Ordinanza n. 461/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazioni dei sei lotti di una gara europea per la conclusione di una convenzione quadro pluriennale e successivo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione del contratto in via d'urgenza
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il raggruppamento ricorrente ha impugnato gli atti della gara europea a procedura aperta, suddivisa in sei lotti, inclusi il bando, il disciplinare, i capitolati, i chiarimenti, gli atti della commissione giudicatrice, i verbali di gara, le aggiudicazioni dei singoli lotti e gli atti relativi alla verifica dell'anomalia, dei costi della manodopera e dei requisiti degli aggiudicatari. Ha chiesto anche la caducazione o inefficacia dell'eventuale contratto o convenzione, il subentro e il risarcimento in forma specifica, con riserva di agire per equivalente. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento con cui la Città Metropolitana di Firenze ha autorizzato l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023. L'istanza cautelare era volta a sospendere l'efficacia degli atti impugnati e, in particolare, dell'avvio dell'esecuzione urgente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza del periculum in mora. L'esecuzione urgente del contratto non determina un pregiudizio grave e irreparabile, poiché le domande proposte mirano alla caducazione integrale della procedura e alla sua riedizione, così da reintegrare le chance di aggiudicazione, mentre l'affidamento riguarda una convenzione quadro pluriennale. In caso di eventuale accoglimento nel merito, le pretese potrebbero essere soddisfatte in forma specifica o, ricorrendone i presupposti, per equivalente, indipendentemente dall'avvio del servizio. Inoltre, la sospensione non procurerebbe allo stato alcuna utilità concreta alla ricorrente, essendo ormai sottoscritti i contratti con gli aggiudicatari dei singoli lotti e non essendo possibile disporre una proroga tecnica in favore della ricorrente; tale sottoscrizione ha di fatto superato il provvedimento di autorizzazione all'esecuzione in via d'urgenza. È stata confermata l'udienza pubblica del 19 novembre 2026 per la trattazione del merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per ciascuna delle parti resistenti costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
eventuale sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare richiede, tra gli altri presupposti, un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tale periculum in mora è stato escluso perché l'avvio dell'esecuzione non pregiudica irreversibilmente le pretese azionate e la sospensione non arrecherebbe un'utilità concreta alla ricorrente.
art. 17, comma 9, d.lgs. n. 36/2023
autorizzazione all'esecuzione del contratto in via d'urgenza
È la base normativa del provvedimento impugnato con motivi aggiunti; l'ordinanza non ne valuta nel merito la legittimità, limitandosi a escludere il periculum cautelare.
art. 30, comma 5, c.p.a.
risarcimento per equivalente monetario
La ricorrente ha riservato la proposizione separata della domanda risarcitoria per equivalente; il TAR rileva che, ove ne ricorrano i presupposti, la tutela per equivalente potrebbe comunque assicurare la soddisfazione della pretesa.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento di avvio dell'esecuzione contrattuale presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; tale presupposto non ricorre quando l'eventuale accoglimento del ricorso consenta ancora la reintegrazione in forma specifica o il risarcimento per equivalente.
- Quando il ricorrente chiede la caducazione integrale della procedura di gara e la sua riedizione, l'avvio del servizio oggetto dell'affidamento non determina necessariamente un pregiudizio irreparabile alle chance di aggiudicazione, soprattutto se l'affidamento riguarda una convenzione quadro di durata pluriennale.
- La tutela cautelare deve essere negata anche per carenza di utilità concreta quando, dopo la sottoscrizione dei contratti con gli aggiudicatari, la sospensione dell'autorizzazione all'esecuzione urgente non può procurare al ricorrente l'affidamento del servizio né una proroga tecnica in suo favore.
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