Sentenza n. 1952/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento (ric.) - dell’aggiudicazione alla controinteressata della procedura aperta (CIG B843CB440C) ex art. 71 d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione dell’immobile denominato ex Caserma Italo Stegher, sito in Civitavecchia (RM); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi espressamente incluse per quanto di ragione: a) la comunicazione con la quale il seggio di gara, all’esito della verifica della documentazione amministrativa di cui al verbale n. 1 del 14/11/2025, ha chiesto chiarimenti alla controinteressata al fine di regolarizzare le carenze riscontrate; b) la relazione sulla anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023 dell’operatore economico “Vincenzo Modugno S.r.l.” del 26/11/2025, con la quale la stazione appaltante ha ritenuto concluso positivamente il sub-procedimento di verifica dell’anomalia; in subordine, per la dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore eventualmente stipulato con la controinteressata ordinando il subentro del ricorrente con risarcimento del danno commisurato agli importi dei lavori già eventualmente eseguiti dalla controinteressata; in via ulteriormente gradata, per la condanna della resistente e della controinteressata, in solido tra loro, al risarcimento del danno per equivalente da commisurare al 10% per mancato utile e al 5% per perdita curriculare dell’importo a base d’asta al netto del ribasso offerto o nella misura ritenuta di giustizia; (ric. incidentale) per l’annullamento degli atti di gara e, in particolare, dei seguenti atti: a) il verbale del seggio di gara n. 1 del 13/11/2025 (prot. n. 14297 del 14/11/2025) nella parte in cui, verificata la busta amministrativa, ha ammesso con riserva il Consorzio Ciro Menotti alla procedura di gara; b) il verbale del seggio di gara n. 2 del 21/11/2025 (prot. n. 14691 del 24/11/2025) nella parte in cui, verificata la documentazione trasmessa dal Consorzio Ciro Menotti in riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, ha ammesso con riserva l’operatore economico chiedendo ulteriori chiarimenti; c) il verbale del seggio di gara n. 3 del 27/11/2025 (prot. n. 14908 del 27/11/2025) con il quale, verificata la documentazione trasmessa dal Consorzio Ciro Menotti in riscontro all’ulteriore richiesta di chiarimenti, ha ammesso l’operatore economico; d) le richieste di chiarimenti formulate dall’Amministrazione in data 14/11/2025 e 24/11/2025, nella misura in cui a mezzo delle stesse l’Agenzia del demanio non ha disposto l’esclusione del RTI Consorzio Ciro Menotti nonostante l’accertata carenza dei requisiti sostanziali di partecipazione; e) l’illegittimo utilizzo del soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. 36/2023 per sanare carenze sostanziali non sanabili; f) i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 28/10/2025 (prot. n. 13360 del 28/10/2025), n. 2 del 10/11/2025 (prot. n. 13931 del 10/11/2025) e n. 3 del 13/11/2025 (prot. n. 14188 del 13/11/2025), nella parte in cui, ha omesso di verificare la presenza dell’elaborato grafico obbligatorio, ammettendo illegittimamente un’offerta manifestamente incompleta; g) ogni altro atto e provvedimento della procedura, presupposto, connesso e conseguenziale (ancorché non conosciuto).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione a favore dell’impresa controinteressata della procedura aperta per i lavori di restauro e risanamento conservativo e rifunzionalizzazione dell’ex Caserma Italo Stegher di Civitavecchia, nonché gli atti relativi al soccorso istruttorio e alla verifica dell’anomalia dell’offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente principale ha dedotto, in primo luogo, la violazione della lex specialis e dell’art. 101 d.lgs. 36/2023, nonché dei principi di par condicio e autoresponsabilità, sostenendo che l’aggiudicataria, priva di qualificazione sufficiente per la categoria OG11 e non avendo dichiarato tempestivamente il subappalto qualificante, avrebbe dovuto essere esclusa. Secondo il ricorrente, la dichiarazione di subappalto prodotta soltanto in sede di chiarimenti avrebbe integrato tardivamente un requisito sostanziale di partecipazione e modificato l’offerta; è stata inoltre contestata l’idoneità della firma digitale a dimostrare che la dichiarazione fosse anteriore alla scadenza delle offerte. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 110 d.lgs. 36/2023 e il principio di immodificabilità dell’offerta tecnica, assumendo che, nella verifica dell’anomalia, l’aggiudicataria avesse giustificato i costi relativi a un solo direttore di cantiere, nonostante l’offerta tecnica prevedesse più figure di direttore tecnico. Il ricorrente ha chiesto anche, in subordine, la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento del danno. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, contestando l’ammissione del consorzio principale per asserita incompatibilità della modalità di partecipazione con il regime dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro, per modifica della strategia partecipativa mediante soccorso istruttorio e per omissione dell’elaborato grafico obbligatorio nell’offerta tecnica.