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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15818/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto aggravato contestandone la qualificazione giuridica e la procedibilità: 1) contesta che il fatto debba essere qualificato come appropriazione indebita e non come furto, sostenendo che l'allaccio abusivo alle cassette elettriche avrebbe determinato un'impossessamento di energia non dimostrato come deviazione del flusso dopo il contatore condominiale (il tecnico aveva rilevato il non funzionamento di un solo faro dovuto a corto circuito per surplus di assorbimento); 2) deduce difetto di querela perché, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 il reato sarebbe procedibile a querela e la querela originaria (11/11/2017) sarebbe tardiva rispetto ai fatti del 20/07/2017; inoltre sostiene che la mancata revoca della costituzione di parte civile non equivale a manifestazione della volontà punitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul profilo della procedibilità ha ritenuto che la querela originaria e/o la costituzione di parte civile manifestata anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 consentono di ritenere già manifestata la volontà punitiva, per cui non era necessaria una nuova querela. Sul punto di merito ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'allaccio abusivo a valle del contatore che devia energia destinata all'uso condominiale integra il reato di furto (art. 624 c.p.) e non l'appropriazione indebita; le censure relative alla prova degli elementi fattuali sono inammissibili in questa sede. Il ricorso è quindi rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. La richiesta di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile è respinta per il deposito tardivo della memoria della parte civile.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Riforma della procedibilità che ha reso alcuni reati procedibili a querela; la Corte interpreta che la querela o la costituzione di parte civile anteriori all'entrata in vigore dimostrano la volontà punitiva e dunque non è richiesta nuova querela.

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    La condotta consistente nella deviazione dell'energia elettrica destinata agli usi condominiali, mediante allaccio a valle del contatore, realizza l'impossessamento e la sottrazione tipici del reato di furto.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (art. 12, comma 2) - richiamato per giurisprudenza

    Riferimento alla disciplina transitoria cui la giurisprudenza ha applicato il principio per cui non è necessario un avviso ove l'offeso abbia già manifestato volontà di perseguire l'autore (anche tramite costituzione di parte civile); principio esteso alla fattispecie del d.lgs. n.150/2022.

Massime di principio

  • L'allaccio abusivo a valle del contatore che devia energia destinata a usi comuni verso un consumo individuale costituisce furto (art. 624 c.p.), non appropriazione indebita.
  • Se il danneggiato ha già sporto querela o si è costituito parte civile prima dell'entrata in vigore di una norma che introduce la querela come condizione di procedibilità, quella precedente manifestazione di volontà è sufficiente e non è necessaria una nuova querela.
  • Le censure che riguardano la valutazione della prova e dei fatti non possono essere esaminate in sede di Cassazione se implicano una rivalutazione del materiale istruttorio.
  • La possibilità di ottenere la rifusione delle spese in favore della parte civile può essere preclusa se gli atti o le memorie della parte civile vengono depositati tardivamente e non sono utilizzabili ai fini della decisione.
  • In casi di modifiche normative sulla procedibilità, è importante verificare tempistica di querela e costituzione di parte civile: la tempestività va valutata rispetto al regime applicabile al momento dell'atto originario.

Testo integrale

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