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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32939/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 2/12/2021 che revocava la sospensione condizionale della pena (pena di 8 mesi e multa, sospesa con condizione del pagamento di euro 300 a favore della persona offesa) per mancato pagamento della somma liquidadata. Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione del contraddittorio perché l'avviso d'udienza era limitato alla mera verifica dell'adempimento e non indicava l'oggetto decisionale, con conseguente nullità non eccepita in udienza; (ii) errata interpretazione e applicazione degli artt. 165 e 168 c.p. perché la persona offesa non si era costituita parte civile e quindi non poteva essere posta a base della condizione risarcitoria; inoltre non era stato fissato alcun termine per l'adempimento e non è corretto farlo decorrere automaticamente dal passaggio in giudicato.

La decisione

La Corte ha affermato in via di principio che il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento o alla restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato solo se, nel giudizio di cognizione, la persona offesa si sia costituita parte civile. Ha ritenuto altresì che il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di colmare la lacuna del giudice di cognizione (per esempio fissando il termine per l'adempimento) e che, secondo il principio già enunciato dalle Sezioni Unite (Liguori), ove il termine non sia fissato dal giudice di merito o dall'appello o dall'esecuzione esso coincide con la scadenza dei termini di 5 o 2 anni previsti dall'art. 163 c.p. decorrenti dal passaggio in giudicato. Applicando tali principi al caso concreto, la subordinazione al pagamento di euro 300 non poteva essere ritenuta legittima in assenza di costituzione di parte civile; inoltre la revoca disposta il 2/12/2021 è stata dichiarata illegittima perché il termine per l'adempimento non era ancora decorso secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata (nelle more il vizio relativo al mancato avviso in ordine all'oggetto è stato ritenuto sanato per mancata eccezione in udienza).

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno ...; può altresì essere subordinata ... all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ...

    La prima parte della norma (risarcimento e restituzioni) si riferisce al danno civilistico e richiede la costituzione in giudizio della parte civile; la seconda parte (eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose) riguarda il danno criminale e può essere disposta anche senza costituzione di parte civile.

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce i termini di prescrizione/decorrimento rilevanti ai fini del beneficio sospensivo; le Sezioni Unite hanno sancito che, se il termine per l'adempimento non viene fissato, esso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 c.p., decorrenti dal passaggio in giudicato.

  • art. 168 cod. pen.

    Disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena; il giudice dell'esecuzione può esercitare funzioni revocatorie nei limiti e secondo i poteri di interpretazione ed integrazione del giudicato.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato (ricettazione) in relazione al quale è stata pronunciata la condanna.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità generale a regime intermedio relativa all'avviso d'udienza; la Corte ricorda che l'avviso deve indicare l'oggetto del procedimento perché sia rispettato il contraddittorio, ma la nullità va eccepita tempestivamente in udienza.

  • art. 127, 666, 678 cod. proc. pen.

    Richiamate per l'interpretazione del principio del contraddittorio e delle regole procedurali nel procedimento di esecuzione.

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamate in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la violazione sarebbe rilevante ma può essere sanata se non tempestivamente eccepita.

  • Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori)

    In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione

    Principio fondamentale: il termine per l'adempimento è elemento essenziale; se non fissato dal giudice di merito, può esserlo dal giudice dell'appello o dell'esecuzione; in difetto si applicano i termini previsti dall'art. 163 c.p.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena può essere subordinata al risarcimento o alla restituzione solo se la persona offesa si è costituita parte civile nel processo di cognizione; in assenza di costituzione la condizione civilistica è illegittima.
  • L'obbligo di "eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato" (danno criminale) è distinto dal risarcimento/restaurazione civilistica e può essere imposto anche senza costituzione di parte civile.
  • Il termine per l'adempimento della condizione è elemento essenziale: il giudice di primo grado deve fissarlo; in mancanza, può provvedere il giudice dell'impugnazione o il giudice dell'esecuzione; se nessuno lo fissa, si applicano i termini di cui all'art. 163 c.p.
  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare e colmare lacune del giudicato (es. fissazione del termine) per finalità esecutive, ma non può invece rimettere in discussione vizi del giudicato non impugnati in sede di cognizione salvo i limiti consentiti dall'intangibilità del giudicato.
  • Il difensore deve eccepire tempestivamente in udienza eventuali nullità dell'avviso d'udienza o del mancato rispetto del contraddittorio: l'omessa eccezione in udienza può far ritenere la nullità sanata e precluderne la deduzione in cassazione.
  • La revoca anticipata della sospensione condizionale è illegittima se effettuata prima del decorso del termine di adempimento valido: occorre verificare sempre la data di decorrenza del termine secondo le regole (fissazione in sentenza/appello/esecuzione o applicazione dell'art. 163 c.p.).

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