Sentenza del 18/09/2015 n. 18354 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deduzione, ai fini IVA e IRAP per gli anni 2002 e 2003, dei costi relativi alla distribuzione dei prodotti tramite soggetti formalmente qualificati come agenti. In sede di merito l'Ufficio sosteneva che mancassero i requisiti del contratto di agenzia e che i rapporti dovessero essere ricondotti al lavoro subordinato. In Cassazione ha invece prospettato, modificando la precedente linea difensiva, che i contratti fossero effettivamente contratti di agenzia, ma utilizzati abusivamente per ottenere un indebito risparmio fiscale e quindi inopponibili all'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. Ha rilevato che l'Agenzia aveva mutato radicalmente la propria difesa rispetto ai giudizi di merito e non aveva indicato in modo dettagliato gli elementi fattuali dell'elusione, le norme eluse, il vantaggio fiscale conseguito e, per l'IRAP, l'operazione tra quelle previste dall'art. 37-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973. La Corte ha inoltre escluso che il mero risparmio fiscale sia di per sé illecito, distinguendo tra abuso del diritto e legittima pianificazione fiscale. È rimasta quindi ferma la decisione favorevole alla società, con riconoscimento della detraibilità dell'IVA sulle provvigioni e della deducibilità dei relativi costi ai fini IRAP. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 1742 c.c.
La Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi del contratto di agenzia, quali stabilità del rapporto, autonomia organizzativa, assunzione del rischio economico e remunerazione variabile collegata alle vendite.
Art. 2094 c.c.
La CTR aveva escluso che i rapporti fossero riconducibili al lavoro subordinato, non risultando un potere direttivo della società sugli agenti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
Per contestare l'elusione fiscale occorre indicare puntualmente i fatti, il vantaggio fiscale, le norme aggirate e, per l'applicazione della disciplina allora vigente, l'utilizzazione di una delle operazioni elencate nel comma 3, oltre al rispetto della procedura prevista.
Art. 53 Cost.
È richiamato quale fondamento del principio di capacità contributiva e del divieto di abuso fiscale, ma non consente di prescindere dai presupposti e dai limiti posti dalla disciplina antielusiva applicabile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
È stato invocato dall'Agenzia in relazione alla detrazione IVA, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché dichiarata inammissibile.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 26
La società li aveva richiamati per sostenere la detraibilità delle operazioni fatturate e l'assenza di variazioni delle fatture; la decisione favorevole è rimasta ferma.
Direttiva CEE n. 86/653 in materia di agenzia
La CTR l'ha considerata coerente con la qualificazione dei rapporti come contratti di agenzia.
Giurisprudenza CGUE e Cassazione sull'abuso del diritto
La rilevabilità d'ufficio dell'abuso non esonera l'Amministrazione dall'indicare dettagliatamente i fatti costitutivi dell'abuso, le norme eluse e il vantaggio fiscale indebito.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria non può modificare sostanzialmente in Cassazione la propria tesi difensiva: la contestazione deve essere coerente con i motivi dell'atto impositivo e con quelli dedotti nei precedenti gradi di giudizio.
- La qualificazione formale di un rapporto non è decisiva: per riconoscere un contratto di agenzia occorre verificare stabilità, autonomia organizzativa, assunzione del rischio economico, collegamento della remunerazione alle vendite e assenza di un effettivo potere direttivo.
- Il semplice conseguimento di un risparmio fiscale non costituisce automaticamente abuso del diritto; occorre dimostrare che il vantaggio sia indebito e contrario alla finalità della normativa fiscale.
- Una contestazione antielusiva deve descrivere puntualmente l'operazione, il vantaggio fiscale, la norma aggirata, l'eventuale operazione rientrante nella disciplina applicabile e rispettare gli oneri procedurali previsti.
- L'onere della prova non ricade automaticamente sul contribuente: l'Amministrazione deve prima allegare e provare gli elementi costitutivi dell'abuso, dopodiché il contribuente può dimostrare le ragioni economiche e la sostanza dell'operazione.
- Nel giudizio di cassazione non è ammessa una nuova valutazione complessiva delle prove né la ricostruzione d'ufficio dei fatti; le censure devono essere specifiche, autosufficienti e riferite a fatti già dedotti nei gradi di merito.
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