributari (accertamento, riscossione, contenzioso) e valutazione della legittimità della ricostruzione induttiva della redditività operata dall'Amministrazione in assenza della produzione delle scritture contabili. In particolare si è discusso se l'estinzione della società decorra immediatamente dalla richiesta di cancellazione o solo dopo cinque anni e se l'omessa produzione delle scritture giustifichi una stima induttiva basata sulle medie di settore.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, l'estinzione della società ai sensi dell'art. 2495 c.c. decorre soltanto dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese; di conseguenza, nell'arco di tale periodo gli atti tributari restano validi. Inoltre ha confermato la legittimità della ricostruzione induttiva della redditività della società quando questa, senza giustificato motivo, non produce la documentazione contabile: la stima può essere effettuata sulla base delle medie di settore (nel caso di specie la percentuale applicata è stata del 31%). Gli accertamenti basati su tale ricostruzione sono dunque stati ritenuti legittimi.
Norme richiamate
art. 2495 Codice civile
L'estinzione della società, ai fini dell'efficacia degli atti tributari, si considera operativa decorrendo cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
Massime di principio
- Per fini fiscali l'estinzione di una società non è automaticamente efficace dalla mera richiesta di cancellazione; i suoi effetti operano, ai fini della validità degli atti tributari, decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 2495 c.c.
- Entro i cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione, l'amministrazione finanziaria può comunque validamente notificare accertamenti, atti di riscossione e perseguire i rapporti tributari della società.
- Se una società non fornisce, senza giustificato motivo, le scritture contabili richieste, l'Amministrazione può legittimamente procedere a una ricostruzione induttiva della redditività basata su parametri e medie di settore attendibili.
- La percentuale o il parametro utilizzato nella ricostruzione induttiva deve essere fondato su elementi concreti e rappresentativi del settore: la scelta deve essere proporzionata e motivata negli atti.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve conservare e produrre tempestivamente la documentazione contabile o giustificare l'impossibilità di farlo; in assenza di tali documenti la posizione del contribuente è sostanzialmente pregiudicata.
- Chi intende interrompere definitivamente i rapporti tributari tramite cancellazione societaria deve considerare il periodo quinquennale come fase in cui permangono potenziali responsabilità e controlli fiscali.
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