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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8601/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che aveva rigettato la richiesta di aggravamento della misura cautelare (applicazione della custodia cautelare in carcere e contestuale emissione di mandato di arresto europeo) nell'ambito della procedura di estradizione richiesta dal Cile. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione del pericolo di fuga e delle esigenze cautelari, sostenendo che, nonostante l'età e le condizioni di salute dell'estradando (ritenute incompatibili con la detenzione), la gravità dei reati contestati (crimini contro l'umanità: sequestro di persona e probabile omicidio) e la contrarietà delle Autorità tedesche all'estradizione comportassero un concreto rischio di fuga, confermato dal rientro in Germania dell'interessato dopo la comunicazione (erronea) di cessazione della misura degli obblighi di presentazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la ricostruzione fattuale: arresto provvisorio e convalida, sostituzione della detenzione con obbligo di presentazione per ragioni di salute, comunicazione di cessazione della misura al Doring a seguito di un errore informativo e suo successivo rientro in Germania prima che fossero adottate misure di aggravamento. La Corte ha ritenuto che l'allontanamento dall'Italia reso certo impedisca la prosecuzione della procedura estradizionale e renda irrituale la richiesta di applicazione della custodia cautelare e del mandato di arresto europeo. Ha inoltre osservato che, in materia di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all'estradizione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione, con conseguente inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale.

Norme richiamate

  • art. 12 Trattato estradizionale Italo-Cileno

    termine di giorni sessanta per la trasmissione della domanda di estradizione

    La Corte ha rilevato che la domanda di estradizione era pervenuta nei termini previsti dall'art. 12, il che rendeva infondato l'argomento che l'allontanamento fosse avvenuto in violazione del termine di trasmissione

  • art. 716 cod. proc. pen.

    arresto provvisorio in esecuzione dell'ordine di cattura

    Richiamata per ricostruire la fase iniziale dell'arresto provvisorio eseguito in forza dell'ordine di cattura internazionale

  • art. 714 comma 3 cod. proc. pen.

    le misure coercitive non possono essere disposte se non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'applicazione di misure cautelari in ambito estradizionale presuppone la presenza nel territorio nazionale o, comunque, l'assenza di prova certa dell'allontanamento; se l'estradando è certo fuori dal territorio, la procedura non può proseguire

  • art. 719 cod. proc. pen.

    ricorso per cassazione avverso provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all'estradizione

    La Corte ha richiamato il limite processuale: il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (non per vizio di motivazione) per i provvedimenti sulle misure cautelari in ambito estradizionale

  • giurisprudenza della Corte di cassazione

    Sez. 6, n. 30726 del 24/06/2016; Sez. 6, n. 20133 del 30/01/2004; Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021

    Richiamati principi consolidati: la presenza nel territorio italiano è presupposto essenziale della domanda di estradizione; qualora sia certo l'allontanamento, si deve dichiarare il non luogo a provvedere; i ricorsi in cassazione su misure cautelari estradizionali sono ammessi solo per violazione di legge

Massime di principio

  • La procedura di estradizione richiede la presenza effettiva dell'estradando nel territorio nazionale: se risulta certo il suo allontanamento, la procedura non può proseguire e va dichiarato il non luogo a provvedere.
  • La sostituzione della detenzione con misure meno afflittive per motivi di salute è legittima e l'allontanamento successivo dell'interessato non è automaticamente reato se intervenuto dopo comunicazione (anche errata) della cessazione della misura; occorre valutare la certezza dell'avvenuto allontanamento e il momento in cui sono state notificate le misure.
  • La richiesta tardiva di aggravamento della misura cautelare (es. custodia carceraria o mandato di arresto europeo) contro un soggetto già accertato fuori dal territorio nazionale è irrituale e non eseguibile.
  • In materia di provvedimenti sulle misure cautelari estradizionali il rimedio in Cassazione è limitato ai casi di violazione di legge: i vizi di motivazione non sono in generale censurabili in sede di legittimità.
  • La gravità dei reati posti a base della domanda di estradizione incide sulla valutazione delle esigenze cautelari, ma va sempre bilanciata con ostacoli pratici all'esecuzione (es. incompatibilità di salute con la detenzione) e con la effettiva possibilità di esecuzione sul territorio nazionale.

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