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Ordinanza

Ordinanza n. 1937/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei, A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2025/2026, presso l'Università indicata in epigrafe secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. "semestre filtro" (o "semestre aperto"), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia presso la sede prescelta, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; nonché della procedura di scorrimento e delle successive assegnazioni pubblicate in data 21 gennaio 2026, nella parte in cui hanno assegnato candidati con punteggio inferiore a quello della parte ricorrente a sedi da quest'ultimo indicate come preferenziali e non ottenute (segnatamente, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Sede S. Andrea); C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025 2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 4), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM 46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorchè non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorchè non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 8.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse (doc. n. 9); nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 30.1.2026 (doc. n. 9 bis); nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026 (doc. n. 9 ter); U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025 (doc. n. 10); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia presso la sede prescelta. per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe. nonché per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 8 gennaio 2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 30.1.2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.

Giustizia amministrativa202602058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione e mancata assegnazione alla sede preferita nel corso di laurea in medicina e chirurgia, unitamente alla graduatoria nazionale, agli atti della procedura del semestre filtro e ai dinieghi, totali o parziali, di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura nazionale di accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 2025/2026, chiedendo anche l'ammissione in sovrannumero e l'ostensione della documentazione relativa alle prove. Ha contestato, tra l'altro, il meccanismo di formazione della graduatoria introdotto o modificato dal D.M. n. 1115/2025, la violazione della par condicio derivante dalle diverse commissioni universitarie, l'erroneità o ambiguità di quesiti e risposte, la mancata attribuzione o neutralizzazione di punteggi, la violazione dell'anonimato, l'inadeguatezza delle modalità formative e delle operazioni di correzione, la mancata copertura o redistribuzione dei posti, la determinazione del contingente nazionale e del fabbisogno professionale, nonché il diniego o il parziale accoglimento dell'istanza di accesso agli atti. Il ricorrente risultava tuttavia entrato in graduatoria e immatricolato presso uno degli Atenei indicati nelle proprie preferenze, pur non avendo ottenuto la sede preferita.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto dei presupposti dell'art. 55 c.p.a. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto non favorevolmente prognosticabili le censure. Il meccanismo del D.M. n. 1115/2025, pur complesso e successivo alle regole originarie, è stato ritenuto non manifestamente irragionevole perché bilancia l'esigenza di coprire i posti con la tutela dell'affidamento e della par condicio: i candidati con tre sufficienze secondo le regole originarie restano prioritari, mentre gli altri sono ordinati per fasce in base alle sufficienze e ai voti recuperati. La censura sulle diverse commissioni è stata ritenuta generica e irrilevante per le prove a risposta multipla; per le risposte aperte non è stata dimostrata l'esistenza di prassi valutative difformi. Le questioni relative all'accesso alla documentazione devono essere trattate secondo la disciplina dell'accesso documentale e non integrano, di per sé, un vizio della procedura. L'eventuale pluralità di risposte corrette potrebbe comportare, al più, la rivalutazione della posizione del singolo candidato, non l'annullamento dell'intera selezione né l'attribuzione di punteggi per risposte omesse; inoltre, la censura sui quesiti a risposta multipla è stata ritenuta carente di interesse perché il ricorrente non aveva indicato quale risposta avesse fornito. La violazione dell'anonimato non è stata ritenuta dimostrata né idonea, allo stato, a incidere sulla procedura, considerati i passaggi di chiusura, sorteggio, sigillatura e rilevazione informatica affidata al CINECA. Le censure sulla mancata copertura dei posti, sulla redistribuzione dei posti riservati agli studenti residenti all'estero, sul contingente e sulle modalità formative sono state giudicate generiche; è stato inoltre rilevato il difetto del grave e irreparabile pregiudizio, anche perché il ricorrente era stato immatricolato presso un Ateneo scelto. Le censure sulla determinazione del fabbisogno sono state dichiarate inammissibili per mancata evocazione in giudizio del Ministero della Salute. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, con indicazione del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare in favore del Ministero, liquidate in euro 500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La concessione della tutela cautelare richiede una prognosi favorevole sulle censure e la sussistenza del grave e irreparabile pregiudizio; nel caso concreto tali presupposti sono stati ritenuti insussistenti.

  • D.M. n. 418 del 30.5.2025

    Ha dettato le regole originarie della procedura del semestre filtro, costituendo il parametro rispetto al quale è stata valutata la successiva disciplina della graduatoria.

  • D.M. n. 1115 del 22.12.2025

    Ha introdotto criteri ulteriori per la formazione delle graduatorie, consentendo l'ingresso anche a candidati privi di tre sufficienze e disciplinando il recupero dei voti rifiutati, con ordinamento per fasce e penalizzazioni.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato quale avviso alla parte in relazione all'inammissibilità delle censure sul fabbisogno per mancata evocazione del Ministero della Salute.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, purché siano indicati nominativamente i destinatari.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992

    È stato indicato quale base normativa della rilevazione del fabbisogno professionale di medici e odontoiatri, le cui censure sono state ritenute inammissibili per mancata evocazione del Ministero della Salute.

  • art. 3, commi 1 e 2, l. n. 264/1999

    È stato richiamato in relazione all'istruttoria sul potenziale formativo degli Atenei, sul fabbisogno professionale e sulla determinazione dei posti disponibili.

  • art. 30, comma 4, Allegato 2, D.M. n. 418/2025

    Il testo richiama i commi 5 e 18 dell'Allegato 2 del decreto in relazione alla nomina delle commissioni di esame e alle operazioni della procedura.

Massime di principio

  • Una modifica successiva delle regole di una procedura selettiva può essere ritenuta non manifestamente irragionevole, in sede cautelare, se conserva la priorità dei candidati che hanno soddisfatto le condizioni originariamente previste e ordina gli altri partecipanti secondo criteri graduati in relazione alla loro prossimità a tali condizioni, bilanciando copertura dei posti, affidamento e par condicio.
  • Quando un candidato contesta l'esistenza di prassi valutative difformi tra commissioni, la censura deve indicare elementi specifici e concreti idonei a dimostrare la disparità; una deduzione generica non è sufficiente per fondare la tutela cautelare.
  • L'eventuale erroneità o ambiguità di singoli quesiti di una procedura selettiva può comportare, ove dimostrata, la rivalutazione della posizione del singolo candidato e la rideterminazione del punteggio, ma non determina automaticamente l'annullamento dell'intera selezione né l'attribuzione di punti per risposte omesse.
  • La contestazione della violazione dell'anonimato in una procedura selettiva richiede una violazione non irrilevante delle relative regole e l'individuazione di una concreta possibilità di alterazione dei risultati; la mera gestione materiale delle etichette o dei plichi da parte dei commissari non è sufficiente se il sistema prevede chiusura, sigillatura, controllo da parte di candidati sorteggiati e rilevazione informatica anteriore alla correzione.
  • L'accesso solo parzialmente accordato alla documentazione concorsuale costituisce questione da valutare secondo la disciplina dell'accesso documentale e non integra, di per sé, un vizio della procedura selettiva.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando l'elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma l'avviso deve comunque consentire la loro individuazione, mediante l'indicazione o l'allegazione dell'elenco nominativo, e deve rispettare le prescrizioni fissate dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareAccesso documentale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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