Cassazione Penale, Ordinanza n. 00669/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato in primo grado, in rito abbreviato, una condanna a mesi quattro di arresto ed euro 3.000 di ammenda per avere condotto un ciclomotore senza essere mai stato munito di patente di guida. La Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione, ritenendo adeguato il trattamento sanzionatorio e richiamando, ai fini della gravità del fatto, la mancanza di prova delle dedotte condizioni psicofisiche dell'imputato e la reiterazione della condotta nel biennio, escludendo altresì una relazione tra la condotta contestata e un comportamento oltraggioso/offensivo verso le forze dell'ordine. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, con un solo motivo, la generica inadeguatezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio, senza indicare specifiche violazioni di legge o vizi logici e senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo della necessaria specificità, perché non evidenziava alcuna violazione di legge o vizio di motivazione e si limitava a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. Ha inoltre osservato che la motivazione sulla pena era sufficiente, logica e coerente, sicché la determinazione sanzionatoria non era sindacabile in cassazione nei termini dedotti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
I criteri di commisurazione della pena possono essere richiamati anche sinteticamente dal giudice di merito, con formule quali adeguatezza, equità o gravità del reato, quando la pena sia determinata entro l'area discrezionale e non in misura palesemente eccedente la media edittale.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186/2000
È richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non imputabile a causa non ascrivibile alla parte.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione contro la motivazione sul trattamento sanzionatorio deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a base della decisione di merito; la mera riproposizione di censure generiche già esaminate è inammissibile.
- La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è, di regola, insindacabile in sede di legittimità quando la pena sia applicata in misura media o prossima al minimo e la motivazione richiami criteri di adeguatezza, equità o la gravità del fatto.
- L'obbligo motivazionale sulla pena è soddisfatto anche con argomentazioni sintetiche, purché consentano di comprendere che il giudice ha fatto applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione più analitica è necessaria solo se la pena si discosta sensibilmente dalla misura media edittale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ricorrano ragioni di esonero.
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