Cassazione Penale, Sentenza n. 1003/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Padova, in sede di riesame, aveva confermato il sequestro preventivo della somma di denaro pari a € 28.400, ritenendola profitto o strumento per la commissione di ulteriori cessioni di sostanze stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge (artt. 125, comma 3; 321, comma 1; 627 cod. proc. pen.), sostenendo che il sequestro impeditivo richiede la prova del nesso di pertinenzialità tra denaro e reato e del concreto pericolo che la disponibilità del denaro agevoli ulteriori reati, nonché la verifica della proporzionalità tra l'ipotetico profitto e l'ammontare sequestrato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la restituzione della somma sequestrata all'avente diritto. La Corte ha spiegato che il giudice del riesame, nel decreto di rinvio, non ha colmato la precedente lacuna motivazionale in ordine al necessario nesso di pertinenzialità fra il denaro e la condotta di mera detenzione di stupefacenti: la motivazione del Tribunale è risultata tautologica (si è limitata a richiamare l'asserita attività di spaccio pregressa e la presunta origine illecita del denaro) e non ha dato adeguata indicazione in che modo il denaro fosse prodotto, profitto, prezzo del reato o concretamente destinato alla commissione del reato. La Corte ha ricordato la consolidata giurisprudenza secondo cui, in caso di contestazione del reato di detenzione illecita di stupefacenti, le somme rinvenute non sono automaticamente il profitto del reato contestato ma possono essere riconducibili a pregresse cessioni e che la confisca del denaro è possibile solo ove ricorrano le condizioni dell'art. 240bis c.p. (mediante il rinvio dell'art. 85bis del T.U. stupefacenti), e che il sequestro preventivo di somme richiede l'individuazione motivata del rapporto di pertinenzialità. Considerato il carattere insanabile della lacuna motivazionale e l'assenza di necessità di nuovi accertamenti di fatto, la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio e la restituzione delle somme, con comunicazione al Procuratore Generale per gli adempimenti di competenza.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
La norma incrimina la detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte ha osservato che, quando è contestata tale condotta, il denaro rinvenuto non è automaticamente considerabile profitto del reato di mera detenzione ma può essere connesso a pregresse cessioni.
art. 73, comma 7bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Norma sulla confisca per specifiche ipotesi nel T.U.; la Corte ha richiamato che non è applicabile la confisca in assenza del necessario nesso di pertinenzialità tra denaro e reato di detenzione.
art. 85bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
modificato dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito nella L. 13 novembre 2023, n. 159
Rinvio al codice penale per applicare l'istituto della confisca per sproporzione (art. 240bis c.p.); la Corte ha rilevato l'inapplicabilità ratione temporis delle novità legislative invocate dal giudice di merito.
art. 240bis cod. pen.
Confisca per sproporzione; la Corte ha precisato che, per il reato di mera detenzione, l'ablazione del denaro può avvenire solo se ricorrono le condizioni previste da questa norma (mediante il rinvio dell'art.85bis).
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Sequestro preventivo impeditivo: richiede la prova del nesso di pertinenzialità fra i beni e il reato e del concreto pericolo che la disponibilità dei beni agevoli la commissione di ulteriori reati; la Corte ha ritenuto carente la motivazione del giudice del riesame su tali elementi.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sul riesame e sulla motivazione delle misure: richiede adeguata motivazione del provvedimento di riesame; la Corte ha riscontrato la violazione per motivazione insufficiente sul nesso di pertinenzialità.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Norma relativa al reclamo contro il sequestro; richiamata tra le norme di rango procedurale invocate nella censura per violazione del corretto procedimento di riesame e motivazione.
art. 240 cod. pen.
Confisca diretta prevista dal codice penale; la Corte ha chiarito che tale istituto non è applicabile per la mera detenzione di stupefacenti quando manca il nesso tra denaro e reato.
art. 620, comma 1, lett. 1, cod. proc. pen.
Rinvio alla possibilità di annullamento senza rinvio quando la lacuna motivazionale è insanabile e non richiede ulteriori accertamenti; la Corte lo ha ritenuto applicabile nel caso concreto.
art. 626 cod. proc. pen.
Norma che impone la comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione per gli adempimenti conseguenti all'annullamento senza rinvio; la Corte ha disposto tale comunicazione.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo di somme di denaro richiede sempre una motivazione specifica e non può limitarsi a conclusioni tautologiche: occorre indicare in che modo il denaro sia prodotto, profitto, prezzo del reato o concretamente destinato alla commissione del reato.
- Quando è contestato il reato di mera detenzione di stupefacenti, il denaro rinvenuto non è automaticamente il profitto del reato contestato; può invece derivare da pregresse cessioni e, per essere confiscato, richiede l'applicazione delle condizioni previste per la confisca per sproporzione (art. 240bis c.p., tramite art.85bis T.U.).
- Il sequestro impeditivo (art. 321 c.p.p.) presuppone sia il nesso di pertinenzialità sia il concreto pericolo che la disponibilità del bene agevoli ulteriori reati; l'assenza di accertamento motivato di uno di questi elementi invalida il provvedimento.
- La Corte può annullare senza rinvio un provvedimento quando la lacuna motivazionale è insanabile e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, disponendo la restituzione dei beni sequestrati.
- Il giudice del riesame non può appellarsi generically all'"origine illecita" di somme senza spiegare il collegamento diretto con il reato contestato; la mera affermazione di precedenti attività illecite non supplisce all'individuazione del rapporto di pertinenzialità.
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