Corte di giustizia, Sentenza C-126/21
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 24 March 2022. — European Commission v Ireland. — Action for failure to fulfil obligations – Judicial cooperation in criminal matters – Mutual recognition of decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention – Framework Decision 2009/829/JHA – Failure to adopt the measures necessary to comply with the framework decision – Failure to notify to the European Commission. — Case C-126/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro l’Irlanda per mancata trasposizione della decisione quadro 2009/829/JHA sulle misure di controllo alternative alla custodia cautelare. Ha ritenuto irrilevanti, ai fini dell’accertamento dell’inadempimento, l’adozione e la notifica tardive delle misure nazionali avvenute dopo la scadenza del termine del parere motivato. La Corte ha inoltre respinto l’eccezione irlandese fondata sulla pretesa lesione dei diritti di difesa e ha condannato l’Irlanda alle spese.
Inadempimento dell’Irlanda per mancata trasposizione e mancata notifica della Framework Decision 2009/829/JHA sulle misure di sorveglianza alternative alla custodia cautelare
La questione giuridica
Se l’Irlanda sia venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 27 della decisione quadro 2009/829/JHA per non avere adottato, entro il termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla sua attuazione e per non avere comunicato alla Commissione il testo di tali disposizioni; inoltre, se l’adozione e la notifica tardive intervenute prima della proposizione del ricorso potessero incidere sull’ammissibilità o sul merito dell’azione.
Principio di diritto
In un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE relativo alla trasposizione di una decisione quadro, l’inadempimento va valutato con riferimento alla situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato; pertanto, l’adozione e la notifica tardive delle misure di recepimento intervenute successivamente non fanno venir meno la violazione già consumata. Se, alla scadenza di tale termine, lo Stato membro non ha ancora adottato né notificato le misure necessarie, la Corte ne dichiara l’inadempimento agli obblighi derivanti dalla disposizione di recepimento della decisione quadro.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 27 della decisione quadro 2009/829/JHA
- Articolo 1 della decisione quadro 2009/829/JHA
- Articolo 10 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie
- Articolo 138(1) del regolamento di procedura della Corte
Inadempimento dell’Irlanda per mancata trasposizione e notifica della decisione quadro 2009/829/JHA
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro l’Irlanda in materia di cooperazione giudiziaria penale. Oggetto del contenzioso è la mancata attuazione, entro i termini prescritti, della decisione quadro 2009/829/JHA sul riconoscimento reciproco delle decisioni relative a misure di sorveglianza alternative alla custodia cautelare.
Contesto normativo
La decisione quadro 2009/829/JHA stabilisce regole per il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di una decisione sulle misure di sorveglianza emessa in un altro Stato membro come alternativa alla detenzione provvisoria, nonché per il monitoraggio di tali misure e la consegna della persona interessata allo Stato emittente in caso di violazione. L’articolo 27 imponeva agli Stati membri di adottare entro il 1º dicembre 2012 le misure necessarie di recepimento e di trasmetterne il testo alla Commissione e al Consiglio entro la stessa data.
La Corte richiama anche l’articolo 10 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, che disciplina l’applicabilità dei poteri della Commissione ex articolo 258 TFUE agli atti adottati prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Fatti e procedimento precontenzioso
La Commissione, dopo aver invitato gli Stati membri a notificare le misure di trasposizione degli atti pre-Lisbona nel settore interessato, ha constatato l’assenza di notifiche da parte dell’Irlanda per la decisione quadro 2009/829/JHA. Ha quindi inviato una lettera di diffida nel gennaio 2019 e, successivamente, un parere motivato nel luglio 2019, assegnando due mesi per rimediare all’inadempimento.
L’Irlanda ha risposto che stava predisponendo la normativa di attuazione e ha poi informato la Commissione che il testo di recepimento era stato adottato solo il 26 novembre 2020, con successiva disciplina di entrata in vigore e notifica avvenuta il 5 febbraio 2021. Il ricorso è stato tuttavia introdotto dalla Commissione il 26 febbraio 2021.
Questioni controverse
Nel giudizio, l’Irlanda ha sostenuto che il ricorso fosse privo di oggetto, poiché le misure di recepimento erano state adottate e notificate prima della proposizione dell’azione. Ha inoltre lamentato una violazione dei diritti di difesa, ritenendo che la Commissione non avesse considerato la trasposizione sopravvenuta e non avesse chiarito eventuali contestazioni sulla qualità delle misure nazionali.
La Commissione ha replicato che l’inadempimento deve essere valutato alla scadenza del termine fissato nel parere motivato e che, in ogni caso, il suo ricorso riguardava esclusivamente la mancata e tardiva trasposizione, non la conformità sostanziale delle misure adottate successivamente.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che, nel procedimento ex articolo 258 TFUE, la verifica dell’inadempimento va effettuata in base alla situazione esistente alla scadenza del termine indicato nel parere motivato. Ne consegue che eventuali adempimenti successivi non sono idonei a neutralizzare la violazione già consumata.
Applicando questo principio al caso di specie, la Corte rileva che l’Irlanda non contesta di non avere adottato, allo spirare del termine del parere motivato, le misure necessarie a recepire la decisione quadro né di avere notificato tali misure. La circostanza che la normativa nazionale sia stata adottata e notificata solo in un momento successivo non incide quindi sull’esito del giudizio.
Quanto ai diritti di difesa, la Corte osserva che essi risultano lesi solo se il comportamento della Commissione nel corso della fase precontenziosa impedisce allo Stato membro di difendersi utilmente dalle contestazioni formulate. Qui, però, la Commissione aveva chiarito di contestare soltanto la mancata trasposizione e la mancata notifica nei termini, sicché il ritardo nell’iniziativa giudiziaria o la sopravvenuta adozione delle norme non hanno compromesso la difesa dell’Irlanda.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’Irlanda è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 27 della decisione quadro 2009/829/JHA, avendo omesso di adottare nei termini le disposizioni necessarie e di notificarne il testo alla Commissione. L’Irlanda è inoltre condannata alle spese ai sensi dell’articolo 138(1) del regolamento di procedura della Corte.
Principio ricavabile dalla sentenza
La sentenza conferma che, nei ricorsi per inadempimento relativi alla trasposizione del diritto dell’Unione, la tardiva adozione o notifica delle misure nazionali non elimina l’inadempimento se alla scadenza del termine del parere motivato la trasposizione era ancora mancante. Per i professionisti, il dato decisivo resta dunque la situazione normativa vigente a quella data, non gli adempimenti successivi.
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