Sentenza n. 2112/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione esaminatrice per l'accertamento della capacità operativa al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco all'esito della prova svolta in data 5 ottobre 2023 dal Sig. -OMISSIS-; giudizio che ne ha decretato l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con D.M. 238 del 14.11.2018; - del verbale (ed eventuali allegati) relativo alla prova di capacità operativa sostenuta dal ricorrente in data 5 ottobre 2023 nell'ambito della procedura richiamata, nonché di ogni atto consequenzialmente adottato dall'Amministrazione procedente, ad oggi non ancora resi noti dalla procedente pur a seguito dell'inoltro di apposita istanza di accesso agli atti; - della scheda di valutazione relativa allo svolgimento della prova di capacità operativa, a cura della Commissione esaminatrice, in relazione al ricorrente, ad oggi non conosciuta pur a seguito dell'inoltro di apposita istanza di accesso agli atti; - comunque di tutti gli atti, in qualunque forma adottati, relativi al mancato superamento della prova di capacità operativa da parte del ricorrente in data 5 ottobre 2023; - della comunicazione di mancato superamento della prova di capacità operativa, effettuata al ricorrente a mezzo dell'area personale sul sito web ufficiale della procedura (concorsi.vigifuoco.it), ove si legge “prova motorio-attitudinale non superata”; - dell'eventuale decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l'Amministrazione Generale, ove già emesso, in ogni caso ad oggi non conosciuto e di estremi ignoti, con il quale è stato formalizzato l'esito di esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con D.M. 238 del 14.11.2018, con ogni conseguenza; - dell'art. 8 del bando di concorso di cui al D.M. 238 del 14.11.2018 (con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario) che disciplina l'accertamento dell'idoneità nella parte in cui prevede «il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché determina gli effetti di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all'articolo 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139»; - dell'allegato C del bando di concorso di cui al D.M. 238 del 14.11.2018, inerente le modalità di esecuzione della prova di capacità operativa, nella parte in cui prevede che «fatte salve indicazioni diverse, valevoli per specifici esercizi ed esplicitamente previste dal presente allegato, l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo»; - ove occorra e per quanto di ragione del bando di concorso di cui al D.M. 238 del 14.11.2018 in ogni altra parte d'interesse; - ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicato nella G.U. - 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami del 20 novembre 2018, con cui è stato indetto il “Bando per una procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di posti, nella qualifica di vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; - ove esistenti, degli elenchi dei candidati del concorso ammessi alle prove successive a quella di capacità operativa e, in particolare, all'accertamento dei requisiti psico-fisici, alle visite mediche e al corso di formazione, nella parte in cui non includono il ricorrente tra gli ammessi; - ove emanati e per quanto occorrer possa, degli eventuali provvedimenti di dichiarazione dei vincitori della procedura aventi diritto all'assunzione quali vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella parte in cui non includono il ricorrente; - del decreto, ove già emesso e comunque ad oggi non conosciuto e di estremi ignoti, di cancellazione del ricorrente dall'elenco dei Vigili del Fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro (e in ogni caso di qualunque altro Comando provinciale) per inidoneità al servizio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139; - di ogni altro atto o provvedimento adottato dall'Amministrazione di applicazione al ricorrente delle conseguenze di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, che dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente; e per l'accertamento dell'interesse e del diritto del ricorrente alla ripetizione della prova di capacità operativa impugnata ed al prosieguo dell'iter concorsuale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11 marzo 2024 per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del Decreto del Direttore Centrale del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per l'amministrazione Generale, prot. dipvvf.DCAFFGEN.Registro Decreti.R.0000875.16-10-2023.h.12:51, con cui il ricorrente è stato definitivamente escluso dalla procedura speciale - indetta con decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238 - di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mai notificato e reso noto al ricorrente solo a seguito di deposito in data 8 gennaio 2024 da parte della Difesa Erariale nel giudizio N.R.G. 16320/2023 innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale; - della scheda di valutazione relativa alla prova di capacità operativa sostenuta dal ricorrente nella procedura speciale di reclutamento a domanda nella qualifica di vigile del fuoco riservata al personale volontario, indetta con decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, resa nota al ricorrente a seguito di deposito in data 8 gennaio 2024 da parte della Difesa Erariale nel giudizio N.R.G. 16320/2023 innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale; - del verbale n. 77 della Commissione d'esame della procedura speciale di reclutamento a domanda nella qualifica di vigile del fuoco riservata al personale volontario, indetta con D.M. 238 del 14 novembre 2018, nella parte relativa al ricorrente e comunque per quanto d'interesse reso noto al ricorrente a seguito di deposito in data 8 gennaio 2024 da parte della Difesa Erariale nel giudizio N.R.G. 16320/2023 innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale; - per quanto occorrer possa e ove rilevante, del “resoconto della prova d'esame del 05 ottobre 2023” della sottocommissione d'esame della procedura speciale di reclutamento a domanda nella qualifica di vigile del fuoco riservata al personale volontario indetta Decreto n. 238 del 14 novembre 2018, nella parte relativa al ricorrente e in particolare alla sua prova di capacità operativa, resa nota al ricorrente a seguito di deposito in data 8 gennaio 2024 da parte della Difesa Erariale nel giudizio N.R.G. 16320/2023 innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale; -per quanto occorrer possa e ove rilevante, della relazione sulla prova di capacità operativa sostenuta dal ricorrente prot. dipvvf.DCAFFGEN.REGISTRO UFFICIALE.I.0019663.13-12-2023.h.10:39, redatta dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Commissione esaminatrice D. Dip. 39 del 09/02/2023 e succ. modificazioni e depositata in giudizio l'8 gennaio 2024; nonché per l'annullamento degli atti precedentemente impugnati, e precisamente: - del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione esaminatrice per l'accertamento della capacità operativa al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco all'esito della prova svolta in data 5 ottobre 2023 dal Sig. -OMISSIS-; giudizio che ne ha decretato l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con D.M. 238 del 14.11.2018; - del verbale (ed eventuali allegati) relativo alla prova di capacità operativa sostenuta dal ricorrente in data 5 ottobre 2023 nell'ambito della procedura richiamata, nonché di ogni atto consequenzialmente adottato dall'Amministrazione procedente, ad oggi non ancora resi noti dalla procedente pur a seguito dell'inoltro di apposita istanza di accesso agli atti; - della scheda di valutazione relativa allo svolgimento della prova di capacità operativa, a cura della Commissione esaminatrice, in relazione al ricorrente, ad oggi non conosciuta pur a seguito dell'inoltro di apposita istanza di accesso agli atti; - comunque di tutti gli atti, in qualunque forma adottati, relativi al mancato superamento della prova di capacità operativa da parte del ricorrente in data 5 ottobre 2023; - della comunicazione di mancato superamento della prova di capacità operativa, effettuata al ricorrente a mezzo dell'area personale sul sito web ufficiale della procedura (concorsi.vigifuoco.it), ove si legge “prova motorio-attitudinale non superata”; - dell'eventuale decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l'Amministrazione Generale, ove già emesso, in ogni caso ad oggi non conosciuto e di estremi ignoti, con il quale è stato formalizzato l'esito di esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con D.M. 238 del 14.11.2018, con ogni conseguenza; - dell'art. 8 del bando di concorso di cui al D.M. 238 del 14.11.2018 (con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario) che disciplina l'accertamento dell'idoneità nella parte in cui prevede «il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché determina gli effetti di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all'articolo 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139»; - dell'allegato C del bando di concorso di cui al D.M. 238 del 14.11.2018, inerente le modalità di esecuzione della prova di capacità operativa, nella parte in cui prevede che «fatte salve indicazioni diverse, valevoli per specifici esercizi ed esplicitamente previste dal presente allegato, l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo»; - ove occorra e per quanto di ragione del bando di concorso di cui al D.M. 238 del 14.11.2018 in ogni altra parte d'interesse; - ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicato nella G.U. - 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami del 20 novembre 2018, con cui è stato indetto il “Bando per una procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di posti, nella qualifica di vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; - ove esistenti, degli elenchi dei candidati del concorso ammessi alle prove successive a quella di capacità operativa e, in particolare, all'accertamento dei requisiti psico-fisici, alle visite mediche e al corso di formazione, nella parte in cui non includono il ricorrente tra gli ammessi; - ove emanati e per quanto occorrer possa, degli eventuali provvedimenti di dichiarazione dei vincitori della procedura aventi diritto all'assunzione quali vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella parte in cui non includono il ricorrente; - del decreto, ove già emesso e comunque ad oggi non conosciuto e di estremi ignoti, di cancellazione del ricorrente dall'elenco dei Vigili del Fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro (e in ogni caso di qualunque altro Comando provinciale) per inidoneità al servizio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139; - di ogni altro atto o provvedimento adottato dall'Amministrazione di applicazione al ricorrente delle conseguenze di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139; - e comunque di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, che dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per il mancato superamento della prova di capacità operativa, dopo un infortunio occorso durante l'esecuzione delle trazioni alla sbarra
