Corte di giustizia, Sentenza C-670/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017. — Tsegezab Mengesteab contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Minden. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articolo 20 – Avvio della procedura di determinazione – Presentazione di una domanda di protezione internazionale – Verbale redatto dalle autorità, pervenuto alle autorità competenti – Articolo 21, paragrafo 1 – Termini previsti per la formulazione di una richiesta di presa in carico – Trasferimento della competenza a un altro Stato membro – Articolo 27 – Mezzo di impugnazione – Portata del sindacato giurisdizionale. — Causa C-670/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta il regolamento Dublino III in senso favorevole alla tutela giurisdizionale del richiedente asilo e alla celerità della procedura. Riconosce che il richiedente può eccepire in giudizio la tardività della richiesta di presa in carico e chiarisce che la risposta Eurodac non consente di superare il termine massimo di tre mesi. La Corte definisce inoltre in modo ampio il momento in cui la domanda si considera presentata, includendovi la ricezione da parte dell'autorità competente di una certificazione scritta rilasciata da un'autorità pubblica.
Rinvio pregiudiziale sul regolamento Dublino III: decorrenza dei termini per la richiesta di presa in carico, nozione di domanda presentata e sindacato del ricorso avverso il trasferimento.
La questione giuridica
Se il richiedente protezione internazionale possa invocare, nel ricorso contro la decisione di trasferimento, la scadenza del termine per formulare la richiesta di presa in carico; se il termine di due mesi legato a una risposta Eurodac possa operare oltre il termine massimo di tre mesi dalla presentazione della domanda; e quando una domanda di protezione internazionale debba considerarsi "presentata" ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, in particolare in presenza di una certificazione di registrazione rilasciata dalle autorità nazionali.
Principio di diritto
L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III consente al richiedente di contestare in giudizio la violazione dei termini per la richiesta di presa in carico, anche se lo Stato membro richiesto è disponibile ad accoglierlo; inoltre, la richiesta di presa in carico non è validamente formulabile dopo tre mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, neppure se intervenga entro due mesi da una risposta Eurodac. Una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando l'autorità competente riceve un documento scritto redatto da un'autorità pubblica che attesti la richiesta di protezione internazionale, o anche le sole informazioni essenziali contenute in tale documento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Regolamento (UE) n. 603/2013
- Regolamento (CE) n. 1560/2003
- Direttiva 2013/32/UE
- Direttiva 2013/33/UE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Rinvio pregiudiziale sul regolamento Dublino III: termini per la presa in carico e nozione di domanda presentata
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Minden nell'ambito di una controversia tra un cittadino eritreo e la Repubblica federale di Germania. Il giudizio concerne l'applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013, in particolare i termini per la richiesta di presa in carico, il diritto di ricorso contro la decisione di trasferimento e il momento in cui una domanda di protezione internazionale deve ritenersi "presentata".
Fatti e procedimento principale
Il sig. Tsegezab Mengesteab ha chiesto asilo in Germania nel settembre 2015 ed è stato successivamente sentito dall'autorità competente e ha presentato una domanda formale. Dopo una ricerca Eurodac risultata positiva per impronte rilevate in Italia, l'Agenzia federale per l'immigrazione e i rifugiati ha presentato alle autorità italiane una richiesta di presa in carico; non avendo ricevuto risposta, ha poi respinto la domanda di asilo, ordinato il trasferimento in Italia e disposto un divieto di ingresso e soggiorno di sei mesi. Il ricorrente ha contestato tale decisione sostenendo che la competenza fosse passata alla Germania per scadenza del termine di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.
Questioni pregiudiziali sollevate
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se il richiedente possa far valere la tardività della richiesta di presa in carico nel ricorso contro la decisione di trasferimento, anche se lo Stato richiesto è disposto a prendere in carico;
- se il termine di due mesi collegato a una risposta Eurodac possa operare oltre il termine massimo di tre mesi;
- quando una domanda di protezione internazionale debba considerarsi presentata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2;
- se una certificazione di registrazione come richiedente asilo costituisca un "formulario" o un "verbale" e quale rilevanza abbiano le informazioni trasmesse all'autorità competente.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 604/2013, soprattutto gli articoli 20, 21, 22, 27 e 28;
- il regolamento (UE) n. 603/2013 (Eurodac), in particolare gli articoli 9 e 14;
- il regolamento (CE) n. 1560/2003, per le prove dell'ingresso irregolare;
- la direttiva 2013/32/UE, in particolare l'articolo 6;
- la direttiva 2013/33/UE, per il collegamento tra presentazione della domanda e accesso alle condizioni di accoglienza;
- l'articolo 47 della Carta, richiamato nel considerando 19 del regolamento Dublino III.
Ragionamento della Corte sul diritto al ricorso
La Corte afferma che l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, letto alla luce del considerando 19, garantisce un ricorso effettivo contro la decisione di trasferimento che può riguardare anche la corretta applicazione delle regole di competenza e delle garanzie procedurali. Poiché l'articolo 21, paragrafo 1, fissa termini imperativi per la richiesta di presa in carico e prevede espressamente che, in caso di loro inosservanza, la competenza spetti allo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, il richiedente può invocare tale violazione dinanzi al giudice. La disponibilità dello Stato membro richiesto a prendere in carico non incide su questa conclusione.
Ragionamento della Corte sul termine di tre mesi e sulla risposta Eurodac
La Corte chiarisce che il termine di due mesi previsto in caso di risposta Eurodac positiva non si aggiunge al termine generale di tre mesi, ma lo sostituisce solo come termine più breve in quella specifica ipotesi. Di conseguenza, una richiesta di presa in carico non può comunque essere validamente presentata dopo lo spirare dei tre mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale. La Corte collega tale interpretazione all'obiettivo del regolamento di assicurare un rapido espletamento delle domande e di evitare ritardi nella determinazione dello Stato competente.
Ragionamento della Corte sulla nozione di domanda "presentata"
L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino III viene interpretato in modo funzionale: una domanda si considera presentata quando l'autorità competente riceve un documento scritto redatto da un'autorità pubblica che certifichi che il cittadino di un paese terzo ha chiesto protezione internazionale, oppure quando riceve le informazioni essenziali contenute in tale documento. Non è necessario attendere la presentazione della domanda formale di asilo. La Corte valorizza il ruolo del primo Stato membro di arrivo nel sistema Dublino, l'esigenza di avviare tempestivamente la procedura e la necessità di evitare vuoti di tutela e ritardi nella registrazione Eurodac.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che:
- il richiedente può invocare in giudizio la scadenza del termine di cui all'articolo 21, paragrafo 1, anche se lo Stato membro richiesto è disponibile a prendere in carico;
- la richiesta di presa in carico non è valida se presentata dopo tre mesi dalla domanda, anche se entro due mesi da una risposta Eurodac;
- una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando l'autorità competente riceve un documento scritto dell'autorità pubblica che certifichi la richiesta, o le informazioni principali in esso contenute.
Implicazioni pratiche
La sentenza rafforza il controllo giurisdizionale sulle decisioni di trasferimento nel sistema Dublino e riduce gli spazi per dilazioni amministrative nella fase iniziale della procedura. Per gli operatori, ciò significa che il momento della prima formalizzazione documentale della volontà di chiedere asilo può essere decisivo per il calcolo dei termini di competenza e per la validità della richiesta di presa in carico.
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