Cassazione Penale, Sentenza n. 17826/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere nei confronti di Cannata per i reati di lesioni e violazione di domicilio, commessi ai danni di Tripoli Fabio in concorso con altri, aggravati dal numero delle persone, dall'uso di armi e dall'aggravante ex art. 416-bis (metodo mafioso) al fine di agevolare Cosa Nostra. Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) vizio di motivazione e mancanza di gravità indiziaria, sostenendo che le intercettazioni non lo riguarderebbero specificamente e non dimostrerebbero né la partecipazione al pestaggio né alla fase ideativa; 2) mancanza di elementi per ritenere l'aggravante mafiosa, poiché non vi sarebbero indizi di condotte finalizzate alla restaurazione dell'ordine mafioso nel territorio; 3) errata applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., cioè presunzione contestata, con omissione della valutazione del ruolo marginale attribuito a Cannata nella spedizione punitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e perche le doglianze non contrastano puntualmente il testo motivazionale impugnato ma propongono una lettura alternativa dei fatti. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria nei confronti del ricorrente (tra l'altro con elementi che indicano la sua presenza sul ciclomotore usato per recarsi sul luogo del delitto e il suo allontanarsi con i coindagati), avesse fornito spiegazioni plausibili circa l'assenza del suo nome in alcuni dialoghi e avesse correttamente motivato la sussistenza dell'aggravante mafiosa richiamando il quadro del sodalizio a Bagheria, il ruolo del mandante e la finalità di ripristino dell'ordine mafioso. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale circa la reiterazione di condotte, l'uso di armi, il contesto intimidatorio, la recidiva ex art. 99, comma 4 c.p. e l'inefficacia della precedente detenzione come effetto dissuasivo. Il ricorso è dunque inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La norma e' stata interpretata come aggravante descrittiva del metodo mafioso: la Corte ha ritenuto che dalle modalità dell'azione e dal ruolo del mandante emergesse la finalità di agevolare Cosa Nostra e il carattere intimidatorio tipico dell'associazione mafiosa
art. 275, comma 3, c.p.p.
La difesa contestava l'applicazione della presunzione prevista dalla norma; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la valutazione indiziaria e dunque non fosse ravvisabile un errato uso della presunzione
art. 99, comma 4, c.p.
Richiamata dal Tribunale nella valutazione delle esigenze cautelari per considerare la recidiva dell'indagato e come elemento nella prognosi di pericolosità
art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con L. 24 aprile 2020, n. 27)
Norma richiamata per la requisitoria scritta del Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilita'; attesta la possibilita' di svolgere la requisitoria in forma scritta secondo la disposizione emergenziale
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: argomentazioni generiche o semplici proposte di lettura alternativa sono destinate all'inammissibilita'.
- La gravita' indiziaria puo' essere costituita anche da elementi indiretti e concatenati (intercettazioni, presenza sul luogo o sul mezzo usato per raggiungerlo, comportamento di allontanamento con coindagati): il giudice puo' usare un metodo inferenziale purché logicamente argomentato.
- L'aggravante mafiosa puo' essere ricavata dal contesto, dal ruolo del mandante, dalle modalita' dell'azione (uso della forza, intimidazione) e dalla finalita' di ripristino/controllo del territorio; non richiede sempre una dichiarazione esplicita di appartenenza da parte degli indagati.
- La valutazione delle esigenze cautelari tiene conto della reiterazione, dell'uso di armi, del contesto intimidatorio e della recidiva: il compimento del reato dopo un periodo di detenzione puo' rafforzare la prognosi di pericolosita'.
- Per impugnare con successo la misura cautelare e' necessario indicare punti di rottura specifici nella catena argomentativa del giudice (es. errori logici, omissioni probatorie decisive, elementi nuovi) e non limitarsi a generici dubbi sulla versione accusatoria.
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