Cassazione Penale, Ordinanza n. 11902/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha sostenuto che mancassero elementi certi per affermare la destinazione della sostanza allo spaccio e che il dato probatorio fosse compatibile con l'uso personale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché generico, assertivo e sostanzialmente diretto a sollecitare una rivalutazione del merito del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che i giudici di merito avevano motivato in modo congruo sulla destinazione allo spaccio valorizzando quantità, numero di dosi ricavabili, suddivisione in dosi, modalità di conservazione, rinvenimento di un bilancino di precisione e insussistenza di prova certa sulla asserita scarsa capacità patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non sussisteva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio, già confermata in appello, è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Disposizione che punisce la detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità; nel caso concreto è la norma incriminatrice oggetto della condanna confermata.
art. 73-bis, comma 1, lett. a), d.P.R. 309/1990
Richiamato come parametro tabellare quantitativo: il suo eventuale superamento non fonda da solo una presunzione di destinazione non personale della droga, ma è un elemento da valutare insieme ad altri indici.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost., sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità è esclusa solo se manca colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza allo spaccio non può essere desunta automaticamente dal solo dato ponderale o dal superamento dei limiti tabellari, ma richiede una valutazione globale di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto.
- Il quantitativo di droga rinvenuto, pur non essendo di per sé decisivo, può concorrere validamente con altri elementi indiziari a dimostrare la finalità di spaccio, specie quando il numero di dosi ricavabili è elevato.
- Tra gli indici idonei a escludere l'uso personale rilevano la suddivisione in dosi, le modalità di conservazione della sostanza e il rinvenimento di strumenti tipicamente funzionali al confezionamento o alla distribuzione.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito o del compendio probatorio, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e non meramente assertivo; la mancanza di specificità rende il motivo manifestamente infondato e non scrutinabile nel merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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