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Sentenza

Sentenza n. 2747/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 449/2017, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno relativo al trattamento percepito durante gli anni accademici di specializzazione sino al 2006/2027

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 449/2017, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. Il titolo condanna l’Amministrazione a risarcire la differenza, per ciascun anno accademico di frequenza della specializzazione sino al 2006/2027, tra il trattamento concretamente percepito e quello dovuto in base ai DPCM 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007, oltre agli interessi legali dal deposito del ricorso introduttivo al saldo. L’inadempimento persisteva nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza da eseguire era irrevocabile, era stata ritualmente notificata in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere su istanza della parte interessata entro ulteriori 60 giorni. Ha accolto la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali sulle somme spettanti alla ricorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Ha condannato il Ministero alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge, con distrazione. Ha inoltre richiamato, per l’eventuale domanda di compenso del commissario, il termine di decadenza previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002, precisando che decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

    L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione può procedere dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; nel caso concreto il termine risultava decorso, consentendo di ordinare l’ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È, altresì, accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., sussistendo tutti i presupposti indicati dalla citata norma codicistica, che va determinata nella misura degli interessi legali sulle somme spettanti alla ricorrente, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario ad acta.

    In presenza dei presupposti previsti dalla disposizione, il giudice dell’ottemperanza può fissare una penalità di mora; nel caso concreto essa è stata commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e limitata al periodo indicato nella sentenza.

  • art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Deve, sotto tale profilo, precisarsi che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.

    Ai fini della domanda di liquidazione del compenso del commissario ad acta, il termine di decadenza richiamato dall’art. 71, comma 2, decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo dell’incarico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e, in caso di ulteriore inadempimento, disporre l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
  • In presenza dei presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino alla scadenza del termine assegnato per l’insediamento del commissario ad acta.
  • Per la domanda di liquidazione del compenso del commissario ad acta, il termine previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002 decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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