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, ritenendo che l’eventuale suo rigetto rendesse improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Il primo motivo principale è stato respinto. L’art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023 consente di sanare omissioni, inesattezze e irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e degli altri documenti richiesti per la partecipazione, esclusa la documentazione dell’offerta tecnica ed economica. Nel caso concreto, la mancata indicazione del subappalto necessario nel DGUE è stata qualificata come errore riconoscibile, poiché la volontà di ricorrere al subappalto risultava da una dichiarazione sottoscritta digitalmente il 9 ottobre 2025, prima della scadenza delle offerte del 17 ottobre 2025. La dichiarazione recava verifica della firma digitale e marca temporale, sicché non è stata ritenuta tardiva. Il soccorso istruttorio, pertanto, non ha introdotto una nuova volontà partecipativa né modificato l’offerta, ma ha reso riconoscibile una volontà già formata entro il termine. Anche il secondo motivo è stato respinto. La giustificazione dell’anomalia indicante, tra le spese generali e il personale fisso di cantiere, un solo direttore tecnico non è stata considerata incompatibile con l’offerta tecnica, che prevedeva più soggetti destinati a svolgere pro quota la funzione in relazione alle diverse categorie. Il costo della direzione tecnica non deve necessariamente moltiplicarsi in ragione del numero dei soggetti coinvolti, soprattutto quando essi operino trasversalmente su più commesse e non siano stabilmente impiegati nel progetto. Non è stata quindi ravvisata alcuna modifica dell’offerta tecnica né violazione della par condicio. Le domande subordinate di inefficacia, subentro e risarcimento sono state respinte in quanto fondate sulla domanda caducatoria infondata; inoltre, il contratto non risultava stipulato, essendo stata sospesa la procedura di stipula ai sensi dell’art. 18, comma 4, d.lgs. 36/2023. Il ricorso principale è stato integralmente respinto. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’aggiudicataria, conservando l’aggiudicazione, non aveva più interesse a contestare l’ammissione del ricorrente principale. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura aperta per l’affidamento dei lavori.
art. 101 d.lgs. 36/2023
sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica
Consente il soccorso sanante quando l’omissione riguarda la domanda, il DGUE o altra documentazione di partecipazione e non comporta modifica dell’offerta tecnica o economica. La mancata indicazione del subappalto necessario può essere sanata se la volontà di subappaltare era già stata formata e risulta da atti anteriori alla scadenza delle offerte.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Disciplina la verifica dell’anomalia dell’offerta. Le giustificazioni dei costi non hanno modificato l’offerta tecnica quando si sono limitate a dettagliare l’organizzazione e i costi senza alterare la proposta originaria.
art. 31, comma 4, Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023
la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere
Ricompresa tra le spese generali; la relativa voce di costo non deve necessariamente essere moltiplicata per il numero dei soggetti che svolgono pro quota la funzione.
art. 18, comma 4, d.lgs. 36/2023
Richiamato per la sospensione della procedura di stipula del contratto dopo l’aggiudicazione.
art. 20 d.lgs. 82/2005
La questione della opponibilità della data e dell’ora di formazione del documento informatico è stata superata nel caso concreto dalla presenza, nei file .p7m, della verifica della firma digitale e della relativa marca temporale, che attestavano la sottoscrizione anteriore alla scadenza.
art. 42, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti.
Massime di principio
- La mancata indicazione nel DGUE del subappalto necessario non determina automaticamente l’esclusione quando altri atti di gara dimostrino che la volontà di ricorrere al subappalto era già stata formata entro il termine di presentazione delle offerte e l’omissione sia riconducibile a un errore riconoscibile.
- Il soccorso istruttorio previsto dall’art. 101 d.lgs. 36/2023 può sanare omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione e del DGUE, purché non comporti la formazione ex novo della volontà partecipativa né la modifica dell’offerta tecnica o economica.
- La sottoscrizione digitale accompagnata dalla verifica della firma e dalla marca temporale può dimostrare che una dichiarazione informatica è stata formata anteriormente alla scadenza del termine di gara.
- Nella verifica dell’anomalia, la rappresentazione analitica dei costi non modifica l’offerta tecnica quando si limita a dettagliare l’organizzazione già proposta e non altera le prestazioni o l’assetto organizzativo originariamente dichiarato.
- Nel rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale, il rigetto del ricorso principale conserva in capo all’aggiudicatario il bene della vita rappresentato dall’aggiudicazione e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso incidentale diretto a contestare l’ammissione del ricorrente principale; quest’ultimo va quindi dichiarato improcedibile.
- Il ricorso principale deve essere esaminato prioritariamente rispetto al ricorso incidentale quando l’eventuale suo rigetto consenta di definire il giudizio per improcedibilità del ricorso incidentale e assicuri economia processuale.
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