Ordinanza n. 1940/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la correzione della sentenza n. 316 del 23 ottobre 2025, emessa da questa Sezione sul ricorso in appello r.g. n. 3180 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato n. 316 del 23 ottobre 2025, limitatamente all’individuazione del Comune di Terzigno quale destinatario della liquidazione delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della cultura ha chiesto, ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza d’appello che aveva respinto l’impugnazione proposta dall’erede del proprietario di un fabbricato contro la sentenza del TAR Campania, la quale aveva respinto il ricorso avverso l’annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica e il successivo annullamento comunale della concessione edilizia. L’istanza ha evidenziato che il Comune di Terzigno non si era costituito né in primo grado né in appello, mentre il Ministero aveva partecipato e si era difeso in entrambi i giudizi; inoltre, le censure erano rivolte principalmente contro il provvedimento ministeriale, mentre l’atto comunale era contestato per illegittimità derivata. La sentenza aveva tuttavia posto le spese del giudizio, liquidate in euro 6.000,00, a favore del Comune anziché del Ministero.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di correzione, ritenendo sussistente un errore materiale nella parte dispositiva della sentenza n. 316 del 2025. Poiché il Comune di Terzigno non si era costituito nei giudizi e la controversia riguardava prioritariamente il provvedimento ministeriale, la liquidazione delle spese doveva essere disposta a favore del Ministero della cultura. È stata quindi ordinata l’annotazione ex art. 86, comma 3, c.p.a., precisando che la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese deve intendersi pronunciata a favore del Ministero della cultura, in luogo del Comune di Terzigno. Non risultano opposizioni o memorie delle altre parti.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali amministrativi.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone l’annotazione della correzione sul provvedimento originale da parte della Segreteria.
Massime di principio
- La correzione dell’errore materiale è ammissibile quando il dispositivo di una sentenza non riflette elementi obiettivi risultanti dagli atti processuali, senza necessità di modificare la decisione sostanziale già assunta.
- Nella liquidazione delle spese processuali, il destinatario della condanna deve essere individuato tra le parti effettivamente costituite e in relazione alla parte nei cui confronti si è svolto il contraddittorio e si è concentrata la controversia.
- Quando il dispositivo individua erroneamente quale destinatario delle spese una parte non costituita, mentre dagli atti risulta che il giudizio si è svolto nei confronti di altra parte costituita, l’errore può essere corretto ai sensi dell’art. 86 c.p.a.
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