Cassazione Civile, Ordinanza n. 17507/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un'azione di responsabilità proposta, in surrogazione della società creditrice originaria, nei confronti di amministratori e sindaci di una società cooperativa, per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivato dalla mancata attivazione degli organi sociali rispetto al ripianamento delle perdite di bilancio e alla reintegrazione del capitale, in presenza di crediti noti e iscritti a bilancio. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, ha accolto la domanda e condannato in solido i convenuti al pagamento del risarcimento. Con il ricorso per cassazione i convenuti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1362 ss., 1173 ss., 1227, 2392 e 2394 c.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato gli accordi tra le società coinvolte, le delibere assembleari e il contenuto dello statuto/regolamento interno, dai quali sarebbe emerso l'esonero dei soci dalla partecipazione alle perdite, oltre all'erronea qualificazione del credito come certo e all'asserita insussistenza del nesso causale e della responsabilità dei sindaci; con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 100 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia sulla prescrizione del credito posto a fondamento dell'azione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché le censure miravano a rimettere in discussione accertamenti di fatto già coperti dal precedente giudicato rescindente: la clausola statutaria che imponeva il ripianamento delle perdite era stata già qualificata come compatibile con il tipo cooperativo e come vincolante, senza che potessero rilevare in senso contrario gli accordi tra le società o le delibere richiamate dai ricorrenti. Ha inoltre osservato che la dedotta provvisorietà delle poste di bilancio e l'asserito azzeramento successivo delle perdite non trovavano riscontro nel testo della sentenza impugnata e, quindi, non potevano essere introdotti in sede di legittimità sotto forma di violazione di legge. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva implicitamente escluso la pertinenza dell'eccezione di prescrizione del credito, poiché l'azione ex art. 2394 c.c. tutela non il credito in sé, ma il danno derivante dalla sua lesione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della parte ricorrente alle spese e agli accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2394 c.c.
L'azione dei creditori sociali è finalizzata a ottenere il risarcimento del danno derivante dalla lesione del credito, non alla mera tutela del credito in sé.
art. 2407 c.c.
Richiamato quale base della responsabilità dei sindaci nell'azione esercitata contro organo amministrativo e di controllo.
art. 2392 c.c.
Richiamato quale base della responsabilità degli amministratori per omissione dei doveri inerenti alla carica.
art. 1362 c.c.
Le censure interpretative sono state ritenute non scrutinabili perché fondate su una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella già accertata.
art. 1173 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma le doglianze sono state considerate inammissibili perché volte a rivalutare il fatto.
art. 1227 c.c.
Richiamato nel primo motivo, senza che la Corte lo esaminasse nel merito per l'inammissibilità della censura.
art. 100 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia sulla prescrizione è stata respinta perché l'eccezione non era pertinente al fatto costitutivo dell'azione ex art. 2394 c.c.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla presunta omessa pronuncia, ma ritenuto infondato poiché la Corte territoriale aveva implicitamente deciso sul punto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato quale base procedurale della trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la violazione o falsa applicazione di legge non può essere dedotta contestando l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito: il vizio va scrutinato assumendo come premessa il fatto storicamente accertato, non proponendo una nuova ricostruzione del materiale probatorio.
- Quando una questione di responsabilità è stata già definita dalla sentenza rescindente, il giudice di rinvio e poi la Cassazione non possono rimettere in discussione gli accertamenti vincolanti già compiuti, salvo che residuino profili effettivamente non coperti dal giudicato interno o rescindente.
- L'azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. ha natura risarcitoria per la lesione della garanzia patrimoniale, non di azione di adempimento del credito verso la società: pertanto l'eccezione di prescrizione del credito originario non è automaticamente dirimente se il fatto costitutivo dedotto è il danno da insufficienza del patrimonio sociale.
- Le doglianze sulla mancata valutazione di accordi, delibere o clausole statutarie non sono ammissibili in sede di legittimità quando presuppongono una diversa lettura del fatto e degli atti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito e già consolidata in sede rescindente.
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