Cassazione Penale, Ordinanza n. 16881/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In sostanza, ha insistito sull'esiguità del pericolo e sul carattere risalente dei precedenti penali valorizzati dai giudici di merito. La sentenza impugnata aveva già escluso l'applicabilità dell'istituto rilevando che il fatto aveva determinato un'offesa non lieve: l'imputato aveva portato con sé, fuori dall'abitazione e senza giustificato motivo, un coltello a serramanico, tenendolo durante tutto il tragitto fino all'accesso in un ufficio giudiziario, luogo affollato e quindi con grave pericolo per la pubblica incolumità; inoltre risultava a suo carico un precedente per lesioni, sintomatico di scarsa autocontrollo. La Cassazione ha ritenuto le censure manifestamente infondate perché riproduttive di doglianze già esaminate e disattese in appello con argomentazioni corrette.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta abbia determinato un'offesa non lieve, valutata anche alla luce del pericolo concretamente creato, del contesto di tempo e luogo e dei precedenti dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta, pur non avendo prodotto un danno materiale, abbia generato un'offesa non lieve o un pericolo significativo per l'incolumità pubblica.
- Nel giudizio sull'art. 131-bis c.p. assumono rilievo la concreta modalità della condotta, il contesto di commissione del fatto e i precedenti penali dell'imputato, specie se indicativi di scarsa capacità di autocontrollo.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già specificamente esaminate e motivate dai giudici di merito senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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