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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23310/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua domanda di concessione della semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza aveva motivato il rigetto con l'assenza di autocritica e di revisione personale rispetto all'omicidio per cui è stato condannato (il ricorrente proclamava la propria innocenza e aveva tentato la revisione), ritenendo inoltre non pienamente idonea l'attività lavorativa esterna per la misura alternativa a causa della parziale gratuità e della non continuità della prestazione. Il ricorrente ha censurato la decisione per errata applicazione dell'art.48 Ord. pen. e per contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione, evidenziando i positivi elementi trattamentali (permessi premio, lavoro esterno, assenza di nuovi reati).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per un nuovo giudizio. La Corte ha precisato che la mancata ammissione delle proprie responsabilità non costituisce, di per sé, motivo ostativo alla concessione di misure alternative; è invece necessario valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione e, soprattutto, i progressi compiuti nel trattamento finalizzati al reinserimento sociale. Pertanto il Tribunale dovrà riconsiderare la domanda alla luce di tale principio e motivare coerentemente la valutazione complessiva dei fattori positivi e negativi.

Norme richiamate

  • art.48 Ordinamento penitenziario

    La Corte interpreta la norma nel senso che, ai fini della concessione della semilibertà e di altre misure alternative, non è necessario che il condannato ammetta i fatti: rilevano i progressi compiuti nel corso del trattamento e l'accettazione della sentenza e della sanzione nel loro complesso, non la confessione.

  • art.21 Ordinamento penitenziario

    Richiamato relativamente al lavoro all'esterno svolto dal detenuto: il compimento di attività lavorative all'esterno costituisce elemento positivo da valutare nella concessione delle misure alternative, dovendosi però apprezzare anche l'idoneità, la continuità e le modalità della prestazione.

  • art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137

    Norma richiamata in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Pubblico ministero; non incide sul merito della decisione sulla semilibertà ma sul procedimento dinanzi alla Corte.

Massime di principio

  • La mancata ammissione di responsabilità non è di per sé un ostacolo alla concessione di misure alternative: va valutata l'accettazione della sanzione e i progressi nel trattamento.
  • Il giudice deve motivare in modo coerente e non contraddittorio: l'apprezzamento di condotte positive (permessi premio, lavoro esterno, assenza di nuovi reati) deve essere bilanciato con eventuali criticità e adeguatamente spiegato.
  • L'idoneità dell'attività lavorativa esterna influisce sulla decisione: continuità, retribuzione e rilevanza per il reinserimento sono elementi da considerare.
  • In presenza di elementi positivi consolidati nel tempo, il rigetto dell'istanza per motivi soggettivi richiede valutazione puntuale e non basata esclusivamente sulla proclamata innocenza del detenuto.
  • Se la motivazione del giudice di merito è carente o contraddittoria, la Corte di cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati.

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