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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1480

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1480 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che attua il regolamento (UE) 2023/2147 concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan

Normativa europea32025R1480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1480 aggiorna l’elenco delle misure restrittive dell’Unione nei confronti del Sudan, inserendo due persone fisiche e due entità nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147. L’aggiornamento si fonda sulla gravità della situazione sul terreno, sulle violenze tra SAF e RSF e sul ruolo attribuito ai soggetti designati nel sostenere o agevolare azioni che minacciano pace, stabilità e sicurezza del Sudan. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147 con l’inserimento di due persone fisiche e due entità soggette a misure restrittive in relazione alla situazione in Sudan.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi responsabili di azioni o politiche che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan, o che vi contribuiscono, le sostengono o ne traggono vantaggio. Produce effetti su operatori economici, intermediari finanziari e soggetti dell’Unione tenuti a rispettare gli elenchi sanzionatori; l’effetto territoriale è quello tipico dell’applicabilità in tutti gli Stati membri. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina esclusioni autonome, ma opera solo tramite aggiornamento dell’elenco già previsto dal regolamento (UE) 2023/2147.

Modifica del regime restrittivo dell’UE nei confronti del Sudan

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1480 interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo al Sudan, disciplinato dal regolamento (UE) 2023/2147. La finalità è aggiornare l’elenco dei soggetti designati alla luce del deterioramento della situazione di sicurezza e delle violenze connesse al conflitto tra Forze armate sudanesi (SAF) e Forze di supporto rapido (RSF).

I considerando richiamano la dichiarazione dell’Alto rappresentante del 27 novembre 2023, con cui l’Unione e gli Stati membri hanno ribadito la condanna dei combattimenti in corso, dell’escalation di violenza nel Darfur e nel resto del paese, nonché delle violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

Base giuridica e natura dell’intervento

Il regolamento è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2147. Si tratta di un atto di esecuzione che non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna l’allegato I del regolamento di base con l’inserimento di nuovi nominativi e di nuove entità.

L’effetto pratico dell’atto è quello di rendere operative, nei confronti dei soggetti inseriti nell’elenco, le misure restrittive previste dal regime sudanese, con conseguenze per gli operatori dell’Unione chiamati ad applicarle nei rapporti economici e finanziari.

Soggetti inseriti nella sezione A: persone fisiche

Nella sezione relativa alle persone fisiche sono aggiunti due soggetti, entrambi con data di inserimento nell’elenco 18.7.2025:

  • Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal: cittadino sudanese, uomo, indicato come comandante di una milizia affiliata alle SAF. Il testo descrive il suo precedente servizio nelle RSF nello Stato di Gezira, la successiva defezione verso le SAF nell’ottobre 2024 e il ruolo di governatore dello Stato di Gezira nel dicembre 2023, dopo la presa violenta dell’area da parte delle RSF. È ritenuto responsabile di azioni e politiche che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza del Sudan, nonché di gravi violazioni dei diritti umani e dell’ostacolo alla fornitura e distribuzione di assistenza umanitaria.
  • Hussein Barsham: cittadino sudanese, uomo, indicato come comandante militare sul campo delle RSF, con associazioni alle RSF e alla tribù Messiria. Il motivo della designazione fa riferimento al suo ruolo nelle operazioni delle RSF in Darfur e Kordofan, incluse occupazioni territoriali, atrocità di massa, uccisioni mirate, violenza etnica, sfollamenti forzati e violenze contro civili. Il testo lo qualifica come responsabile di azioni che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza del Sudan, nonché di violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

Soggetti inseriti nella sezione B: entità

Nella sezione relativa alle entità sono aggiunti due soggetti, anch’essi con data di inserimento 18.7.2025:

  • Alkhaleej Bank Co Ltd: banca con sede principale a Khartoum, Sudan, indicata con diversi alias e con numero di registrazione SUDAN-EO14098. La motivazione evidenzia il suo ruolo essenziale nel finanziamento delle operazioni delle RSF, l’assetto proprietario riconducibile a società collegate alla famiglia di Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) e i legami con reti finanziarie utilizzate per sostenere attività militari e mediatiche delle RSF. L’entità è considerata finanziatore e facilitatore delle RSF e partecipa, direttamente o indirettamente, ad azioni o politiche che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza del Sudan.
  • Red Rock Mining Company: società mineraria con presenza in Sudan e sede principale negli Emirati arabi uniti, con indirizzo a Dubai, e con la società madre SMT Engineering, già soggetta a misure restrittive dell’Unione, degli Stati Uniti e del Regno Unito. La descrizione collega l’attività mineraria al finanziamento dei gruppi armati coinvolti nel conflitto sudanese, in particolare delle SAF, e alla rete societaria riconducibile al conglomerato GIAD, coinvolto nella produzione di armi e veicoli per le SAF. L’entità è ritenuta fornire sostegno alle azioni o politiche che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza del Sudan ed essere associata a persone ed entità designate.

Entrata in vigore e portata applicativa

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente immediata efficacia per i soggetti tenuti all’osservanza del regime sanzionatorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato sanzionatorio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, inserendo nuovi soggetti negli elenchi sanzionatori.

Nuove persone fisiche designate

Nella sezione A dell’allegato I sono aggiunti Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal e Hussein Barsham. Entrambi sono qualificati, rispettivamente, come comandante di una milizia affiliata alle SAF e comandante militare sul campo delle RSF; per ciascuno sono indicati elementi identificativi, motivi della designazione e data di inserimento nell’elenco, fissata al 18.7.2025.

Nuove entità designate

Nella sezione B dell’allegato I sono aggiunte Alkhaleej Bank Co Ltd e Red Rock Mining Company, con relativi alias, indirizzi, dati identificativi e motivazioni. Le due entità sono considerate coinvolte nel finanziamento o nel sostegno delle attività che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza del Sudan; la data di inserimento nell’elenco è 18.7.2025.

Base giuridica e contesto sanzionatorio

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2147. I considerando richiamano la dichiarazione dell’Alto rappresentante del 27 novembre 2023, la condanna delle violenze tra SAF, RSF e milizie affiliate, e la necessità di rispondere alla grave escalation nel Darfur e nel resto del paese.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunediritto umanitariodiritti umanistabilità politica

Testo integrale

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