Cassazione Civile, Ordinanza n. 10158/2025 del 17/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 31 luglio 1987 con cui una parte si sarebbe impegnata a trasferire all'altra un appartamento sito in Giannutri, in Piazzetta Cala Spalmatoio, primo piano, quale compenso per l'attività svolta dal promissario acquirente nell'acquisizione di beni provenienti dal fallimento di una società. Il bene era indicato in modo molto generico e il ricorrente era stato immesso nel possesso, ma il trasferimento non era poi avvenuto. In primo grado la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. fu respinta perché l'immobile non risultava appartenere al convenuto; in appello fu rilevata anche la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società indicata come obbligata in solido, con rinvio al primo giudice. Riassunto il giudizio, il Tribunale ritenne nulla la scrittura per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e rigettò anche la domanda risarcitoria. In appello la Corte dispose una CTU e poi riconobbe solo un importo a titolo di danno pari a euro 11.104,08, confermando però la nullità della scrittura per insufficiente individuazione del bene. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1418 e 1346 c.c., sostenendo che il bene fosse comunque determinabile sulla base del testo e degli elementi extratestuali e processuali; con il secondo ha censurato la decisione per avere ritenuto tardive e quindi inutilizzabili le osservazioni critiche alla CTU, invocando gli artt. 115 e 116 c.p.c. e il vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Sul primo ha ritenuto che il ricorso non spiegasse quali elementi concreti consentissero l'univoca identificazione dell'immobile e che la censura mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello sulla nullità della scrittura per indeterminatezza dell'oggetto. Sul secondo ha affermato che la Corte territoriale aveva errato nel non considerare le osservazioni critiche alla CTU come tardive in senso preclusivo, ma ha comunque escluso che tali osservazioni fossero state specificamente dedotte come decisive e idonee a sovvertire l'esito della controversia; pertanto la doglianza è stata ritenuta infondata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
richiamato quale azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ma non accolta perché il bene promesso risultava indeterminato e la scrittura ritenuta nulla.
art. 1418 c.c.
invocato per sostenere la nullità del contratto, in combinazione con l'art. 1346 c.c.; la Corte conferma la nullità per indeterminatezza dell'oggetto.
art. 1346 c.c.
richiamato per la necessità che l'oggetto del contratto sia possibile, lecito, determinato o determinabile; la Corte ribadisce che nel caso concreto tale requisito mancava.
art. 157, comma 2, c.p.c.
menzionato dalla Corte territoriale per ritenere tardive le osservazioni alla CTU, ma la Cassazione precisa che le critiche alla consulenza non necessariamente sono precluse secondo tale norma quando non integrano eccezioni di nullità del procedimento peritale.
art. 175 c.p.c.
richiamato per fondare i poteri direttivi del giudice nel processo e la funzione ordinatoria del termine per le osservazioni alla CTU.
art. 195 c.p.c.
la Corte, richiamando le Sezioni Unite, afferma che il termine per le osservazioni al consulente ha natura ordinatoria e acceleratoria, non preclusiva in assoluto.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per precisare il contenuto minimo costituzionale della motivazione, violato solo in caso di mancanza o apparenza estrema.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato insieme all'art. 111 Cost. per delimitare i casi di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la Corte osserva che la censura tendeva in realtà a un riesame del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o per errori processuali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, non più esteso al semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 115 c.p.c.
invocato dal ricorrente a sostegno della critica sulla valutazione delle prove e delle osservazioni alla CTU.
art. 116 c.p.c.
invocato dal ricorrente a sostegno della critica sulla valutazione delle risultanze istruttorie e peritali.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, il bene promesso deve essere individuato in modo determinato o almeno determinabile sulla base del contratto e degli elementi richiamati; una descrizione meramente generica dell'immobile non consente di superare la nullità per indeterminatezza dell'oggetto.
- La parte che denunci in cassazione la violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. deve indicare specificamente, nel ricorso, quali elementi testuali o extratestuali renderebbero l'oggetto univocamente identificabile; in difetto la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito ed è inammissibile o infondata.
- Nel giudizio di legittimità la Corte non può essere sollecitata a riesaminare il materiale probatorio se la censura è solo apparente violazione di legge o generico dissenso sulla ricostruzione del fatto.
- In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il termine per le osservazioni al consulente ha natura ordinatoria e acceleratoria; la mancata formulazione tempestiva di rilievi non comporta automaticamente una preclusione assoluta alla loro deduzione successiva, salvo che si tratti di eccezioni di nullità del procedimento peritale.
- Chi impugna la decisione sotto il profilo della mancata considerazione delle critiche alla CTU deve indicare in modo puntuale la decisività delle osservazioni trascurate e riportare le parti rilevanti dell'elaborato peritale, non potendo limitarsi a contestazioni generiche o a prospettare una diversa lettura dei dati tecnici.
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo quando sia mancante, meramente apparente o oggettivamente incomprensibile; il semplice difetto di sufficienza argomentativa non integra più, di per sé, un vizio deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
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