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Sentenza

Sentenza del 18/09/2015 n. 18354 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la deduzione, ai fini IVA e IRAP per gli anni 2002 e 2003, dei costi relativi alla distribuzione dei prodotti tramite soggetti formalmente qualificati come agenti. In sede di merito l'Ufficio sosteneva che mancassero i requisiti del contratto di agenzia e che i rapporti dovessero essere ricondotti al lavoro subordinato. In Cassazione ha invece prospettato, modificando la precedente linea difensiva, che i contratti fossero effettivamente contratti di agenzia, ma utilizzati abusivamente per ottenere un indebito risparmio fiscale e quindi inopponibili all'Amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. Ha rilevato che l'Agenzia aveva mutato radicalmente la propria difesa rispetto ai giudizi di merito e non aveva indicato in modo dettagliato gli elementi fattuali dell'elusione, le norme eluse, il vantaggio fiscale conseguito e, per l'IRAP, l'operazione tra quelle previste dall'art. 37-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973. La Corte ha inoltre escluso che il mero risparmio fiscale sia di per sé illecito, distinguendo tra abuso del diritto e legittima pianificazione fiscale. È rimasta quindi ferma la decisione favorevole alla società, con riconoscimento della detraibilità dell'IVA sulle provvigioni e della deducibilità dei relativi costi ai fini IRAP. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 1742 c.c.

    La Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi del contratto di agenzia, quali stabilità del rapporto, autonomia organizzativa, assunzione del rischio economico e remunerazione variabile collegata alle vendite.

  • Art. 2094 c.c.

    La CTR aveva escluso che i rapporti fossero riconducibili al lavoro subordinato, non risultando un potere direttivo della società sugli agenti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis

    Per contestare l'elusione fiscale occorre indicare puntualmente i fatti, il vantaggio fiscale, le norme aggirate e, per l'applicazione della disciplina allora vigente, l'utilizzazione di una delle operazioni elencate nel comma 3, oltre al rispetto della procedura prevista.

  • Art. 53 Cost.

    È richiamato quale fondamento del principio di capacità contributiva e del divieto di abuso fiscale, ma non consente di prescindere dai presupposti e dai limiti posti dalla disciplina antielusiva applicabile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    È stato invocato dall'Agenzia in relazione alla detrazione IVA, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché dichiarata inammissibile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 26

    La società li aveva richiamati per sostenere la detraibilità delle operazioni fatturate e l'assenza di variazioni delle fatture; la decisione favorevole è rimasta ferma.

  • Direttiva CEE n. 86/653 in materia di agenzia

    La CTR l'ha considerata coerente con la qualificazione dei rapporti come contratti di agenzia.

  • Giurisprudenza CGUE e Cassazione sull'abuso del diritto

    La rilevabilità d'ufficio dell'abuso non esonera l'Amministrazione dall'indicare dettagliatamente i fatti costitutivi dell'abuso, le norme eluse e il vantaggio fiscale indebito.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria non può modificare sostanzialmente in Cassazione la propria tesi difensiva: la contestazione deve essere coerente con i motivi dell'atto impositivo e con quelli dedotti nei precedenti gradi di giudizio.
  • La qualificazione formale di un rapporto non è decisiva: per riconoscere un contratto di agenzia occorre verificare stabilità, autonomia organizzativa, assunzione del rischio economico, collegamento della remunerazione alle vendite e assenza di un effettivo potere direttivo.
  • Il semplice conseguimento di un risparmio fiscale non costituisce automaticamente abuso del diritto; occorre dimostrare che il vantaggio sia indebito e contrario alla finalità della normativa fiscale.
  • Una contestazione antielusiva deve descrivere puntualmente l'operazione, il vantaggio fiscale, la norma aggirata, l'eventuale operazione rientrante nella disciplina applicabile e rispettare gli oneri procedurali previsti.
  • L'onere della prova non ricade automaticamente sul contribuente: l'Amministrazione deve prima allegare e provare gli elementi costitutivi dell'abuso, dopodiché il contribuente può dimostrare le ragioni economiche e la sostanza dell'operazione.
  • Nel giudizio di cassazione non è ammessa una nuova valutazione complessiva delle prove né la ricostruzione d'ufficio dei fatti; le censure devono essere specifiche, autosufficienti e riferite a fatti già dedotti nei gradi di merito.

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