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Sentenza

Sentenza n. 863/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 1639/2024 nella parte relativa al pagamento delle spese processuali liquidate in favore dei difensori distrattari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore distrattario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Calabria n. 1639/2024, passata in giudicato e notificata quale titolo esecutivo. La pronuncia aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 552,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, in favore dei difensori distrattari della parte ricorrente. Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato limitatamente alla propria quota di compenso, pari alla metà delle somme liquidate, deducendo la mancata esecuzione da parte dell’amministrazione. Il Ministero non si è costituito e non ha dimostrato di avere adempiuto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l’obbligo del Ministero di adempiere integralmente alla pretesa creditoria risultante dal giudicato e ha rilevato che l’amministrazione non aveva fornito prova dell’esecuzione. Poiché la sentenza originaria riguardava due difensori distrattari e non prevedeva una diversa ripartizione, il giudice ha riconosciuto al ricorrente il diritto di agire pro quota, nella misura del 50% delle spese, competenze e onorari liquidati. Ha ordinato al Ministero di adempiere entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia, con facoltà di delega, attribuendogli il termine di ulteriori 60 giorni decorrenti dall’istanza del ricorrente. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 150,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo; il giudice può ordinare all’amministrazione l’adempimento e nominare un commissario ad acta in caso di inerzia.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie per assicurare l’attuazione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudicato amministrativo impone all’amministrazione di adempiere integralmente alla prestazione stabilita dalla sentenza; la mancata prova dell’avvenuta esecuzione giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
  • Quando una sentenza liquida spese processuali in favore di più difensori distrattari senza indicare una diversa ripartizione, ciascun difensore può agire autonomamente per la propria quota, determinata in parti uguali tra i difensori.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, definendone i poteri e subordinandone l’intervento all’inerzia dell’amministrazione e all’istanza della parte interessata.
  • Il compenso spettante al commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato può essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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