Cassazione Civile, Ordinanza n. 08057/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società su ricorso di un creditore. La società, ritenendosi non fallibile, aveva proposto reclamo depositando documentazione contabile per dimostrare di non superare le soglie dimensionali di cui alla legge fallimentare e di non trovarsi in stato di insolvenza. La corte d’appello aveva rigettato il reclamo, reputando inattendibile la documentazione prodotta e non assolto l’onere probatorio gravante sul debitore. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1 e 15 l.fall. per avere la corte attribuito, in sostanza, valore di prova legale alla mancata regolare tenuta/deposito dei bilanci e per avere svalutato altra documentazione contabile; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 117 c.p.c. per avere utilizzato le dichiarazioni del curatore contumace per giudicare inattendibile la prova della reclamante; 3) nullità/motivazione apparente ex art. 360, n. 5 c.p.c. per motivazione ritenuta apodittica sulla non equipollenza della documentazione; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’ammontare dei debiti risultante dallo stato passivo, che sarebbe stato inferiore alla soglia di legge; 5) omesso esame della contestazione dello stato di insolvenza, che la reclamante assumeva di avere specificamente dedotto nel reclamo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua. Ha inoltre ribadito che l’onere di provare i requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. grava sul debitore; che i bilanci rilevanti ai fini dell’art. 15 l.fall. sono quelli regolarmente formati, approvati e depositati; che, se i bilanci mancano o sono inattendibili, il debitore può usare altri mezzi probatori ma questi restano soggetti al prudente apprezzamento del giudice di merito; e che il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento o deduzione. È stata quindi confermata la condanna della società ricorrente alle spese e dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, legge fallimentare
Il debitore che invochi la non fallibilità deve provare congiuntamente i requisiti dimensionali di esenzione; l’onere probatorio grava su di lui.
art. 15, comma 4, legge fallimentare
art. 15, ult. comma l.fall.
I bilanci rilevanti come base documentale sono quelli regolarmente formati, approvati e depositati; la loro mancanza o inattendibilità consente l’uso di prove alternative, ma non sposta l’onere probatorio.
art. 18 legge fallimentare
reclamo ex art. 18 l.fall.
È il rimedio esperibile avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 92 legge fallimentare
avviso ex art. 92 l.fall.
Richiamato in tema di formazione dello stato passivo e possibili effetti dell’omessa tenuta della contabilità sull’individuazione dei creditori.
art. 116 c.p.c.
Le prove documentali, anche alternative ai bilanci, sono soggette al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
artt. 115, 116 e 117 c.p.c.
Il ricorrente ne lamentava la violazione, ma la Corte ha ritenuto la censura sostanzialmente diretta a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 117 c.p.c.
artt. 115, 116 e 117 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; non è stato ravvisato un effettivo errore processuale, ma solo una diversa lettura delle prove.
art. 360 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ha rilevato l’improprio inquadramento dei vizi dedotti e ha qualificato i motivi come inammissibili perché volti a ottenere una rivalutazione del merito.
art. 360-bis c.p.c.
L’inammissibilità è stata ribadita anche alla luce dell’indirizzo nomofilattico consolidato richiamato dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio volto a contestare la dichiarazione di fallimento, il debitore che invochi la non fallibilità deve dimostrare in modo completo il possesso congiunto dei requisiti di legge; l’onere della prova non si sposta sul creditore istante o sulla curatela.
- I bilanci utili ai fini della prova delle soglie di non fallibilità sono quelli regolarmente formati, approvati e depositati; bilanci non depositati, approvati tardivamente o comunque inattendibili non assolvono automaticamente l’onere probatorio.
- Quando i bilanci manchino o siano inattendibili, il debitore può ricorrere a documentazione contabile alternativa, ma tale documentazione non ha valore di prova legale ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti, se la decisione impugnata è sorretta da motivazione congrua e non meramente apparente.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto invocato non sia davvero decisivo, oppure quando la sua considerazione non sarebbe idonea a superare le altre autonome ragioni poste a base della decisione.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola prova o deduzione, essendo sufficiente che indichi in modo chiaro le ragioni del proprio convincimento.
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