Cassazione Penale, Sentenza n. 43982/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di riesame contro l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di furto in abitazione (con aggravanti). L'impugnazione deduceva: (i) nullità della richiesta e dell'ordinanza per violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. e violazione del diritto di difesa (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) per mancata disponibilità degli atti e impossibilità di contraddire le indagini genetiche; (ii) mancata, contraddittoria o illogica motivazione per non aver considerato e confutato le osservazioni tecniche difensive (CTU/CTP Boscolo) sui risultati delle analisi genetiche dei RIS.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi. Ha richiamato il principio per cui, ai fini dell'adozione di misure cautelari personali, è sufficiente una qualificata probabilità (gravi indizi) che non richiede la precisione e concordanza degli indizi richiesta dall'art. 192 co.2 per il giudizio di merito. Ha inoltre affermato che gli esiti delle indagini genetiche hanno elevato valore probatorio e possono sostenere l'applicazione di una misura cautelare. Sulla questione del contraddittorio in fase di repertazione delle tracce ha chiarito che, in presenza di urgenza e di atti irripetibili, gli ufficiali di p.g. possono procedere senza preventiva presenza del difensore: tali atti non diventano inutilizzabili; per le parti ripetibili (decodificazione e comparazione del profilo) la garanzia difensiva si realizza mediante escussione dei consulenti in dibattimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma di impugnazione (motivi di cassazione); il ricorso censiva violazioni di legge e motivazione ma la Corte lo ha ritenuto privo di concreta specificità e infondato
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla censura di motivazione: la Corte ha ritenuto che il giudice abbia adeguatamente motivato e che le censure difensive fossero manifestamente infondate
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente in tema di effettività del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che tale diritto sia comunque tutelato dal contraddittorio dibattimentale e dalle garanzie previste per atti irripetibili e ripetibili
art. 6 CEDU
Richiamata in tema di diritto al giusto processo e contraddittorio; la Corte ha ritenuto compatibile la procedura di repertazione urgente con i diritti di difesa, purché sia assicurata la possibilità di contraddittorio nelle fasi successive
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Censurata dal ricorrente come violata per mancata produzione di atti presupposti; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specificità tale da infirmare la decisione
art. 273 cod. proc. pen. (comma 1-bis richiamato)
Richiamato per spiegare il parametro di valutazione dei gravi indizi per l'applicazione di misure cautelari: il giudizio richiede la qualificata probabilità e non la stessa precisione richiesta per la prova indiziaria ex art.192 co.2
art. 192 cod. proc. pen. (co.2, co.3, co.4 richiamati)
Distinta funzione tra prova indiziaria per il giudizio di merito (co.2, più rigorosa) e i gravi indizi richiesti per le misure cautelari; la Corte sottolinea che non vanno confusi
art. 360 cod. proc. pen.
Norma sugli accertamenti irripetibili: la Corte precisa che tali accertamenti, se eseguiti per salvaguardare tracce che possono andare perdute, possono essere compiuti senza preventiva presenza del difensore e comunque utilizzati
art. 359 cod. proc. pen.
Norma sugli accertamenti ripetibili: tali consulenze possono essere disposte ex art.359 e la garanzia difensiva si realizza con l'escussione del consulente in dibattimento
art. 501 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al contraddittorio dibattimentale garantito attraverso l'escussione del consulente per gli accertamenti ripetibili
art. 603 cod. proc. pen.
Citato nel contesto della rinnovazione del dibattimento quando una parte della consulenza tecnica è stata usata in modo integrale senza escussione del consulente: la Corte indica che per le parti ripetibili è necessaria l'escussione
Massime di principio
- Per l'applicazione di misure cautelari personali è sufficiente la sussistenza di "gravi indizi" ossia di una qualificata probabilità di responsabilità: tale soglia è meno rigorosa della prova indiziaria richiesta per la condanna (art.192 co.2).
- Gli esiti delle analisi genetiche (DNA) hanno elevato valore probatorio e possono fondare l'adozione di misure cautelari anche senza ulteriori elementi convergenti, salvo specifiche contestazioni tecniche fondate.
- La raccolta urgente di tracce irripetibili può essere effettuata dagli organi di p.g. senza preventiva notifica al difensore; ciò non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli accertamenti se eseguiti per conservare la prova.
- È fondamentale distinguere tra atti irripetibili (art.360 c.p.p.), per i quali la difesa ha il diritto di assistere ma non sempre quello di essere previamente avvisata, e atti ripetibili (art.359 c.p.p.), per i quali la garanzia difensiva si realizza tramite l'escussione dei consulenti in dibattimento (art.501 e art.603 c.p.p.).
- Eccezioni difensive generiche o non sufficientemente specifiche sulle modalità tecniche delle indagini genetiche sono destinati a fallire; per incidere sui risultati è necessaria una contestazione tecnica precisa e motivata che possa essere valutata in contraddittorio.
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