Cassazione Penale, Sentenza n. 34382/2025 del 22/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta e allargata) di disponibilita' economiche e tre immobili per un valore complessivo fino a euro 1.134.705,00. Il ricorrente contestava la motivazione della decisione di riesame in relazione alla pronuncia di annullamento con rinvio della Corte di cassazione (sent. n. 8116/2025), denunciando violazione di legge (artt. 240-bis e 627 cod. proc. pen.) per omessa o insufficiente valutazione degli argomenti difensivi sulla provenienza lecita dei beni e per errori nel calcolo della presunta sproporzione tra redditi dichiarati e acquisti. Eccepiva, tra l'altro, inesattezze nel computo della sproporzione (non aver considerato redditi della convivente, somme anticipate da madre e nonna, proventi locazioni, disponibilita' pregresse) e deduceva la rilevanza di successiva giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla necessita' della prova causal-causale per la confisca diretta.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'oggetto del rinvio fosse limitato alla confisca allargata e ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la decisione, esaminando le allegazioni difensive e i documenti prodotti. La Corte ha ritenuto congrua l'analisi della Guardia di Finanza e del Tribunale circa la sproporzione tra redditi dichiarati e impieghi (anche tenuto conto delle perquisizioni e dell'analisi dei conti societari), l'assenza di prove idonee a dimostrare la lecita provenienza delle somme impiegate per gli acquisti immobiliari e la corretta individuazione del periodo di riferimento temporale per la confisca allargata. Inoltre e' stato precisato che mutamenti giurisprudenziali successivi alla sentenza rescindente non potevano essere fatti valere nel giudizio di rinvio; la questione circa la qualifica della guardia giurata come incaricato di pubblico servizio era gia' stata risolta a favore della qualificazione pubblicistica.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
menzionato nel testo come fondamento della confisca allargata e del divieto di giustificare la provenienza mediante evasione fiscale
La norma e' stata applicata per giustificare il sequestro finalizzato alla confisca allargata degli immobili e delle risorse sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati; il Tribunale ha ritenuto che il denaro rinvenuto costituisse provento o reimpiego di evasione fiscale ed e' stata esclusa la possibilita' di giustificarne la provenienza sulla base dell'art. 31 L. 161/2017, ove pertinente
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato come parte della censura del ricorrente (violazione di legge), in relazione alle modalita' di motivazione del provvedimento di sequestro/ confisca
art. 321 cod. proc. pen.
Citato come norma sulla misura cautelare reale applicabile per il sequestro di beni e risorse economiche nella fase delle indagini
art. 240, comma 2 cod. pen.
Richiamato nel provvedimento di sequestro quale quadro normativo per la confisca e misure patrimoniali connesse ai reati
artt. 479 e 480 cod. pen. (falsita' ideologica)
Contestate come delitti base (falsita' ideologica e rilascio di attestati falsi) alla base dell'accertamento del profitto/ prezzo del reato
art. 110 e art. 322, comma 2, cod. pen.
Art. 110 (concorso) e art. 322 comma 2 (istigazione alla corruzione/reato-spia) sono stati utilizzati per qualificare penalmente le condotte contestate e, ai fini della confisca allargata, per individuare il reato-spia che giustifica l'allargamento del sequestro
art. 31 Legge n. 161/2017
Richiamata nella discussione circa il divieto di giustificare la provenienza dei beni con l'evasione fiscale e la sua possibile applicabilita' nel tempo; la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, l'analisi temporale e istruttoria consentisse l'uso della norma per valutare il denaro rinvenuto
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. S.U. n. 42415/2021 e S.U. n. 13783/2024)
La Corte ha richiamato precedenti delle Sezioni Unite: quella del 2021 che qualificava la confisca del denaro sempre come diretta per la sua fungibilita' e una successiva (massima S.U. 2024/2025) che ha rivisto i criteri, rendendo piu' stringente la prova della derivazione causale; pero' il Collegio ha stabilito che, nel giudizio di rinvio dopo annullamento, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto contenuto nella sentenza rescindente e non puo' applicare mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti per riconsiderare la misura stabilizzata
Massime di principio
- In caso di annullamento con rinvio, il giudice del merito deve limitarsi e uniformarsi ai punti espressamente indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento; non puo' riformare la decisione sulla base di principi giurisprudenziali intervenuti successivamente, salvo che tali novita' costituiscano nuovo elemento idoneo a richiedere revoca o modifica della misura
- Per la confisca allargata e' necessario dimostrare un nesso temporale e logico tra il reato-spia e l'acquisizione degli immobili/beni: il giudice valuta la sproporzione tra redditi dichiarati e impieghi in un arco temporale determinato e richiede prove documentali concrete per la provenienza lecita
- La confisca diretta del denaro rinvenuto nel patrimonio dell'indagato e' tradizionalmente considerata ammissibile anche senza prova causal-causale specifica (per la fungibilita' del denaro), ma successive Sezioni Unite possono aver inasprito il requisito della prova della derivazione; tuttavia, nel giudizio di rinvio tale modifica non puo' essere fatta valere se contraria alla sentenza rescindente
- Per contestare con successo un sequestro preventivo finalizzato alla confisca e' fondamentale produrre documentazione temporale e probatoria rigorosa: contratti di acquisto con date e modalita' di pagamento, bonifici e assegni con data anteriore o coincidente all'acquisto, documenti che attestino trasferimenti da familiari o redditi da locazione, e dimostrazione di disponibilita' pregresse effettive
- La qualificazione soggettiva di terzi (es. guardia giurata come incaricato di pubblico servizio) puo' essere determinante per la configurabilita' del reato-spia; in mancanza di contestazione efficace tale qualificazione puo' essere ritenuta acquisita, come nel caso esaminato
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