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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07471/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere, disposta nei suoi confronti, con una misura meno afflittiva: in via indicata, la presentazione alla polizia giudiziaria unita all'obbligo di dimora o comunque misure non detentive ex artt. 282 e 283 c.p.p., anche con braccialetto elettronico. La Corte di appello aveva rigettato l'istanza, motivando però soprattutto sulla non praticabilità degli arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p. e su circostanze relative al domicilio presso la moglie, che il ricorrente riteneva del tutto estranee al petitum. Con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. deduceva manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il provvedimento avesse deciso su una misura diversa da quella richiesta e avesse omesso di considerare elementi favorevoli alla sostituzione con cautela non detentiva: risarcimento integrale del danno alle persone offese, partecipazione a percorsi rieducativi in carcere e lunga durata della custodia già sofferta, a fronte anche del parere favorevole espresso dal Procuratore generale.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la doglianza sulla motivazione del rigetto della richiesta cautelare. Ha ritenuto che l'impugnazione fosse stata proposta contro un'ordinanza del giudice di merito resa ai sensi dell'art. 299 c.p.p. in materia di modifica di misura cautelare, provvedimento avverso il quale non è ammesso il ricorso immediato per cassazione. Ha quindi riqualificato l'atto come appello de libertate ex art. 310 c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze, competente quale giudice dell'appello cautelare. Ha inoltre ordinato gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p., non essendo conseguita la rimessione in libertà del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 610, commi 1 e 5, c.p.p.

    richiamato per lo svolgimento del procedimento in contraddittorio scritto senza presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    richiamato per la trattazione del ricorso in forma scritta

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    invocato dal ricorrente per denunciare manifesta illogicità della motivazione

  • art. 299 c.p.p.

    norma che disciplina la richiesta di sostituzione/modifica della misura cautelare

  • art. 282 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente quale misura non detentiva invocata in sostituzione della custodia

  • art. 283 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente quale misura non detentiva invocata in sostituzione della custodia

  • art. 284 c.p.p.

    citato nella motivazione del provvedimento impugnato in relazione agli arresti domiciliari, ritenuti non praticabili

  • art. 310 c.p.p.

    indicato come rimedio corretto, cioè l'appello contro le ordinanze in materia cautelare di modifica della misura

  • art. 311, comma 2, c.p.p.

    richiamato per delimitare l'ambito del ricorso immediato per cassazione alle sole ordinanze che dispongono una misura coercitiva

  • art. 568, comma 2, c.p.p.

    citato per il principio secondo cui il rimedio va individuato in base alla natura del provvedimento impugnato e alla sua impugnabilità

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    richiamato per la trasmissione degli atti al tribunale competente in sede di appello cautelare

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    impone la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando non segue la liberazione

  • art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.

    richiamato indirettamente quale adempimento conseguente alla trasmissione della copia al direttore dell'istituto penitenziario

Massime di principio

  • Avverso l'ordinanza del giudice di merito che rigetta o modifica una richiesta ex art. 299 c.p.p. in tema di misure cautelari non è esperibile il ricorso immediato per cassazione, ma il solo appello de libertate al tribunale competente.
  • Il ricorso per cassazione ex art. 311, comma 2, c.p.p. è ammesso soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, nei limiti della violazione di legge, e non contro i provvedimenti che incidono sulla modifica della misura cautelare già applicata.
  • Quando l'impugnazione è proposta con un rimedio inammissibile per errore sul mezzo di gravame, il giudice di legittimità può riqualificare l'atto nel mezzo corretto e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente.
  • Nel sistema delle impugnazioni cautelari, la scelta del rimedio dipende dalla natura del provvedimento impugnato: le misure coercitive inizialmente applicate seguono il ricorso per cassazione nei limiti di legge, mentre le decisioni sulla sostituzione o modifica della misura seguono l'appello ex art. 310 c.p.p.
  • Se la decisione della Corte di cassazione non comporta la rimessione in libertà dell'interessato, devono essere adempiuti gli obblighi di comunicazione all'istituto penitenziario previsti dalla disciplina di attuazione.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariCustodia cautelareImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale

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