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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02284/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che dichiarava inammissibile la sua istanza di sospensione e revoca dell'ordine di demolizione di un casolare (ordine emesso il 9/06/2025 in esecuzione della sentenza del Pretore di Agrigento del 2/07/1999, irrevocabile il 23/11/2000). Il ricorrente sosteneva che il titolo esecutivo fosse viziato: la madre, Maria Lumia, sarebbe stata assolta con la formula 'perché il fatto non sussiste' rispetto ad alcuni capi e pertanto il provvedimento di esecuzione sarebbe invalido; denunciava inoltre presunta contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza e contestava l'applicabilità della normativa sul condono (sostenendo che il condono riferibile fosse quello della legge n. 724/1994 e non la più stringente legge n. 326/2003). A corredo aveva prodotto nuova deposizione testimoniale e una perizia giurata, chiedendo che tali elementi venissero valutati in sede di esecuzione per rivedere il titolo

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la domanda fosse una mera reiterazione di doglianze già proposte e valutate in precedenti incidenti di esecuzione (decisioni del 1/03/2017 e del 25/11/2019) e che i nuovi elementi (testimonianza e perizia) non fossero rilevanti in sede di esecuzione perché miravano a sovvertire il giudicato. La Corte ha quindi confermato il principio per cui il giudice dell'esecuzione non può riesaminare il merito della sentenza ormai definitiva; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in applicazione della facoltà prevista dall'art. 1, comma 64, legge n. 103/2017, ha disposto il versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità delle istanze di incidente di esecuzione che costituiscono mera riproposizione di richieste già rigettate quando non sia prospettato alcun elemento nuovo; la Corte l'ha interpretata come strumento per impedire reiterazioni e contrastanti decisioni in presenza di una situazione di fatto immutata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso in cassazione; applicato per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e delle somme dovute in caso di inammissibilità

  • legge n. 326 del 2003

    Considerata normativa più stringente in materia di sanatorie edilizie: esclude la sanatoria per nuove costruzioni soggette a vincolo paesaggistico e per opere entro la fascia dei 150 metri dalla battigia; la Corte ha ritenuto applicabile tale regime e valida la valutazione della corte di merito che ha escluso la sanatoria

  • legge n. 724 del 1994

    Riferimento normativo invocato dal ricorrente come alternativa alla legge 326/2003 per sostenere la sanabilità; la Corte ha ritenuto la contestazione generica e priva di prova certa sulla data di presentazione dell'istanza di condono, quindi non idonea a modificare il giudicato

  • art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017

    Consente al giudice di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà fissando il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata con riferimento al criterio di valutazione della colpa della parte nella proposizione del ricorso; la Corte ha rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito senza colpa in relazione alla causa di inammissibilità, giustificando l'applicazione della sanzione

Massime di principio

  • In sede di esecuzione non è consentito riesaminare il giudicato: non si possono proporre elementi o prove con lo scopo di sovvertire una sentenza definitiva.
  • Le istanze reiterate che ripropongono le stesse doglianze già decise sono inammissibili ai sensi dell'art. 666 c.p.p., salvo che vengano allegati elementi nuovi e sostanzialmente rilevanti.
  • Nuove prove (perizie, testimonianze) presentate in un incidente di esecuzione sono irrilevanti se il loro fine è rimettere in discussione la decisione di merito; occorre dimostrare che le prove incidono direttamente e in modo nuovo sul titolo esecutivo.
  • Se si contesta l'applicabilità di una normativa di condono, è necessario fornire prova certa e documentale (es. data certa di deposito dell'istanza) e non possibili mere presunzioni o affermazioni generiche.
  • Prima di proporre ulteriori incidenti o ricorsi in esecuzione, valutare la novità e la rilevanza degli elementi rispetto a quanto già deciso per evitare inammissibilità, spese e sanzioni anche aggravate ex lege

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