Sentenza n. 7242/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 792/2024, depositata e resa pubblica il 07.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5886/2023, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Velletri che aveva ordinato l'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, limitatamente alla mancata attivazione della Carta elettronica, deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto alla Carta per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024 e aveva condannato l'Amministrazione ad attivarla. La sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione il 22 maggio 2024 e il ricorso è stato notificato e depositato il 26 maggio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. 669/1996. L'inottemperanza non era controversa tra le parti. La domanda non riguardava invece il pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio ordinario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione del ricorso. Poiché la sentenza del giudice ordinario non era stata eseguita, ha ordinato al Ministero di attivare in favore della parte ricorrente la Carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente dell'Amministrazione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere gli atti necessari all'esecuzione. Il Collegio non ha applicato una penalità di mora, valorizzando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali, le difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio e lo stato della finanza pubblica. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm.
Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirne l'attuazione, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Prima di proporre l'azione esecutiva nei confronti di un'Amministrazione pubblica deve decorrere il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione.
art. 1, comma 121, L. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudice ordinario e oggetto dell'obbligo di attivazione rimasto ineseguito.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo esecutivo è stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione e sono decorsi almeno centoventi giorni da tale notificazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, prima della proposizione del ricorso.
- Quando l'Amministrazione non esegue un obbligo puntualmente stabilito da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, deve ordinare l'adempimento entro un termine perentorio.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nell'organo dirigenziale competente, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora non deve essere necessariamente applicata in sede di ottemperanza quando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le difficoltà oggettive di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio rendano non appropriata la sua fissazione.
- L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente competente dell'Amministrazione può essere considerata compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con conseguente esclusione di uno specifico compenso, se così stabilito dal giudice.
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