Sentenza n. 2202/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 1.500,00 per il bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza definitiva del Tribunale di Marsala, notificata all’amministrazione il 20 maggio 2023, con la quale era stato disposto in suo favore il pagamento di € 1.500,00, a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2021/2022. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare sostanzialmente la pretesa. Il passaggio in giudicato della sentenza è stato attestato dalla cancelleria il 18 settembre 2025.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio, poiché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Marsala era definitiva e che risultava rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, essendo stata notificata all’amministrazione il 20 maggio 2023. Accertato l’inadempimento ministeriale, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, l. 208/2015. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ritenuto ammissibile l’azione per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha accertato che tale termine era stato rispettato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del bonus Carta del Docente riconosciuto nella sentenza posta in esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata applicata analogicamente al commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
Ha introdotto l’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, richiamato per l’esclusione del compenso ulteriore spettante al commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l’amministrazione destinataria della condanna sia rimasta inadempiente.
- La proponibilità dell’azione di ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996; il termine decorre dalla notificazione della pronuncia all’amministrazione.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato recante una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare sin da subito un commissario ad acta con un termine successivo per l’intervento sostitutivo.
- La disciplina sull’assenza di un compenso ulteriore per il commissario ad acta prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1654/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1655/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1656/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1658/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1659/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →