Sentenza del 24/02/2015 n. 3638 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato l’avviso di liquidazione del Prelievo unico erariale (PREU) relativo all’anno 2004, determinato sulla base del valore giocato giornaliero forfetario previsto dal Decreto Direttoriale AAMS n. 1474 del 29 ottobre 2004. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria e la conferma in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché notificato all’ufficio periferico anziché al Ministero competente presso l’Avvocatura Generale dello Stato e perché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza al legale rappresentante della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto fondato il primo motivo di inammissibilità, poiché il ricorso era stato proposto contro l’ufficio periferico, privo di soggettività esterna per il giudizio di cassazione, anziché contro il Ministero delle Finanze con notifica presso l’Avvocatura Generale dello Stato. La Corte ha inoltre ritenuto fondato anche il secondo motivo, stabilendo che la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del legale rappresentante della società era valida e faceva decorrere il termine breve per impugnare. La costituzione tardiva dell’Amministrazione non poteva sanare l’errata individuazione della parte resistente. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 2.500 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 110, comma 6, TULPS
Individua gli apparecchi di intrattenimento oggetto del prelievo erariale contestato.
Decreto Direttoriale AAMS n. 1474 del 29 ottobre 2004
Prevede il criterio del valore giocato giornaliero forfetario utilizzato per liquidare il PREU.
Art. 370, comma 1, codice di procedura civile
Disciplina il termine per il deposito del controricorso; la Corte ha rilevato che il controricorso era tardivo, pur valutando comunque le eccezioni di inammissibilità perché rilevabili d’ufficio o riproposte in udienza.
Art. 325 codice di procedura civile
Prevede il termine breve per proporre impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.
Art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
Consente la notificazione degli atti del processo tributario a mani proprie del destinatario, anche quando la parte sia costituita tramite difensore.
Art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
Stabilisce il termine breve per proporre impugnazione nel processo tributario, che decorre da una valida notificazione della sentenza.
Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Prevede la prevalenza delle disposizioni processuali tributarie speciali rispetto alle norme del processo civile, ove applicabili.
Art. 49 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiama alcune disposizioni del codice di procedura civile in materia di impugnazioni, senza escludere l’applicazione delle regole speciali del processo tributario sulla notificazione.
Art. 23-quater, comma 2, D.L. n. 95 del 2012, convertito nella L. n. 135 del 2012
Ha determinato, dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane, divenuta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; tale modifica era successiva alla notifica del ricorso e non incideva sulla sua validità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione tributario è essenziale individuare correttamente la parte contro cui proporre l’impugnazione e notificare il ricorso all’organo dotato di legittimazione processuale secondo la disciplina vigente all’epoca dei fatti.
- La notifica dell’atto processuale all’ufficio periferico anziché all’amministrazione legittimata può comportare l’inammissibilità del ricorso e non viene necessariamente sanata dalla costituzione dell’amministrazione.
- La notifica della sentenza a mani proprie del contribuente o del legale rappresentante di una società può essere valida e far decorrere il termine breve per l’impugnazione, anche se la parte era difesa da un avvocato.
- Prima di proporre un’impugnazione occorre verificare con precisione la data di notificazione della sentenza e rispettare il termine breve di sessanta giorni, quando applicabile.
- Le questioni relative alla corretta individuazione della parte e alla tempestività dell’impugnazione possono essere rilevate d’ufficio dal giudice e prevalgono sull’esame del merito della controversia.
- Un ricorso dichiarato inammissibile non consente normalmente alla Corte di esaminare la fondatezza delle contestazioni fiscali sostanziali.
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