Cassazione Penale, Sentenza n. 11356/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 3/6/2021 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo contro il diniego del permesso premio disposto dal Magistrato di Sorveglianza dell'11/1/2021. Il ricorrente denunciava violazione ed errata applicazione dell'art. 30-ter O.P. in relazione agli artt. 4-bis e 58-ter O.P., nonché violazione degli artt. 3 e 27 Cost., e lamentava carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p.). Sosteneva, tra l'altro, che non tutti i reati erano aggravati dall'art. 7 legge 203/1991, richiamava la sentenza n.253/2019 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'incostituzionalità della preclusione assoluta ai permessi per i non collaboranti, contestava la genericità del richiamo alla "fibrillazione" territoriale e la presunta illegittima richiesta di ammissione di colpevolezza in violazione del diritto al silenzio, nonché l'erronea considerazione del lontano fine pena.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza n.253/2019 valga solo a dichiarare illegittima la preclusione automatica di accesso ai benefici per i non collaboranti e non investa le valutazioni di merito che il Tribunale di Sorveglianza deve compiere. La Corte ha dichiarato che il Tribunale ha motivato in modo logico e congruo l'esigenza di approfondire la revisione critica del condannato e di consolidare i risultati trattamentali, rilevando una perdurante presa di distanza dai fatti e una insufficiente indicazione di un effettivo inizio di mutamento esistenziale. Tali valutazioni sono di merito, insindacabili in Cassazione se non viziati da illogicità o illegittimità, e pertanto il rigetto è confermato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 30-ter Ordinamento Penitenziario
Norma richiamata dalla difesa per contestare la valutazione sulla concessione dei benefici; la Corte segnala che il vizio contestato non attiene alla normativa in senso assoluto ma alla valutazione di merito effettuata dal Tribunale.
art. 4-bis Ord. Pen.
Riguarda la disciplina dei benefici per i condannati per reati di criminalità organizzata; la Corte precisa che la sentenza costituzionale n.253/2019 ha dichiarato incostituzionale la preclusione assoluta basata sulla non collaborazione, ma ciò non impedisce valutazioni di merito sul pericolo e sulla revisione critica.
art. 58-ter Ord. Pen.
Norma relativa alla collaborazione con la giustizia; la Corte distingue tra preclusione assoluta (rilevata dalla Consulta) e le valutazioni concrete richieste al magistrato di sorveglianza.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussista carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione del Tribunale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 253/2019
Dichiarata rilevante dalla difesa: la Corte di Cassazione chiarisce che la pronuncia ha rimosso la preclusione automatica all'accesso ai benefici per i non collaboranti ma non ha eliminato la possibilità per il magistrato di sorveglianza di effettuare valutazioni concrete e di merito sulla personalità e sul pericolo di recidiva.
artt. 3, 24 e 27 Cost.
Richiamati dalla difesa sotto profili di uguaglianza, diritto di difesa e finalità della pena; la Corte ha ritenuto che le garanzie costituzionali non siano state violate dalla valutazione motivata del Tribunale.
Massime di principio
- La sentenza costituzionale che ha annullato la preclusione automatica ai benefici per i non collaboranti (n.253/2019) non impedisce al magistrato di sorveglianza di compiere valutazioni concrete e discrezionali sul merito della concessione dei permessi premio.
- Il diniego di un permesso premio può essere motivato sulla base della carenza di una "revisione critica" del condannato e della necessità di consolidare i risultati trattamentali; tali valutazioni di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione se formulate in modo logico e congruo.
- Il richiamo a fattori esterni (es. situazione di "fibrillazione" criminale sul territorio) deve essere adeguatamente motivato e non può, da solo e in modo aspecifico, giustificare il diniego; tuttavia, se inserito in un giudizio complessivo che evidenzia rischi concreti, può contribuire alla decisione.
- Il diritto al silenzio e la tutela difensiva non obbligano il giudice a riconoscere rilievo probatorio all'assenza di ammissione di responsabilità; non è necessario che il detenuto ammetta i fatti per ottenere benefici, ma deve emergere una consistente e convincente revisione critica del proprio comportamento.
- Il principio di gradualità nell'applicazione dei benefici penitenziari giustifica la necessità, in certi casi, di richiedere ulteriori tempi di osservazione e consolidamento dei risultati trattamentali, specie per reati gravi o in contesti di possibile infiltrazione criminale.
- Le impugnazioni in Cassazione che vertono su questioni essenzialmente di merito (valutazione della personalità, efficacia del percorso trattamentale, previsione di pericolo sociale) hanno scarse chance se la motivazione del giudice di merito è coerente e non manifesta illogicità.
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