Ordinanza n. 3028/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito e decreto di approvazione relativi al profilo FT50, nonché nota di chiarimento sull'applicazione del limite del 20% degli idonei
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui, nell'ambito del concorso pubblico per 1.000 posti di assistente tecnico del Ministero della Difesa, la graduatoria relativa al profilo FT50 è stata formata applicando il limite del 20% degli idonei previsto dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001. Pur avendo superato la prova concorsuale, essi sono rimasti esclusi dalla graduatoria degli idonei. I primi quattro motivi non sono apparsi prima facie fondati, poiché l'amministrazione si è limitata ad applicare il quadro normativo vigente. Con la quinta censura i ricorrenti hanno contestato la legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, nella parte in cui esclude dalla deroga al limite del 20% le graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024, quando il medesimo bando preveda più profili e le graduatorie di alcuni profili siano state approvate nel 2025. È stata dedotta l'irragionevole disparità di trattamento tra candidati dello stesso concorso, determinata dalla diversa data di approvazione delle graduatorie, evento casuale e non prevedibile al momento della partecipazione, nonché l'assenza di una spiegazione ragionevole per il diverso trattamento rispetto ai concorsi banditi nel 2025.
La decisione
Il TAR ha ritenuto non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, eventualmente in combinato disposto con l'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001, per possibile contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. La disposizione derogatoria può infatti determinare, all'interno della stessa procedura concorsuale e a parità di regole di gara, un trattamento diverso dei candidati in ragione della data di approvazione della graduatoria del singolo profilo; inoltre, estende la deroga ai concorsi banditi nel 2025, le cui graduatorie possono essere approvate negli anni successivi, ma non alle graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024. La questione è stata rimessa alla Corte costituzionale con separata ordinanza collegiale. In ragione del fumus boni iuris e del periculum in mora, il TAR ha accolto in via interinale e provvisoria la domanda cautelare, sospendendo gli atti impugnati limitatamente all'inclusione dei ricorrenti tra gli idonei, nella posizione corrispondente al punteggio conseguito. La misura mira a evitare il consolidamento della graduatoria, le assunzioni mediante scorrimento e l'indizione di ulteriori concorsi, con perdita definitiva dell'occasione assunzionale. La regolazione delle spese è stata rinviata alla decisione definitiva sull'incidente cautelare; il giudizio è stato rinviato all'esito della restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. n. 165/2001
sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso
Prevede il limite massimo del 20% dei posti messi a concorso per i candidati idonei collocati dopo l'ultimo vincitore.
art. 1-bis d.l. n. 44/2023, convertito con l. n. 74/2023
Ha introdotto la disposizione sul limite del 20% degli idonei contenuta nell'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001.
art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, convertito con l. n. 69/2025
Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
La disposizione derogatoria esclude il limite del 20% per determinate graduatorie, ma è stata ritenuta potenzialmente irragionevole nella parte in cui non comprende le graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024 con più profili, alcuni definiti nel 2025.
artt. 3 e 97 Cost.
Parametri costituzionali invocati per valutare la possibile disparità di trattamento e l'irragionevolezza della disciplina, nonché il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare e costituisce la base processuale per l'accoglimento interinale della sospensione degli atti impugnati.
Massime di principio
- È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di una disciplina transitoria che, derogando a un limite generale per gli idonei nei concorsi pubblici, differenzi il trattamento dei candidati dello stesso concorso in base alla diversa data di approvazione delle graduatorie relative a profili distinti, quando tale data sia casuale e non prevedibile al momento della partecipazione.
- Una disciplina che esoneri dal limite degli idonei i concorsi banditi in un determinato anno, ma non le graduatorie approvate in un anno successivo relative a concorsi banditi in anni precedenti, può porsi in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. se, a parità di bando e di regole concorsuali, produce differenze di trattamento prive di una ragionevole giustificazione.
- Quando la possibile dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata costituisce il fondamento della domanda di annullamento e la questione è rilevante e non manifestamente infondata, il giudice amministrativo può accordare una tutela cautelare interinale per preservare l'utilità della decisione finale.
- Il periculum in mora sussiste quando il consolidamento di una graduatoria concorsuale illegittimamente formata può consentire assunzioni, esaurimento dello scorrimento o indizione di ulteriori concorsi, rendendo irreversibile o difficilmente ripristinabile l'occasione assunzionale dei candidati esclusi.
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