Sentenza n. 410/2026 - Catania, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1305/2025 emessa e pubblicata in data 01.07.2025 dal Tribunale di Patti, sez. Lavoro, nel procedimento iscritto al n. 2020/2024 rg del Tribunale di Patti, notificata in data 09.07.2025, non impugnata e passata in giudicato in data 09.08.2025, notificata in copia conforme in data 09.07.2025, recante statuizione di pieno accoglimento in favore del ricorrente con cui, in accoglimento della domanda spiegata dal ricorrente, così si statuiva in dispositivo “Accerta il diritto di MONDELLO BENEDETTA ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato. Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a MONDELLO BENEDETTA, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 1.000,00;”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti n. 1305/2025, non impugnata e passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, ed era stato condannato il Ministero all'accredito complessivo di 1.000 euro. Ha dedotto il perdurante inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora e degli ulteriori importi richiesti a titolo di rivalutazione e interessi. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché riferito a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione, del termine di deposito e della previa notificazione del titolo all'amministrazione ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'obbligo del Ministero di eseguire il giudicato e gli ha ordinato di provvedere, entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, all'attivazione e all'accredito sulla Carta elettronica del docente dell'importo complessivo di 1.000 euro. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del medesimo Ministero e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Sono state respinte la domanda di penalità di mora, perché l'esecuzione richiede un procedimento complesso coinvolgente più soggetti e il ritardo è stato ritenuto riconducibile anche all'eccezionale mole del contenzioso, e la domanda relativa a ulteriori rivalutazioni e interessi, per mancata prova del maggior danno successivo al passaggio in giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro, con distrazione in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto tempestivo perché proposto entro il termine decennale.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il termine di deposito applicabile al giudizio di ottemperanza considerato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
La previa notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice costituisce adempimento necessario prima dell'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto la notificazione del 9 luglio 2025 è stata ritenuta documentata.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta incaricato dell'esecuzione sostitutiva.
art. 114 c.p.a.
È stato invocato per la penalità di mora; la relativa domanda è stata respinta nel caso concreto per la complessità dell'esecuzione e le circostanze del ritardo.
art. 1 l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, già riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola sull'assenza di compenso per il commissario dirigente dell'amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai giudizi ex legge Pinto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., purché siano rispettati i termini processuali e sia previamente notificato il titolo esecutivo all'amministrazione debitrice secondo l'art. 14 d.l. 669/1996.
- Quando il giudicato impone alla pubblica amministrazione l'attivazione di una procedura e l'accredito di una somma su uno strumento amministrativo, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- La penalità di mora non è automatica nel giudizio di ottemperanza: può essere negata quando l'esecuzione richieda un procedimento complesso con il coinvolgimento di più soggetti e il ritardo risulti giustificato, anche in relazione all'eccezionale mole del contenzioso relativo alla medesima prestazione.
- La richiesta di ulteriori rivalutazioni o interessi successivi al passaggio in giudicato della sentenza presuppone la prova del maggior danno effettivamente subito; in mancanza di tale prova, la domanda deve essere respinta.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente non ha diritto a un compenso ulteriore quando l'attività sostitutiva rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 378/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 41/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 45/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 47/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 48/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 49/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →