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Sentenza

Sentenza del 02/07/2020 n. 13468 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto sul rimborso di un credito IRES formato nel maxiperiodo fallimentare (ritenute su interessi attivi) risultante nella dichiarazione finale 2009; l'Ufficio ha opposto la compensazione con carichi relativi ad altre annualità (iscrizioni a ruolo del 2014) di due soci falliti. In appello l'Ufficio ha ottenuto il rigetto del rimborso ritenendo applicabile l'art. 56, comma 2, L. Fall. (divieto di compensazione per crediti non scaduti acquistati dopo la dichiarazione di fallimento), mentre la ricorrente deduceva che quel divieto non riguarda il caso del cessionario di un credito della massa formatosi durante la procedura concorsuale e che l'Ufficio non aveva adeguatamente provato l'esistenza dei controcrediti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (contestazioni di fatto/prova e di motivazione) e ha accolto il terzo motivo, affermando che l'art. 56, comma 2, L. Fall. non è applicabile al cessionario di un credito della massa formatosi durante la procedura concorsuale. Ne consegue che al cessionario possono essere opponibili soltanto i debiti sorti in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento nei limiti dell'art. 56, comma 1; la sentenza della CTR è stata cassata e il giudizio rinviato alla CTR della Lombardia in diversa composizione per accertare i presupposti della compensazione ai sensi dell'art. 56, comma 1 e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge Fallimentare, articolo 56

    per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore

    Il comma 2 riguarda il debitore del fallito che acquista crediti di terzi contro il fallimento per paralizzare le pretese della curatela; non è applicabile al cessionario di un credito della massa formatosi durante la procedura. Al cessionario si applica invece il comma 1: possono essere opposti debiti sorti nel medesimo periodo e secondo le regole dell'art. 56, comma 1.

  • Codice di Procedura Civile, articolo 115

    Richiamato nelle censure del ricorrente in relazione alla valutazione probatoria e all'onere della prova; la Corte rileva che molte censure erano in realtà contestazioni di fatto riservate al giudice di merito.

  • Codice Civile, articolo 1243

    Citate nelle doglianze sull'onere della prova del credito: la Corte ha ritenuto che le questioni relative alla ricostruzione dei fatti e alla prova siano di merito e non sindacabili in cassazione se non per vizio di motivazione grave.

  • Codice Civile, articolo 2697

    Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ha confermato che la contestazione della valutazione probatoria del giudice di merito è inammissibile in cassazione se non puntualmente motivata.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 38

    Citato nelle censure attinenti all'operatività della compensazione e alla documentazione dei carichi; la decisione non ha mutato l'interpretazione normativa ma ha rilevato l'insufficienza delle censure di fatto rispetto al sindacato di legittimità.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 38

    Richiamato dalle parti in tema di obblighi e rilevanza delle ritenute/crediti; non è stata resa una specifica interpretazione autonoma nella decisione, ma figura tra le norme di riferimento nelle censure.

  • Legge Fallimentare, articolo 106

    Richiamato nell'atto di gravame relativo a questioni concorsuali; la Corte ha comunque focalizzato la decisione sull'art. 56.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 15

    Citato nel motivo relativo alle spese e alla compensazione nel giudizio tributario; la Corte ha ritenuto tale motivo assorbito dalla cassazione per il capo principale.

  • Codice di Procedura Civile, articolo 92

    Richiamato nel motivo incidentale sulle spese; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dopo l'accoglimento del terzo motivo e la cassazione del capo principale.

Massime di principio

  • Il divieto di compensazione previsto dall'art. 56, comma 2, L. Fall. tutela contro l'acquisto speculativo di crediti di terzi da parte del debitore del fallito: non si applica al cessionario del credito appartenente alla massa maturato durante la procedura concorsuale.
  • Il cessionario di un credito della massa subentra nella posizione del fallimento cedente e può vedere opposti soltanto i debiti che, ai sensi dell'art. 56, comma 1, siano sorti nel medesimo periodo e nei limiti previsti dalla disciplina fallimentare.
  • In controversie tributarie su rimborsi relativi a crediti fallimentari il giudice di merito deve accertare l'esistenza, la natura e la decorrenza dei controcrediti: la valutazione della prova è rimessa al merito e la sua semplice impugnazione in cassazione è inammissibile se non conforme ai limiti di censura di legittimità.
  • Per ottenere l'opposizione di compensazione l'Amministrazione deve provare l'esistenza e la natura dei crediti opposti; la documentazione di carichi pendenti può non essere sufficiente se non chiarisce genesi e temporalità dei crediti.
  • Quando si impugna la motivazione in cassazione bisogna indicare con precisione i fatti omessi o la contraddittorietà manifesta: non è consentita la mera richiesta di revisione della valutazione probatoria effettuata dal giudice di merito.

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