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Sentenza

Sentenza n. 1181/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del silenzio serbato dal Comune di Turbigo sull'istanza del 26 febbraio 2024 dell'Associazione religiosa Moschea Essa, affinché il Comune “provveda a mettere a disposizione, in data 9 e 10 aprile 2024, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 11, uno spazio, coperto o scoperto, nel quale poter festeggiare la festività musulmana dell'Eid al-Fitr”; nonché, per l'accertamento del conseguente obbligo di provvedere in via conclusiva in relazione all'indicata istanza, mediante la messa a disposizione di uno spazio limitatamente al tempo indicato della festività musulmana dell'Eid al-Fitr, entro un prefissando termine e con contestuale nomina di un commissario ad acta in caso di inadempimento; B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati il 05/04/2024, per l’annullamento: - del provvedimento comunale prot. n. 5513 del 5/4/2024, di rigetto della suindicata istanza dell’Ass. ne Moschea Essa,

Giustizia amministrativa202400671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di messa a disposizione di uno spazio pubblico per la celebrazione dell’Eid al-Fitr nelle date del 9 e 10 aprile 2024, nella fascia oraria 7-11

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione aveva chiesto al Comune la disponibilità di uno spazio, coperto o scoperto, per celebrare l’Eid al-Fitr. Inizialmente aveva impugnato il silenzio dell’amministrazione, deducendo la violazione dell’obbligo di provvedere, della legge n. 241/1990, dello Statuto comunale e dei principi di buon andamento, motivazione, istruttoria e correttezza dell’azione amministrativa. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego comunale del 5 aprile 2024, deducendo la violazione e l’elusione del decreto cautelare presidenziale, la violazione degli artt. 2, 3, 17, 19 e 21 Cost., della legge n. 241/1990, dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei presupposti, ingiustizia manifesta e sviamento. Il Comune aveva motivato il diniego con l’indisponibilità di spazi idonei, la collocazione dell’evento in giornate infrasettimanali e in orario scolastico, la carenza di organico necessario a garantire sicurezza, ordine pubblico, viabilità e condizioni igienico-sanitarie, nonché l’incertezza sul numero dei partecipanti. L’associazione aveva inoltre chiesto il risarcimento dei danni.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato improcedibile la domanda annullatoria per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio, a seguito della tutela cautelare, il Comune ha infatti consentito l’utilizzo del centro sportivo comunale e la celebrazione dell’Eid al-Fitr si è regolarmente svolta il 10 aprile 2024. Tale sopravvenienza ha reso inutilmente perseguibile l’annullamento del diniego riferito a uno specifico evento, in date e orari ormai trascorsi. Il Collegio ha precisato che l’interesse successivamente prospettato dall’associazione, volto a ottenere in generale uno spazio per future attività religiose, era diverso da quello dedotto con l’istanza e con i motivi aggiunti e avrebbe comportato una domanda nuova di condanna dell’amministrazione a un facere specifico. La domanda risarcitoria è stata respinta: anche se dagli sviluppi della fase cautelare emergevano profili di possibile difetto di istruttoria e motivazione del diniego, l’associazione non aveva allegato e provato tutti gli elementi della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione, ossia danno, nesso causale ed elemento soggettivo. Il metodo acquisitivo non supplisce all’onere probatorio gravante sul danneggiato. Spese compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La domanda è improcedibile quando, per sopravvenienze, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    L’accertamento autonomo dell’illegittimità dell’atto non conserva utilità quando è presente una domanda risarcitoria, poiché l’illegittimità viene esaminata nell’ambito di quest’ultima.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità risarcitoria dell’amministrazione segue il paradigma della responsabilità da fatto illecito, con gli adattamenti propri dell’attività amministrativa.

  • art. 2697 c.c.

    Il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, inclusi danno, ingiustizia, nesso causale e dolo o colpa; il metodo acquisitivo non sostituisce tale onere.

  • art. 39 c.p.a.

    Il rinvio esterno consente l’applicazione dell’art. 100 c.p.c. al processo amministrativo, rilevante per la verifica dell’interesse concreto e attuale a ricorrere.

  • art. 70 c.p.a.

    La riunione di ricorsi connessi è rimessa alla discrezionalità del giudice e il suo mancato esercizio, salvo ipotesi abnormi, non costituisce vizio della pronuncia.

  • art. 17, terzo comma, Cost.

    Nel bilanciamento cautelare è stato richiamato il limite dei comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica rispetto allo svolgimento di riunioni.

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere deve essere concreto, attuale e correlato a un’utilità pratica, diretta e immediata ottenibile mediante la decisione giudiziale; non è sufficiente l’astratta aspirazione al ripristino della legalità o alla futura soddisfazione di esigenze non riferite a una specifica istanza e a un determinato bene della vita.
  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’utilità concreta richiesta per un evento determinato è stata integralmente conseguita, la domanda annullatoria diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se l’atto impugnato era originariamente lesivo.
  • La sopravvenuta esigenza di ottenere dall’amministrazione una disponibilità stabile o generale di spazi pubblici per attività future costituisce una pretesa diversa da quella relativa all’annullamento del diniego riferito a uno specifico evento, data e fascia oraria; essa non può essere introdotta surrettiziamente nel medesimo giudizio.
  • La domanda risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione richiede l’allegazione e la prova di tutti gli elementi della responsabilità da fatto illecito: danno, ingiustizia del danno, nesso causale ed elemento soggettivo. La sola illegittimità dell’atto non determina automaticamente il diritto al risarcimento.
  • In materia risarcitoria il metodo acquisitivo non esonera il ricorrente dall’onere probatorio previsto dall’art. 2697 c.c.; la mancata prova anche di uno solo degli elementi costitutivi comporta il rigetto della domanda.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàLegittimazione e interesse a ricorrereInvalidità del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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