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, partecipante alla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del Fuoco, è stato giudicato non idoneo dopo essersi infortunato durante il modulo 1, lettera D, della prova di capacità operativa del 5 ottobre 2023. L'infortunio, consistente in una distrazione muscolare della regione scapolare destra, è stato accertato presso un pronto soccorso con prognosi di dieci giorni. Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità, l'esclusione, gli atti della commissione, il decreto di esclusione successivamente conosciuto, la scheda di valutazione, il verbale e la relazione sulla prova, nonché l'art. 8 e l'allegato C del bando nella parte in cui stabilivano che l'interruzione o la mancata esecuzione o il mancato superamento di una parte della prova, anche per infortunio occorso durante la prova, determinassero automaticamente il mancato superamento dell'intera prova e l'esclusione. Ha dedotto arbitrarietà, irragionevolezza, sproporzione, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, disparità di trattamento, violazione della lex specialis, difetto di motivazione e di istruttoria e violazione del favor partecipationis. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla ripetizione della prova e alla prosecuzione della procedura. In sede cautelare era stato riammesso con riserva e aveva ripetuto la prova il 10 aprile 2024, risultando idoneo; ha comunque chiesto una decisione di merito, non ritenendo sufficiente la riammissione con riserva.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il provvedimento di esclusione, disponendo la definitiva ammissione del ricorrente al prosieguo della procedura, la stabilizzazione degli esiti delle prove successive svolte in esecuzione della misura cautelare e l'inserimento in graduatoria a pieno titolo e senza riserva. Il Tribunale ha ritenuto illegittima la previsione dell'allegato C del bando nella parte in cui faceva ricadere sul candidato gli effetti dell'infortunio verificatosi durante la prova. Tale regola è stata giudicata manifestamente irragionevole e sproporzionata: l'infortunio costituisce un impedimento oggettivo, temporaneo, non prevedibile e non imputabile al candidato, che non dimostra l'inidoneità fisica ma soltanto una temporanea inabilità. L'esclusione automatica eccede quanto necessario per assicurare la celerità della procedura, poiché una prova di recupero non avrebbe compromesso la par condicio né favorito il candidato. L'amministrazione avrebbe dovuto ponderare le esigenze di conclusione della procedura con la tutela del candidato temporaneamente impedito e consentire la ripetizione della prova dopo il recupero. Nel caso concreto, l'infortunio è stato ritenuto sufficientemente provato dalla documentazione del pronto soccorso e compatibile con l'esercizio non completato. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1, commi 287, 289 e 295, l. 205/2017
Base legislativa della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del Fuoco.
art. 8 del bando di concorso di cui al D.M. 238/2018
Il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché determina gli effetti di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all'articolo 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.
La previsione è stata applicata unitamente all'allegato C, ma l'esclusione automatica derivante dall'infortunio è stata ritenuta illegittima.
Allegato C al bando di concorso di cui al D.M. 238/2018
L'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso.
La clausola è stata annullata nella parte in cui equipara l'infortunio occorso durante la prova a un insuccesso imputabile al candidato e impone l'esclusione senza possibilità di recupero.
art. 3 Cost.
Richiamato a sostegno delle censure di ragionevolezza e non discriminazione dell'azione amministrativa.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
art. 20 d.P.R. 76/2004
Richiamato dal bando quale disposizione cui conseguono gli effetti dell'inidoneità.
art. 12 d.lgs. 139/2006
Richiamato dal bando quale disposizione cui conseguono gli effetti dell'inidoneità.
Massime di principio
- È irragionevole e sproporzionata la regola concorsuale che imponga l'esclusione automatica del candidato il quale non completi una prova fisica a causa di un infortunio occorso durante la prova stessa, quando l'evento sia oggettivo, temporaneo, non prevedibile e non imputabile al candidato.
- L'infortunio verificatosi durante una prova di efficienza fisica non dimostra, di per sé, l'inidoneità fisica del candidato, ma può integrare una situazione temporanea di forza maggiore che impone all'amministrazione di valutare la possibilità di una prova di recupero.
- La previsione di una sessione di recupero per un candidato temporaneamente impedito non viola necessariamente la par condicio, quando le prove non si svolgano simultaneamente per tutti i concorrenti e il differimento non attribuisca al candidato un vantaggio competitivo.
- Nella disciplina delle procedure selettive l'amministrazione deve ponderare l'esigenza di concludere tempestivamente la procedura con la tutela del candidato colpito da un impedimento temporaneo documentato, adottando la soluzione idonea a conseguire lo scopo con il minor sacrificio possibile delle sue aspettative.
- Quando l'infortunio durante la prova sia adeguatamente documentato e compatibile con l'esercizio non completato, l'amministrazione deve consentire la ripetizione della prova dopo il superamento della condizione temporanea, anziché applicare automaticamente la sanzione dell'esclusione.
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