Cassazione Civile, Ordinanza n. 17063/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un professionista agiva per ottenere il pagamento di compensi professionali asseritamente maturati per incarichi tecnici svolti in relazione a tre impianti di generazione di energia rinnovabile. Deduceva che, per un impianto, l’incarico gli era stato conferito con lettera scritta, mentre per gli altri due era stato incaricato verbalmente dalla società committente; sosteneva inoltre che la società si fosse accollata il relativo compenso nel contratto di appalto. Il tribunale riconosceva solo una parte del credito, limitatamente all’impianto di Cinisi. In appello la decisione veniva parzialmente riformata, ritenendo che per due impianti l’attività fosse riferibile al rapporto tra società e non a un incarico diretto al professionista, e riducendo ulteriormente la somma dovuta. Con il ricorso per cassazione il professionista denunciava: 1) vizio di motivazione e omessa pronuncia, lamentando il mancato esame di documenti e prove testimoniali che avrebbero dimostrato il conferimento diretto degli incarichi da parte della società; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme processuali e sostanziali, assumendo che gli atti verso la pubblica amministrazione provassero la sua nomina quale direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza e che il rapporto non potesse essere ricondotto alla diversa società; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e omessa pronuncia, contestando che fosse stato ritenuto incontestato il pagamento di una somma in acconto per l’impianto di Cinisi, pur avendo egli negato l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto con la committente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la sentenza d’appello si fondava su una "doppia conforme" di merito e il ricorrente non aveva indicato specificamente divergenze tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; inoltre, le doglianze tendevano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha anche escluso la denunciabilità come violazione dell’art. 2729 c.c. della censura relativa al mancato uso del ragionamento presuntivo, osservando che la questione poteva semmai rilevare come omesso esame di un fatto secondario, comunque soggetto ai limiti della doppia conforme. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che il pagamento in acconto era stato espressamente dichiarato dalla società nella comparsa di risposta e che ciò non era incompatibile con la contestata legittimazione passiva, poiché il professionista poteva fatturare direttamente alla società in forza della clausola contrattuale che prevedeva una mera indicazione di pagamento. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese di lite e con statuizione sull’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia non è fondata quando la sentenza abbia comunque affrontato espressamente le questioni rilevanti, anche se non aderendo alla tesi della parte.
art. 115 c.p.c.
Non risulta violato quando il giudice valorizza l’ammissione contenuta negli atti difensivi della controparte e la utilizza per fondare la decisione.
art. 116 c.p.c.
La critica alla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di nuova e diversa lettura del materiale istruttorio in cassazione.
art. 2701 c.c.
Norma richiamata dalla parte ricorrente a sostegno del valore probatorio degli atti, senza che la Corte ne ricavasse una specifica applicazione favorevole.
art. 2702 c.c.
Richiamata dal ricorrente in tema di efficacia probatoria degli atti, ma non decisiva nel senso prospettato.
art. 2715 c.c.
Richiamata dal ricorrente in punto di prova documentale, senza accoglimento della censura.
art. 2735 c.c.
Richiamata dal ricorrente in tema di confessione, ma la Corte ha ritenuto sufficiente il riferimento alle difese della controparte sul pagamento in acconto.
art. 2729 c.c.
La mancata applicazione del ragionamento presuntivo non è censurabile come violazione di legge, ma può al più integrare omesso esame di un fatto secondario, nei limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è scrutinabile solo nei limiti consentiti, e in presenza di doppia conforme occorre indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e la loro divergenza.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione incontra la preclusione alla deduzione del vizio di omesso esame nei limiti stabiliti dalla norma.
art. 1362 c.c.
L’interpretazione del contratto deve muovere dal criterio letterale e dalle singole clausole lette nel loro complesso.
art. 1367 c.c.
Il criterio di interpretazione conservativa è sussidiario e integrativo; opera solo se, dopo gli altri criteri ermeneutici, il comune intento delle parti non sia altrimenti ricostruibile.
art. 89 D.lgs. 81/2008
È richiamato per individuare le funzioni tecniche di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione oggetto degli incarichi controversi.
art. 147 del D.P.R. 207/2010
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione agli incarichi tecnici e alla prova del rapporto professionale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È la base del contributo unificato cui si aggiunge, nei casi previsti, l’ulteriore importo di cui al comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame o motivazione apparente non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura delle prove.
- In presenza di doppia conforme di merito, il ricorrente che invochi il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la divergenza.
- La mancata condivisione del ragionamento presuntivo del giudice di merito non integra di per sé violazione dell’art. 2729 c.c.; può semmai tradursi in un omesso esame di fatto secondario, nei limiti rigorosi del sindacato di legittimità.
- L’interpretazione del contratto deve seguire in primo luogo i criteri letterali e sistematici degli artt. 1362 ss. c.c.; il criterio conservativo dell’art. 1367 c.c. è solo sussidiario e non può sovvertire un significato negoziale già ricostruito.
- La contestazione della legittimazione passiva non è incompatibile con l’allegazione o l’ammissione di pagamenti in acconto quando questi siano coerenti con la disciplina contrattuale del pagamento del compenso.
- In cassazione, la deduzione di omessa pronuncia è infondata se la sentenza impugnata contiene una risposta, esplicita o comunque logicamente inequivoca, sulla questione devoluta.
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