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Sentenza

Sentenza n. 2212/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale Ordinario di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 182/2025, depositata e resa pubblica in data 13 maggio 2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 14 maggio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 5 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202505027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Lodi, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per la formazione e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Lodi, notificata all’Amministrazione e munita di attestazione di conformità, con la quale era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo, con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle somme dovute. Il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione alla sentenza. Dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha corrisposto la somma capitale, ma non gli interessi legali e l’eventuale rivalutazione monetaria decorrenti dalle scadenze al saldo, dovuti in base al giudicato. La ricorrente ha quindi insistito per l’accertamento dell’inottemperanza residua e per la liquidazione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell’adempimento solo parziale intervenuto in corso di giudizio e ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero limitatamente alla somma residua dovuta in esecuzione del giudicato, detratto quanto già corrisposto a titolo di capitale. Ha assegnato al Ministero 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti, comprensivi degli interessi legali e dell’eventuale rivalutazione monetaria previsti dal titolo giudiziale. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Lodi/Pavia, ovvero un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che il commissario provveda entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione della ricorrente. Non è stata applicata, allo stato, la penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a., considerata l’esiguità dell’importo, ferma la possibilità di adottarla su istanza in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari, poiché l’adempimento parziale è avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può applicare penalità di mora, ma nel caso concreto non ne ha disposto la condanna allo stato, ritenendo non sussistenti i presupposti in ragione dell’esiguità dell’importo, salva una futura applicazione su istanza in caso di perdurante inottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La disposizione è richiamata quale base per il riconoscimento degli interessi legali e dell’eventuale rivalutazione monetaria dovuti sulle somme oggetto della sentenza, dalle scadenze al saldo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la debenza del contributo unificato relativo al giudizio, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto pagamento della sola sorte capitale dopo la proposizione del ricorso non elimina l’inottemperanza quando il titolo giudiziale impone anche il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria: il giudice deve accertare l’inadempimento limitatamente alla parte residua del credito.
  • Quando l’Amministrazione adempie solo parzialmente in corso di giudizio, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’integrale esecuzione del giudicato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può escluderla, valutate le circostanze concrete e in particolare l’esiguità dell’importo residuo, lasciando salva la possibilità di disporla successivamente in caso di perdurante inottemperanza.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza può gravare sull’Amministrazione anche quando essa abbia adempiuto parzialmente in corso di causa, se l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso e non ha comunque integralmente soddisfatto la pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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